n.167 del 01.07.2026 periodico (Parte Seconda)
Accordo di collaborazione tra l'Azienda Unità sanitaria locale - IRCCS di Reggio Emilia e l'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna per disciplinare lo svolgimento di percorsi formativi in tema di psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii. ed in particolare:
- gli articoli 17 comma 1 lett. a) e 28 comma 1 che prevedono l’obbligo da parte del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli psicosociali e lo stress lavoro-correlato, garantendo la salute fisica e psichica, con la conseguente elaborazione del documento previsto all’art. 28;
- gli articoli 36 e 37 aventi ad oggetto rispettivamente “Informazione ai lavoratori” e “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
VISTI:
– il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile” e ss.mm.ii. e, in particolare, i seguenti articoli:
- art. 1, comma 1, ai sensi del quale il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è “il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”;
- art. 2 che contiene le indicazioni principali sull’attività di protezione civile definendo attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, anche in forma integrata
- art. 3 secondo il quale il servizio nazionale di protezione civile si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2;
- art. 13, comma 2, ai sensi del quale concorrono alle attività di protezione civile, tra gli altri, le organizzazioni pubbliche che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile, tra le quali le strutture del servizio sanitario nazionale;
- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm. e, in particolare, i seguenti articoli:
- art. 1, comma 2, il quale stabilisce che all’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata, che svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di interesse della protezione civile;
- art. 1, comma 3, il quale stabilisce che i soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi;
- art. 3, comma 1, che elenca le attività del sistema regionale di protezione civile, tra le quali figurano quelle dirette:
- alla previsione e prevenzione dei rischi presenti sul territorio regionale necessarie per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile;
- alla preparazione e pianificazione dell’emergenza con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti nonché delle risorse umane e strumentali necessarie;
- alla formazione e all’addestramento degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile;
- al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
- a fronteggiare e superare l'emergenza mediante interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati, iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, concorso agli interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini di protezione civile;
- art. 14, comma 2, che evidenzia che l’Agenzia, per lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica, oltre che delle strutture operative ivi espressamente elencate, anche di ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile;
- art. 15, comma 1, che stabilisce che l’Agenzia può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all’art. 14 commi 1 e 2 nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi ed emergenza;
- art. 16, comma 1, che stabilisce che l’Agenzia promuove e coordina, in un'ottica di formazione permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, rubricata “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm., con la quale è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito ed ampliato l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile, ridenominata Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (articoli 19 e 68), che esercita le funzioni attribuitele su più sedi di lavoro articolate sul territorio e distribuite su tutti gli ambiti provinciali (ex Servizi Tecnici di Bacino – STB);
- la Legge Regionale 1° agosto 2017 n. 18 rubricata “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 16 che in attuazione della L.R. 13/2015 disciplina, tra gli altri, l’affidamento in gestione dei beni immobili e l’attribuzione dei beni mobili, comprese attrezzature, mezzi di trasporto e beni mobili registrati, funzionali allo svolgimento delle proprie attività nonché l’affidamento in gestione dei beni del demanio idrico statale, funzionali allo svolgimento delle attività idrauliche di competenza, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 457 del 27 marzo 2023 “Approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”, adottato con la Determinazione n. 4095 del 9 novembre 2022;
- la Determinazione n. 152 del 19 gennaio 2024 come modificata con determinazione n. 658 del 28 febbraio 2024 “Adozione disciplinare di gestione della contabilità e del patrimonio dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile “;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1186 del 16 luglio 2025 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con decorrenza dal 17 luglio 2025;
- la Determinazione n. 2451 del 30 luglio 2025 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nominato con il su citato atto, quale nuovo datore di lavoro dell’Agenzia ha conferito l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ARSTPC fino al 31/12/2025;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2224 del 22 dicembre 2025, “XII LEGISLATURA. RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE IN VIGORE DAL 1° MARZO 2026. PRIMA FASE” con la quale sono state approvare, con decorrenza 1° marzo 2026, la macro-struttura organizzativa della Regione Emilia-Romagna e la soppressione dell’Agenzia regionale Ricostruzioni con riallocazione delle sue funzioni e organici nell’ambito dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Determinazione n. 4565 del 29 dicembre 2025 “PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI ED INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE NELL'AMBITO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE” con la quale, tra gli altri, è stato prorogato fino al 28 febbraio 2026 l’incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Agenzia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII LEGISLATURA. RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE IN VIGORE DAL 1° MARZO 2026. SECONDA FASE” con la quale, con decorrenza 1° marzo 2026, sono state riapprovate la struttura organizzativa della Regione Emilia-Romagna e le declaratorie delle Direzioni e delle Agenzie, sono state approvate le declaratorie dei Settori ed è stato dato mandato ai Direttori generali e di Agenzia di procedere con l’adozione degli atti di micro-organizzazione delle Aree dirigenziali, compresa la ridefinizione delle declaratorie di pertinenza;
- la Determinazione n. 381 del 06 febbraio 2026 “APPROVAZIONE DEI MICRO-ASSETTI ORGANIZZATIVI NELL'AMBITO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, CON DECORRENZA 1° MARZO 2026” con la quale sono state istituite le Aree e definite le rispettive declaratorie;
- la Determinazione n. 678 del 26 febbraio 2026 “CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI NELL'AMBITO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE”;
VISTO:
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii, il quale prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, il quale prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione
CONSIDERATO che:
- l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e le strutture del Servizio Sanitario Regionale operano in stretto raccordo nei contesti di emergenza, soprattutto nel caso di eventi di portata maggiore, come componente integrata e coordinata del Sistema di Protezione Civile, ovvero “il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo” (art.1 comma 1 D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, “Codice della protezione civile”);
- il lavoro del personale tecnico operativo di Agenzia in contesti emergenziali critici implica, oltre alla gestione della emergenza con il conseguente livello di stress connesso alla responsabilità di assumere decisioni importanti in tempi brevi, anche l’impatto con la sofferenza umana e gli altissimi livelli di stress della popolazione coinvolta nell’evento e in particolare delle vittime e dei sopravvissuti;
- il personale tecnico operativo di Agenzia durante l’attività in contesti emergenziali si trova ad affrontare un duplice scenario lavorativo composto, da un lato, dagli aspetti tecnici e specifici del lavoro, dall’altro dall’esposizione agli aspetti emotivi della popolazione coinvolta e in particolare delle vittime, dei sopravvissuti e conseguentemente del proprio vissuto;
- imparare a gestire l’aspetto emotivo della popolazione coinvolta nell’evento emergenziale, delle vittime e le proprie reazioni agli eventi critici è un elemento fondamentale per il personale tecnico di Agenzia, sia sul piano professionale che personale. Sapere come affrontare e comprendere queste situazioni consente inoltre al personale tecnico di Agenzia di auto-proteggersi dal rischio di burn-out e dalla traumatizzazione vicaria alla quale, a causa del contatto con la sofferenza umana, è potenzialmente esposto nel tempo;
- i compiti e le funzioni dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, che possono esporre il personale a stress, forte impatto emotivo e traumi di carattere psichico nell’ambito dell’espletamento delle attività tecniche di competenza in occasione di eventi emergenziali come sopra rappresentato, hanno posto in rilievo la necessità e l’opportunità di fornire percorsi formativi specifici al personale in tema di psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia in quanto prevenzione primaria finalizzata a fornire ai collaboratori di Agenzia specifiche nozioni sulla psicologia dell’emergenza e tecniche per imparare a gestire gli aspetti emotivi al fine di svolgere efficacemente la propria attività in situazioni di emergenza e auto-proteggersi;
- l’intervento psicologico anche in fase preventiva è una risorsa strategica per l’adattamento e l’empowerment del personale durante situazioni di crisi;
- è pertanto fondamentale l’attivazione di tali specifici percorsi formativi finalizzati allo sviluppo e al miglioramento delle capacità di adattamento in situazioni di eventi emergenziali per rendere più efficace ed efficiente la gestione delle situazioni di crisi, coinvolgendo le strutture tecniche e scientifiche maggiormente qualificate presenti sul territorio regionale;
- per il perseguimento dell’obiettivo l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha individuato in particolare nell’AUSL di Reggio Emilia il soggetto pubblico per lo svolgimento di questa attività di formazione in considerazione della positiva esperienza già maturata in analoghi percorsi formativi;
- con nota Prot. 37939 del 29/05/2025, inviata all’Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia, il Direttore dell’Agenzia, nell’evidenziare come il personale tecnico operativo della stessa possa essere esposto a stress e traumi di carattere psichico nell’ambito dell’espletamento delle attività tecniche di competenza in occasione di eventi emergenziali rilevanti, ha chiesto la disponibilità ad una collaborazione, per la realizzazione di momenti formativi per il proprio personale, sia sull’elaborazione del trauma che sulle modalità per affrontare il rapporto con la popolazione coinvolta negli eventi emergenziali;
- l’AUSL di Reggio, che nell’ambito delle proprie attività istituzionali collabora con enti esterni per realizzare percorsi formativi orientati alla promozione della salute ed alla prevenzione, con nota assunta a Prot. 44840 del 17/06/2025, ha comunicato la propria disponibilità alla stipula di un accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 per disciplinare lo svolgimento di percorsi formativi a favore del personale dell’Agenzia sui temi della psicologia dell’emergenza e della psicotraumatologia;
- con l’accordo, ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990, l’Agenzia e l’AUSL di Reggio Emilia intendono condividere un'attività finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune, ossia quella di promuovere percorsi formativi mirati e specialistici in tema di psicologia dell’emergenza per la salvaguardia del benessere psicofisico dei lavoratori in contesti emergenziali;
- la formazione in materia di psicologia dell’emergenza e di psicotraumatologia riveste un ruolo strategico, non solo per la tutela della salute mentale dei tecnici dell’Agenzia ma anche per garantire l’efficacia delle risposte operative nei contesti emergenziali;
- la collaborazione tra i due enti risponde pienamente al principio di integrazione tra il Sistema Sanitario Regionale e il Sistema di Protezione Civile e permette di formalizzare e strutturare un percorso condiviso, assicurando continuità, qualità e coerenza agli interventi formativi, con ricadute positive sia sul personale che sull’intera comunità regionale;
- la collaborazione tra Agenzia e l’AUSLRE rappresenta per quest’ultima un’occasione di ulteriore arricchimento della propria competenza specialistica in materia di psicologia dell’emergenza e di psicotraumatologia, mediante l’interazione con personale direttamente coinvolto negli scenari di emergenza nello svolgimento della propria missione istituzionale;
- le attività disciplinate dall’accordo di collaborazione rientrano nei rispettivi compiti istituzionali e sono finalizzate allo svolgimento, in collaborazione, di un’attività di interesse pubblico comune, consistente nel rafforzamento delle capacità di risposta del Sistema di Protezione Civile regionale e nella tutela della salute psicofisica degli operatori impegnati in contesti emergenziali, senza finalità lucrative né commerciali;
- gli importi erogati a seguito del presente accordo non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi o cessioni di beni, ma rimborso delle spese sostenute dall’AUSL di Reggio Emilia per la realizzazione dell’attività di interesse comune;
CONSIDERATO che il piano degli interventi di miglioramento, adottato a seguito della valutazione del rischio stress-lavoro correlativo (determinazione 394/2024) e dell’esito dei focus group svolti con i gruppi omogenei di lavoratori (determinazione 1168/2025), ricomprende tra le varie misure l’attivazione di un servizio di supporto psicologico legato alla gestione di eventi emergenziali che si concretizzerà in questa prima fase nell’attivazione di percorsi formativi in tema di psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia (prevenzione primaria);
APPURATO che sussistono tutte le condizioni indicate al comma 4 dell’art. 7, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
RITENUTO, per quanto premesso:
- opportuno che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile possa avvalersi delle competenze professionali di cui dispone l’AUSL di Reggio Emilia per lo svolgimento di percorsi formativi specifici a favore del suo personale sui temi della psicologia dell’emergenza e della psicotraumatologia e, conseguentemente, che sia attivata una collaborazione istituzionale tra le medesime, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., al fine di disciplinare l’attuazione di tali percorsi;
- di autorizzare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nella persona del suo Direttore, alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione il cui schema costituisce l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo si quantificano nell’importo complessivo massimo di € 36.500,00 e che tale spesa trova copertura nel bilancio finanziario dell’Agenzia gestionale 2026-2028;
VISTI:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e le disposizioni operative regionali in materia e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche Amministrazione” e ss.mm.ii. e, in particolare l’art. 23, comma 1, lett. d);
RICHIAMATE:
- la D.G.R. n. 278 del 27 febbraio 2026 “DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE. AGGIORNAMENTI IN VIGORE DAL 1° MARZO 2026” e in particolare l’allegato 2 “IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la D.G.R. n. 60 del 26 gennaio 2026 “PIANO DEI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA. ANNO 2026”;
- la determinazione n. 299 del 29 gennaio 2026, “ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2026”;
- la D.G.R. n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 101 del 30 gennaio 2026, ad oggetto “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028. APPROVAZIONE”, che alla sezione 2 dell’Allegato 1 contiene la disciplina sui “Rischi corruttivi e trasparenza”;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
DATO ATTO dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente;
A voti unanimi e palesi
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare lo schema dell’accordo di collaborazione, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzata ad una collaborazione istituzionale, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., tra l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia e l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna per lo svolgimento a favore del proprio personale di percorsi formativi specifici in tema di psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia;
2. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell’Emilia-Romagna alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione di cui al precedente punto 1., che avrà decorrenza dal 1° luglio 2026 fino al 31 dicembre 2028, e ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
3. che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo si quantificano nell’importo complessivo massimo di € 36.500,00 e che tale spesa trova copertura nel bilancio finanziario dell’Agenzia gestionale 2026-2028;
4. che, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile provvederà alla salvaguardia dei dati personali in attuazione e nel rispetto di quanto previsto delle disposizioni normative in materia;
5. che si provvederà, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
6. di disporre che il presente sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.