n.231 del 08.11.2012 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 3

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che concerne Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è il seguente:

«Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province

(omissis)

18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.».

Nota all’art. 14

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che concerne Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è il seguente:

«Art. 3 - Soggetti aventi diritto

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».

Note all’art. 23

Comma 2

1) Il testo dell'articolo articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, che concerne Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca, è il seguente:

«Art. 31 (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13)

Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.

Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.».

2) Il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23, che concerne Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica, è il seguente:

«Art. 6 - Incarico alle guardie ecologiche volontarie

1. La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'art. 4 con provvedimento della Provincia competente per territorio o del Comitato circondariale di Rimini. L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento davanti al Pretore ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.».

Note all’art. 27

Comma 2

1) Il testo delll’articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993, che concerne Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 8 - Bacini per la gestione delle zone ittiche e zone ittiche omogenee

(omissis)

3. Le diverse zone sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla carta ittica regionale, di cui all'art. 9, facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

a) zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine presenti nelle acque salmastre e nel corso del Po;

b) zone "B" e "C": Ciprinidi ed in particolare Cavedano (Leuciscus cephalus caveda), Barbo ( Barbus barbus), Luccio (Exos lucius), Tinca (Tinca tinca), Carpa (Cyprinus carpio), Lasca (Chondrostoma toxostoma), Anguilla (Anguilla anguilla) ed altre;

c) zona "D": Salmonidi, Timallidi ed in particolare Trota (Salmo trutta fario) e Temolo (Thimallus thimallus).».

Comma 6

2) Il testo delll’articolo 2, comma 8bis del regolamento regionale n. 29 del 1993, che concerne Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca, periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna, è il seguente:

«Art. 2 - Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca professionale

(omissis)

8-bis. Al fine di tutelare nelle acque di cui al comma 8 il giusto equilibrio biologico ambientale, nonché un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Provincia può riservare la pesca, secondo le condizioni di cui allo stesso comma, ai pescatori di professione aderenti ad organismi associativi, anche appositamente costituiti, che attraverso forme di autocontrollo garantiscano il rispetto delle esigenze previste dal presente comma assumendosi le relative responsabilità.».

Nota all’art. 28

Comma 2

1) Il testo delll’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

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