n. 378 del 18.12.2013 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell’art. 10 della L.R. 9/99 e s.m.i., relativa al progetto per la realizzazione della piattaforma energetica in località Villa Selva in comune di Forlì, presentato da Forlì Città Solare Srl

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la realizzazione della piattaforma energetica in località Villa Selva in Comune di Forlì, presentato da Forlì Città Solare Srl, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 31 luglio 2013, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 223 l’avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura stessa.

Il progetto è stato presentato dalla presentato dalla Società Forlì Città Solare Srl..

Il progetto interessa il territorio del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto, sito in Comune di Forlì, è assoggettato a procedura di screening ai sensi dell'Allegato B2, categoria B.2.8) della L.R. 9/99 e s.m.i. “ Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW ”;

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì – Cesena, con Delibera di Giunta Provinciale protocollo generale n. 139666/2013 - Deliberazione n. 444 del 22/11/2013, ha assunto la seguente decisione:

 “ LA GIUNTA PROVINCIALE

 (omissis)

delibera: 

a) richiamati gli elementi progettuali e le valutazioni descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto per la realizzazione della piattaforma energetica in località Villa Selva in Comune di Forlì, presentato da Forlì Città Solare S.r.l., dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

1. in merito alla porzione dei tre filari tutelati ai sensi dell'art. 10 del P.T.C.P., cartografati all'interno dell'area in esame, è necessario procedere alla monetizzazione integrale degli stessi, così come previsto dall'art. 23 bis del R.U.E.. L'importo dovuto, che dovrà essere versato entro 30 giorni dalla dalla data di rilascio del titolo edilizio, è pari a 2.623,49 € così come indicato dall'Amministrazione Comunale;

2. la cisterna a doppia camera dell'olio diatermico dovrà essere realizza in acciaio inox idoneo di adeguato spessore, e il serbatoio monoparete per la raccolta delle eventuali perdite e della pioggia provenienti dai pozzetti collegati alla rete di raccolta in gres, potrà essere realizzato in cemento/calcestruzzo armato internamente rivestito con malta polimerica idonea o con altri materiali idonei a matrice polimerica, aventi caratteristiche tali da impedire qualunque tipo di alterazione chimica e resistenza alla corrosione del cls/cemento da parte dell'olio diatermico utilizzato, o in alternativa essere realizzato in acciaio inox idoneo di adeguato spessore;

3. il contenuto del serbatoio (periodicamente svuotato) di raccolta delle eventuali perdite d'olio e delle acque piovane provenienti dai pozzetti collegati alla rete di raccolta in gres, va smaltito secondo le disposizioni della normativa vigente;

4. i carter (o scossaline) convogliatori ai pozzetti di raccolta in prossimità dei giunti flessibili dei concentratori stessi devono essere realizzati in acciaio inossidabile o di altro materiale metallico opportunamente trattato, di cui è dimostrata l'inattaccabilità chimica e la resistenza alla corrosività da parte dell'olio medesimo, e dovranno essere dotati delle adeguate piegature anche laterali che impediscano l'eventuale percolamento laterale del fluido;

5. i pozzetti di raccolta in cls, di collegamento alla rete in gres, e le strutture prefabbricate in cls sottostanti il tratto di tubazione contenente i giunti di dilatazione delle tubazioni di olio diatermico, devono essere rivestiti con malta polimerica idonea o con altri materiali idonei a matrice polimerica, aventi caratteristiche tali da impedire qualunque tipo di alterazione chimica e resistenza alla corrosione del cls da parte dell'olio diatermico utilizzato; inoltre i punti di giunzione o passaggio della tubatura in gres all'interno dei pozzetti e nelle strutture prefabbricate sottostanti i giunti di dilatazione dovranno essere realizzati a perfetta tenuta in modo da garantire l'impossibilità di qualsiasi tipo di fuoriuscita dell'olio diatermico considerando le caratteristiche del materiale oleoso suddetto;

6. viste le caratteristiche delle sostanze componenti la miscela costituente l'olio diatermico utilizzato e in particolare le loro caratteristiche tossico-nocive per gli organismi acquatici, si ritiene che debbano essere presi tutti gli opportuni e necessari accorgimenti al fine di evitare qualsiasi sversamento accidentale nel suolo o nell'acqua dell'olio suddetto e utilizzato e qualsiasi suo contatto con l'aria.

7. elaborare uno specifico studio che analizzi ed elabori le modalità di predisposizione e gestione del cantiere nel periodo in cui esso attraverserà l'intersezione Mattei/Selva; i contenuti e le conclusioni dello studio dovranno essere valutati ed approvati dall'ente gestore dell'infrastruttura sulla base della normativa vigente ed elaborati prima dell'inizio lavori; nello studio, da consegnarsi all'ente gestore di via Mattei e alla Provincia di Forlì-Cesena – Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, prima dell'inizio lavori, dovranno essere analizzati nello specifico gli aspetti riguardanti la sicurezza, l'incidenza sulla circolazione, valutando tutti gli aspetti di migliore gestione e attuazione degli interventi previsti;

8. durante le attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in prossimità di tutti i ricettori abitativi presenti lungo il tracciato in oggetto durante le fasi previste e nei i periodi di loro attività;

9. prima dell'inizio delle attività del cantiere stradale nei pressi dei 2 ricettori individuati come potenzialmente critici dallo studio (uffici in Via Selva e Via Ansaldo ed identificati rispettivamente come R1 e R2 nella mappa a pag. 49 dell'elaborato integrativo V.18 – ottobre 2013) e nei pressi dell'edificio ED.18 (identificato nell'elaborato D.10F) non considerato nello studio e caratterizzato dalla presenza di uffici, devono essere realizzate e ubicate tra i cantieri e i ricettori suddetti, barriere acustiche temporanee di adeguate dimensioni e di adeguata capacità fonoisolante/fonoassorbente e tali da garantire il rispetto dei limiti previsti dal DGR 45/02 presso tutti e tre i ricettori citati. Tali barriere dovranno avere una altezza tale da coprire rispettivamente la visibilità tra macchine di cantiere e ricettori in tutte le fasi di cantiere, e una lunghezza tale da garantire adeguata protezione acustica e il rispetto dei limiti vigenti in ogni fase di cantiere presso gli edifici R1, R2 e ED.18. Le barriere andranno ubicate sul ciglio dell'area di lavoro lato ricettori denominati R1, R2 e ED.18 negli elaborati suddetti. L'installazione delle barriere dovrà garantire tutte le norme di sicurezza vigenti sia per i lavoratori che per i cittadini;

10. durante tutte le attività di vantiere dovrà essere garantito il rispetto degli orari di lavoro stabiliti dalla DGR 45/02;

11. dovranno essere ridotti al minimo i mezzi operatori operanti contemporaneamente durante le attività di cantiere stradale;

12. In fase di cantiere, in tutte le aree previste di lavorazione oggetto della presente procedura, anche sulla base di quanto proposto nello studio, dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:

  1. le vie di transito interne all’area di cantiere (sia del campo solare che della rete di teleriscaldamento) e le strade di accesso non asfaltate dovranno essere adeguatamente e periodicamente mantenute umide nei periodi secchi e indipendentemente dalla presenza o meno del vento;
  2. i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all’interno del cantiere nonché durante le fasi di carico;
  3. le velocità massime dei camion all'interno del cantiere dovranno essere non superiori a 10 km/h;
  4. il cantiere per la posa della rete di teleriscaldamento e per la realizzazione del campo solare dovranno essere attivati in periodo primaverile - estivo, al fine di non sovrapporsi con il periodo invernale di massime concentrazioni di fondo di PM10;
  5. per l'intera durata del cantiere, i confini di cantiere dovranno essere dotati di reti temporanee e mobili antipolvere alte 3 m lungo il lato nord del campo solare e lungo il lato più prossimo al bordo carreggiata per quanto concerne il cantiere mobile per la posa della rete di teleriscaldamento;
  6. si dovrà procedere all’umidificazione dei cumuli di materiale sfuso (terreno, sabbia) qualora questi debbano stazionare anche per poche ore;
  7. tutti i camion che trasportano materiale sfuso polverulento (terra, sabbia etc.) devono viaggiare sempre con copertura chiusa, anche all’interno delle aree di cantiere;

13. durante gli scavi per la posa delle cisterne si dovrà prestare particolare attenzione alla quota della falda, in relazione alla profondità di scavo. Nel caso si operi in presenza di acqua di falda, si procederà al suo aggottamento mediante il pompaggio dell’acqua con pompa sommersa, posizionata nel punto più basso dello scavo, salvo in situazioni estreme in cui si dovrà far ricorso ad un impianto tipo Well point;

14. nella realizzazione di tutte le opere previste dal progetto dovranno essere applicate tutte le migliori tecniche disponibili per conseguire un elevato grado di sicurezza e protezione da possibili contaminazioni del suolo e della falda durante le lavorazioni, anche a seguito di eventuali sversamenti accidentali. Fermo restando quanto sopra per tutte le operazioni svolte, si precisa quanto segue:

  1. le operazioni di rifornimento di olii e carburanti dei mezzi di cantiere devono avvenire mediante tutte le opportune cautele operative e gestionali al fine di evitare accidentali sversamenti al suolo delle sopra menzionate sostanze e, in caso di accidentale sversamento, devono essere tempestivamente messe in atto tutte le idonee operazioni di raccolta, pulizia e messa in pristino delle aree interessate al fine di evitare qualsiasi contaminazione del suolo, delle acque superficiali e sotterranee da tali sostanze;
  2. le betoniere vanno lavate in luoghi idonei ed autorizzati all'autolavaggio ovvero il refluo di risulta del lavaggio medesimo dovrà essere smaltito come rifiuto;

15. per quanto riguarda le terre da scavo prodotte per la realizzazione delle opere di progetto e non utilizzate nel sito di produzione, la ditta proponente dovrà provvedere a gestire tale materiale secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo, ovvero conferirlo come rifiuto ad impianto appositamente autorizzato;

16. i materiali provenienti dagli scavi stradali, quali conglomerati bituminosi e di fondazione stradale dovranno essere gestiti come rifiuto secondo le disposizioni della normativa vigente;

17. dovranno essere osservate le indicazioni relative alla protezione della flora e degli apparati radicali in fase di realizzazione dell'intervento, contenute nell'elaborato B.4 Relazione sulla conformità urbanistica, ambientale, paesaggistica - Studio preliminare ambientale (paragrafo 4.5) presentato in sede di attivazione dell'istanza; si precisa che per quanto attiene alle acque di risulta dal lavaggio delle betoniere, è necessario fare riferimento a quanto valutato e prescritto al paragrafo “E) acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo” del capitolo “valutazioni sul quadro di riferimento ambientale” del presente documento;

18. con riferimento all’autorizzazione del Comune di Forlì, Unità verde pubblico e privato (allegata all'elaborato B.4 delle integrazioni), datata 17/9/2013 PG 0068711/13, si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

  1. in fase di scavo e posa in opera della rete deve essere rispettato l'art. 14 del Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico privato, approvato con Deliberazione Consiliare n. 130 del 24/10/2011, ed in particolare le distanze descritte nell'Allegato D dello stesso;
  2. le aree di scavo, al termine dei lavori, devono essere riportate alle condizioni superficiali originarie ivi compreso eventuali livellamenti del terreno e semina arborea;
  3. nel caso si riscontri l'impossibilità, in sede di cantiere, di rispettare la distanza dalle piante prima di procedere ulteriormente si deve avvisare il Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, in modo da concordare soluzioni alternative in ogni singolo caso;
  4. gli impianti relativi sia alla siepe perimetrale mista arbustiva, che alle macchie miste arbustive con specie mesofile con frutti ubicate nella zona nord dell'impianto, dovranno essere effettuati entro la prima stagione utile successiva al rilascio del titolo autorizzativo;
  5. gli interventi di manutenzione, da eseguire almeno nei primi cinque anni dagli impianti e comunque fino al completo attecchimento delle essenze previste, devono consistere nell'innaffiatura e nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo. È inoltre posto in capo alla ditta, l'obbligo di sostituzione delle eventuali essenze arboree che dovessero nel tempo non attecchire e/o deteriorarsi;

b) quantificare in Euro 546,81, le spese istruttorie a carico del Proponente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.; 

c) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta;

d) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza.

e) i trasmettere il presente atto a Forlì Città Solare Srl;

f) trasmettere copia del presente atto all'ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena per il seguito di competenza ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge Regionale 9/99 e s.m.i;

g) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Forlì per il seguito di competenza;

h) i pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

i) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, 4° comma del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.

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