n.223 del 24.10.2012 (Parte Prima)

Decisione sulla regolarità della proposta di legge d’inziativa di alcuni Consigli comunali (Comune capofila, Galeata) recante in oggetto: “Disposizioni a sostegno della riduzione dei rifiuti solidi urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale e dell’impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio. Competenze dei Comuni per la gestione del servizio di igiene urbana. Abrogazione e sostituzione della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31” ai sensi dell’art. 11, co. 6 della l. r. n. 34/1999 e successive modificazioni. Determinazione ai sensi dell’art. 11, co. 8 della l.r. n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica)

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

 RITENUTO IN FATTO

in data 18 luglio 2012 si insediava la Consulta di garanzia statutaria e riceveva la nota prot. n. 27743 dal Responsabile del procedimento con la quale si comunicava che erano pervenuti all’Assemblea tre progetti di legge di iniziativa popolare e, in particolare, era pervenuto il seguente testo proposto da alcuni Consiglio comunali della Regione (Comune capofila Galeata) recante in oggetto: “Disposizioni a sostegno della riduzione dei rifiuti solidi urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale e dell’impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio. Competenze dei Comuni per la gestione del servizio di igiene urbana. Abrogazione e sostituzione della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31”;

i progetti di legge di iniziativa popolare erano stati già depositati presso l’Assemblea legislativa in un arco temporale che va dal 14 ottobre 2011 (comune di Galeata, ns. prot. n. 33083) al 9 dicembre 2011 (comune di Bazzano, ns. prot. n. 40335); i comuni promotori sono:

- Galeata, 2.532 abitanti,

- Bertinoro, 11.029 abitanti,

- Savignano sul Panaro, 9.452 abitanti,

- Monte San Pietro, 10.956 abitanti,

- Medicina, 16.675 abitanti,

- Bazzano, 6.896 abitanti,

per una popolazione totale di 57.540 abitanti. Pertanto, il requisito prescritto dal comma 2, lett. c) dell’articolo 18 dello Statuto della Regione (“uno o più Consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti”) si era già perfezionato a far data dal 1° dicembre 2011 (con la proposta presentata dal comune di Medicina, ns. prot. n. 39415);

nella lettera (prot. n. 27743) con cui il responsabile del procedimento trasmetteva il testo del progetto di legge di iniziativa popolare de quo si dava conto che il requisito di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 dello Statuto era già positivamente riscontrato in data anteriore alla data di insediamento di questa Consulta (18 luglio 2012);

nella riunione del 9 ottobre 2012 la Consulta svolgeva l’esame di ammissibilità a norma dell’articolo 11, comma 6 della L.R. n. 34/1999 e conseguentemente adottava la delibera n. 4 (di cui al prot. n. 40053) recante in oggetto: “Decisione sull’ammissibilità della proposta di legge di iniziativa di alcuni Consigli comunali (Comune capofila, Galeata) “Disposizione a sostegno della riduzione dei rifiuti solidi urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale e dell’impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio. Competenze dei Comuni per la gestione del servizio di igiene urbana. Abrogazione e sostituzione della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31” ai sensi dell’art. 11, co. 6 della L.R. n. 34/1999 e successive modificazioni.”;

adotta, nella seduta odierna, la seguente deliberazione in forza e per gli effetti del comma 8 dell’articolo 11 della citata L.R. n. 34/1999;

RITENUTO IN DIRITTO

la legge regionale n. 34 del 1999 disciplina l’iniziativa legislativa popolare in attuazione dell’articolo 18 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

riprendendo il combinato disposto degli articoli 18 e 50 dello Statuto, la L.R. n. 34/1999 riconduce all’istituto dell’iniziativa popolare anche le proposte legislative presentate da Consigli comunali, purché singolarmente o complessivamente rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti;

sempre la medesima fonte legislativa regionale scompone in fasi il procedimento di ammissibilità e regolarità che si svolge dinanzi alla Consulta di garanzia statutaria successivamente alla presentazione del progetto di legge di iniziativa di Consigli comunali;

la prima fase è comune a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa popolare avanti alla Consulta e consiste nell’esame di ammissibilità della proposta svolto dalla Consulta stessa, alla luce dei parametri indicati dall’articolo 6 della L.R. n. 34/1999 (art. 11, comma 6);

la seconda fase, invece, consiste, una volta ammessa la proposta presentata dai Consigli comunali, nel deliberare sulla regolarità della proposta a norma del comma 8, dell’articolo 11, della L.R. n. 34/1999;

il giudizio conclusivo di regolarità effettuato dalla Consulta, previo controllo formale svolto dal responsabile del procedimento, è prescritto dal comma 8 dell’articolo 11 della L.R. n. 34/1999 che così recita: “in caso di iniziativa esercitata da più Consigli comunali, il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare il requisito di cui alla letto c) del comma 1 dell'art. 1, siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Consulta di garanzia statutaria, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa popolare”;

P.Q.M.

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

dichiara la regolarità della proposta di legge di iniziativa di Consigli comunali (Galeata, Bertinoro, Savignano sul Panaro, Monte San Pietro, Medicina e Bazzano) che complessivamente raggiungono una popolazione di 57.540 abitanti, recante in oggetto: ““Disposizioni a sostegno della riduzione dei rifiuti solidi urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale e dell’impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio. Competenze dei Comuni per la gestione del servizio di igiene urbana. Abrogazione e sostituzione della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31”.

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