n.104 del 06.05.2015 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Centro medico Inacqua di Piacenza - Accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 7217 del 16/6/2011

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Centro Medico Inacqua, Via Caffi n. 1, Piacenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, l’accreditamento in via provvisoria, in attesa dell’espletamento delle procedure di verifica e valutazione dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, come ampliamento dell’accreditamento concesso con la propria determinazione n. 7217 del 16.6.2011 citata in premessa, per le seguenti attività:

  • Attività di diagnostica per immagini: Radiologia convenzionale, Risonanza Magnetica Nucleare ed Ecografia/Ecocolordoppler;

2. l’accreditamento di cui sopra decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. 34/1998, e successive modifiche, per l’attività richiesta in ampliamento di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

4. di dare atto che l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 3. comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto che, ai sensi del DLgs n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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