n.1 del 02.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso "Centro residenziale accoglienza", Cesenatico (FC), e riduzione di posti nella struttura "Comunità del Rientro", Rimini, strutture gestite dall'ente Cooperativa Sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus, Rimini

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della citata deliberazione n.327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione n. 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei SERT e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso; 

Richiamata la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultime L.R. n. 4/2008, che all’art. 10: 

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale; 

Visto che, a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante dell’ente Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus con sede legale a Rimini, con decreto dell’Assessore alle Politiche per la salute n. 18/2008 si è provveduto all’accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso “Centro residenziale accoglienza”, ubicata in Via Dardanelli n.41, Rimini, per una ricettività complessiva di 9 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 9 agosto 2010 e protocollata con PG/2010/0204247 dell’11 agosto 2010, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante di “Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus” comunica la cessata attività della struttura “Centro residenziale accoglienza”, ubicata in Via Dardanelli n.41 Rimini, la conseguente revoca di autorizzazione al funzionamento della struttura da parte del Comune competente, e il trasferimento dell’attività presso nuova sede ubicata a Cesenatico (FC), Via Campone n.565;

Vista la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali n. 9908 del 5 agosto 2011 con la quale si è preso atto della cessata attività della struttura “Centro residenziale accoglienza” in Via Dardanelli n. 41 Rimini e, di conseguenza, si è revocato l’accreditamento concesso con il citato decreto n. 18/2008;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 27 gennaio 2011, e protocollata con n. PG/2011/0060952 dell’8 marzo 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante di “Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus” chiede l’accreditamento della struttura a tipologia pedagogico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Centro residenziale accoglienza” ubicata nella nuova sede di Via Campone n. 565 a Cesenatico (FC), per una ricettività di 12 posti letto;

Preso atto che la struttura “Centro residenziale accoglienza” ubicata in Via Campone n. 565 a Cesenatico (FC) risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Considerato:

- che la struttura “Centro residenziale accoglienza” ubicata in Via Campone n. 565 a Cesenatico (FC) rientra nel fabbisogno regionale per l’area salute mentale e dipendenze patologiche, come definito nella deliberazione della Giunta regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010,;

- che su richiesta dell’Ente gestore l’aumento di 3 posti nella struttura di Cesenatico, rispetto all’attività precedentemente svolta nella struttura di Via Dardanelli n.41 a Rimini, comporta una riduzione di 3 posti nella capacità ricettiva della struttura“Comunità del Rientro”, ubicata in Via dello Stambecco n.1 Rimini, e oggetto di rinnovo dell’accreditamento con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali n. 11348/2012;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 6 luglio 2011, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine al rinnovo dell’accreditamento della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2011/14111 del 2 dicembre 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato il D.P.R. n. 252/1998;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato 

determina:

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, secondo i fabbisogni e le priorità attestati dalla deliberazione n. 1891/2010, l’accreditamento per anni quattro della struttura denominata “Centro residenziale accoglienza”,ubicata in Via Campone n. 565 a Cesenatico (FC), per una ricettività di 12 posti letto a tipologia pedagogico-riabilitativa, gestita dall’ente “Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus”, con sede legale in Rimini (RN), Via Valverde 10 B;

2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4. l’accreditamento della struttura denominata “Centro residenziale accoglienza”,ubicata in via Campone n. 565 a Cesenatico (FC), ai sensi dell’art. 10 della.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale dalla data di concessione;

5. di prendere atto della riduzione di 3 posti accreditati della struttura denominata “Comunità del Rientro”, ubicata in Via dello Stambecco n. 1 Rimini (RN), gestita dall’ente “Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus”, oggetto di rinnovo dell’accreditamento con determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali n. 11348/2012, e che la nuova capacità ricettiva della citata struttura è di 8 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa;

6. di mantenere inalterate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione n. 11348/2012;

7. è fatto obbligo al legale rappresentante delle strutture di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all’assetto proprietario, a quello strutturale, nonché alla tipologia di attività;

8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina