n.104 del 09.04.2014 periodico (Parte Seconda)

Approvazione delle "Linee guida per il recupero, la distribuzione e l'utilizzo di prodotti alimentari per fini solidarietà sociale"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare ed in particolare: 

- il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

- il Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 

- il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; 

- il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed in particolare l’art. 4, comma 2 che fissa principi generali dei controlli ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale con riferimento al rispetto da parte degli operatori del settore alimentare dei requisiti previsti dai soprarichiamati Regolamenti; 

- il Regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 

Rilevato che detti Regolamenti comunitari, che vanno sotto il nome di “pacchetto igiene” individuano una nuova strategia di controllo ufficiale sugli alimenti basata sul principio dell’analisi, gestione e comunicazione del rischio prevedendo al contempo i compiti dell’“Autorità competente” in materia di controlli ufficiali per la sicurezza alimentare, nonché il coordinamento operativo sull’effettuazione di detti controlli; 

Richiamata la legge 155/03, detta "legge del Buon Samaritano", che equipara, relativamente alla disciplina igienico sanitaria, le ONLUS che distribuiscono prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale al consumatore finale definito dalla normativa comunitaria come il soggetto che non utilizza il prodotto alimentare nell’ambito di una impresa alimentare; 

Tenuto conto che tale equiparazione non esclude le ONLUS dall’ambito di applicazione della soprarichiamata legislazione alimentare volta a garantire la sicurezza alimentare, ma, in ragione dei fini di solidarietà sociale, è finalizzata a semplificare e agevolare le procedure in materia di distribuzione dei prodotti alimentari, promuovendo l'autoresponsabilizzazione dei soggetti che svolgono detta attività; 

Rilevato che è intervenuta recentemente la c.d. legge di stabilità (Legge 147/13), prevedendo all’art. 1, commi 236, 237, 238, ferma restando l’equiparazione stabilita dalla legge del buon samaritano soprarichiamata, che le ONLUS che forniscono alimenti agli indigenti e gli operatori del settore alimentare che donano detti alimenti alle ONLUS debbano garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo, ciascuno per la parte che gli compete; 

Rilevato inoltre che detto obiettivo secondo quanto previsto dalla suddetta legge è raggiunto anche attraverso la predisposizione di specifici manuali di corretta prassi operativa in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 882/2004, validati dal Ministero della salute; 

Ritenuto necessario, al fine di assicurare da un lato una effettiva semplificazione delle procedure di cessione degli alimenti da parte degli operatori del settore alimentare e dall’altro la garanzia della sicurezza degli alimenti per i consumatori finali, fornire agli operatori, ai donatori, alle ONLUS e agli organi deputati al controllo ufficiale, in relazione al proprio ambito di attività, indicazioni tecniche e operative - relativamente agli aspetti igienico-sanitari - che assicurino un corretto stato di conservazione trasporto deposito e utilizzo degli alimenti destinati agli indigenti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Valutato positivamente il documento “Linee guida per il recupero, la distribuzione e l’utilizzo di prodotti alimentari per fini solidarietà sociale” elaborato dal Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna e condiviso con i Servizi Igiene degli alimenti e nutrizione e i Servizi Veterinari delle Aziende USL, nonché con le ONLUS interessate nell’ambito del laboratorio informativo “Beni alimentari e di prima necessità” in tema di povertà e impoverimento organizzato dal Servizio regionale Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione sociale; 

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato documento “Linee guida per il recupero, la distribuzione e l’utilizzo di prodotti alimentari per fini solidarietà sociale” finalizzato, appunto, a garantire un elevato livello di sicurezza alimentare e al contempo incrementare il recupero di alimenti invenduti, così riducendo lo spreco alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalla soprarichiamata normativa vigente in materia di sicurezza alimentare; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni 1057/06, 1663/06, 1222/11 e 725/12; 

Richiamata altresì la propria deliberazione 2416/08 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e ss.mm.; 

Dato atto del parere allegato. 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute; 

a voti unanimi e palesi 

delibera: 

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate, l’allegato documento “Linee guida per il recupero, la distribuzione e l’utilizzo di prodotti alimentari per fini solidarietà sociale”, parte integrante del presente provvedimento; 

2. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E-R.T.).

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