n.133 del 17.06.2015 periodico (Parte Seconda)

Chiesa Fratelli di Chiesa rag. Claudio & C. Snc - Domanda 29/7/2014 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di Busseto (PR), loc. Area Artigianale ex P.I.P. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc PR14A0022

IL RESPONSABILE 

n. 15339/2010 Dirigente Professional Specialista Risorse idriche e Demanio idrico, Giuseppe Bagni

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla Società Chiesa Fratelli di Chiesa rag. Claudio & C. S.N.C., C.F./Partita IVA: 00765400346, legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Busseto (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Busseto (PR), per uso irrigazione aree verdi, con una portata massima pari a litri/sec. 2 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 1120;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto, per accettazione, dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18, R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

e) di stabilire che la concessione sia rilasciata per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 23/3/2015 n. 3384

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell’art. 21, del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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