n. 56 del 13.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Aggiornamento per l'anno 2011 delle quote FRNA DGR 1378/99 per i servizi interessati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 5 febbraio 1994, n. 5 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di anziani non autosufficienti” e successive modificazioni;

- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” “ e successive modificazioni;

- l’art. 51 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del Bilancio pluriennale 2005-2007.”;

- l’art. 23 della L.R. 19 febbraio 2008, n.4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità – Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” inerente l’“Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie”;

- la propria deliberazione n. 509 “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007-2009” approvata il 16 aprile 2007;

- la propria deliberazione n. 772 del 29 maggio 2007 avente per oggetto “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38, L.R. 2/03 e succ. mod.”;

- la propria deliberazione n. 1206 “Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/07” approvata il 30 luglio 2007;

- la propria deliberazione 1230/08 “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma 2008 e definizione degli interventi a favore delle persone adulte con disabilità.”;

- la propria deliberazione 1702/09, avente per oggetto “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma 2009” con cui vengono definiti ulteriori indirizzi per l’utilizzo del FRNA;

- la propria deliberazione 1892/10, avente per oggetto “Fondo regionale per la non autosufficienza – Programma 2010”;

Richiamate:

- la propria deliberazione 26 luglio 1999, n. 1378 “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanita­rie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosuf­ficienti assistiti nei Servizi integrati socio-sanitari di cui all’art. 20 della L.R. 5/94”;

- le proprie deliberazioni di integrazione e modifica della DGR 1378/99: 16 febbraio 2000, n. 210, 26 aprile 2001, n. 601, 10 dicembre 2001, n. 2723, 10 febbraio 2003, n. 183,1 marzo 2004, n. 377, 31 gennaio 2005, n. 20 marzo 2006, n. 378, 06 febbraio 2007, n. 122, 14 gennaio 2008, n. 2, 16 febbraio 2009, n. 159;

- la propria deliberazione 25 febbraio 2002, n. 295 “Recepimento del DPCM 29 novembre 2001 definizione dei livelli essenziali di assistenza pubblicato sulla G.U. dell’ 8/2/2002 Supp. Ordinario n. 26: Determinazioni conseguenti, I provvedimento”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

Richiamate altresì:

- la L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013”;

- la L.R. 23 dicembre 2010, n. 15 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 514/09, recante “Primi provvedimenti attuativi dell’art. 23 della L.R. 4/08”, che ha disciplinato le procedure, le condizioni ed i requisiti per l’accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo, e nella quale si è ritenuto opportuno approfondire il sistema di remunerazione dei servizi differenziando le tariffe relative al regime transitorio da quelle relative al regime definitivo, definendone i relativi criteri e le entità con successivi e separati atti;

Vista la propria deliberazione n. 2110 del 21 dicembre 2009 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”, con la quale è stato approvato il sistema di remunerazione dei servizi per anziani e nella quale si rimanda a successivo specifico provvedimento l’approvazione del sistema di remunerazione dei servizi per disabili;

Dato atto che, come previsto dalla DGR 514/09, l’accreditamento transitorio rappresenta una opportunità e non un obbligo per i servizi, esistenti alla data di avvio del sistema di accreditamento, con un rapporto in essere con il sistema pubblico (AUSL e/o Comuni) ai sensi delle normative regionali vigenti e che quindi esiste la possibilità che, sulla base delle valutazioni e delle scelte operate in questi mesi dagli Enti Locali, alcuni di questi servizi non abbiano presentato domanda di accreditamento transitorio, pur continuando, sino alla scadenza dei rapporti in essere, ad operare in relazione con AUSL e/o Comuni;

Dato atto delle necessità quindi per i servizi socio-sanitari già convenzionati ai sensi della DGR 1378/99 e s.m.i. che non hanno richiesto l’accreditamento transitorio pur continuando, sino alla scadenza dei rapporti in essere, ad operare in relazione con AUSL e Comuni ai sensi della DGR 1378/99, di garantire le condizioni per assicurare la continuità del servizio e di conseguenza di adeguare le quote FRNA riconosciute;

Dato inoltre atto che un simile provvedimento sarà necessario anche negli anni a venire sino al naturale termine legale di tutti i contratti in essere che rientrano nella fattispecie sopra descritta;

Dato atto della necessità di coordinare il presente provvedimento con le norme e le regole che hanno validità per i servizi accreditati al fine di evitare condizioni di vantaggio per i pochi servizi che non sono momentaneamente entrati nel sistema di accreditamento;

Ritenuto opportuno:

- confermare l’applicazione delle disposizioni contenute nella DGR 1378/99 per i servizi la cui convenzione è ancora in corso di validità;

- precisare che le quote FRNA valevoli per il 2010 si applicano per i servizi accreditati sino alla data di decorrenza della validità dei contratti di servizio, mentre per i servizi non accreditati per i quali continuano a valere le norme della DGR 1378/99, sino al 31 maggio 2011

- adeguare l’importo degli oneri a rilievo sanitario (quota FRNA) nella misura sotto riportata a valere dall’ 1 giugno 2011: 

Aumento, dall’1/6/2011, delle quote a carico FRNA per casa residenza per anziani non autosufficienti (che include ex. Casa Protetta ed RSA), Centro diurno, Assistenza domiciliare, nella misura di seguito definita:

Centro diurno:

Quota FRNA giornaliera Livello base: Euro 0,15/gg

Quota FRNA giornaliera per soggetti con gravi disturbi comportamentali: Euro 0,30/gg

Casa-residenza Anziani non Autosufficienti (Casa protetta e RSA) per i Livelli A, B, C e D: Euro 0.40/gg

 Assistenza domiciliare: Euro 0.40/l’ora;

Preso atto:

- della informativa resa alla Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali in ordine ai contenuti del presente provvedimento, nella seduta del 4 febbraio 2011;

Considerate:

- l’opportunità di creare le condizioni per accompagnare gli enti gestori convenzionati nel percorso di accreditamento transitorio, promuovendo l’adeguamento della quota base dell’onere a carico del FRNA giornaliero determinato nella propria deliberazione 1378/99 per le case-residenze per anziani non autosufficienti (che ricomprendono case protette, RSA), i centri diurni, l’assistenza domiciliare di cui alla L.R. 5/94;

- l’esigenza di confermare quanto già previsto dalla propria delibera 159/09 in ordine all’azione coordinata di Comuni e AUSL nella gestione del sistema locale di monitoraggio per l’analisi delle rette dei servizi della rete;

- la necessità che i soggetti gestori dei servizi convenzionati assicurino il debito informativo previsto a livello regionale in attuazione dell’accreditamento e degli indirizzi relativi allo sviluppo del nuovo sistema informativo dell’assistenza residenziale e semi-residenziale per anziani (FAR), anche in assolvimento degli obblighi informativi previsti da normative nazionali;

Ritenuto opportuno adeguare, per le motivazioni sopra evidenziate, l’onere giornaliero a carico del FRNA determinato nella propria deliberazione 1378/99 per le case-residenze per anziani non autosufficienti (che ricomprendono le case protette e le RSA), i centri diurni, di cui alla L.R. 5/1994, con effetto dall’1/6/2011, modificando di conseguenza la citata deliberazione 1378/99 e le successive modifiche ed integrazioni citate in premessa;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute, Carlo Lusenti e dell’Assessore alle Politiche sociali e di iIntegrazione per l’immigrazione. Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore, Teresa Marzocchi;

a voti unanimi e palesi 

delibera:

1. di dare atto che i servizi socio-sanitari già convenzionati con le AUSL per i quali, in base alle valutazioni dei Comuni committenti, non è stato richiesto l’accreditamento transitorio, assicurano la continuità delle attività, sino alla scadenza dei rapporti in essere, sulla base dei rapporti già vigenti con AUSL e Comuni, ai sensi della DGR 1378/99 per i servizi per anziani, e delle altre normative vigenti per i disabili;

2. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, limitatamente ai servizi per anziani previsti dalla DGR 1378/99 di cui al precedente punto 1) la propria deliberazione del 26 luglio 1999, n. 1378, concernente “Direttiva per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei Servizi integrati socio-sanitari di cui all’art.20 della L.R. 5/94”, nei termini di seguito riportati:

Aumento, dall’1/6/2011, delle quote a carico FRNA per casa residenza per anziani non autosufficienti (che include ex. Casa Protetta ed RSA), Centro diurno, Assistenza domiciliare nella misura di seguito definita:

Centro diurno:

Quota FRNA giornaliera Livello base Euro 0,15/gg

Quota FRNA giornaliera Onere per soggetti con gravi disturbi comportamentali Euro 0,30/gg

Casa-residenza Anziani non Autosufficienti (Casa protetta e RSA) per i Livelli A, B, C e D: Euro 0.40/gg

Assistenza domiciliare: Euro 0.40/l’ora;

3. di disporre che gli aumenti di cui al predente punto 2) sono dovuti esclusivamente se la quota complessiva a carico del FRNA 2010 (comprensiva di tutte le quote aggiuntive concesse negli anni precedenti), con l’aggiunta dell’ipotetico aumento per il 2011, risulta pari o inferiore alla quota che spetterebbe per il 2011 (per le strutture residenziali in base al case mix) a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza in regime di accreditamento transitorio come definita secondo i criteri di cui alla DGR 2110/09 e che, in ogni caso, l’aumento della quota a carico del FRNA viene ridotto proporzionalmente sino a tale limite;

4. di disporre che nel caso la quota complessiva a carico del FRNA 2011 (comprensiva di tutte le quote aggiuntive concesse negli anni precedenti) risulti superiore alla quota che spetterebbe, a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza, in regime di accreditamento transitorio, al soggetto gestore convenzionato per il 2011 non viene concesso alcun aumento della quota a carico del FRNA rispetto a quella già riconosciuta per il 2010;

5. di prevedere che nelle convenzioni con gli enti gestori dei servizi di cui al precedente punto 1) sia espressamente previsto l’obbligo da parte degli stessi di assicurare il debito informativo nelle modalità definite a livello regionale, in particolare per quanto già definito nel nuovo sistema informativo dell’assistenza residenziale e semi-residenziale per anziani (FAR);

6. di approvare l’Allegato 1 ”Indirizzi per l’anno 2011 per i servizi garantiti in continuità con le norme previste dalla DGR 1378/99”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che costituisce il quadro di riferimento per le AUSL e gli Enti locali per l’attuazione della presente deliberazione;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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