n. 48 del 30.03.2011 periodico (Parte Seconda)
Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2011
IL RESPONSABILE
Visti:
- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica”, in particolare l’art. 8 relativo alla movimentazione degli alveari;
- Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/05/2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’allegato IV, Parte B, punto 21.3;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”, e in particolare l’art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’allegato IV, Parte B, punto 21.3, e l’allegato VI, lett. b) Batteri, punto 2;
- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, che abroga la direttiva della Commissione 2001/32/CE e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto che il colpo di fuoco batterico è presente in ampie aree della Regione Emilia-Romagna;
Considerato:
- che la disseminazione di Erwinia amylovora può avvenire anche per mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse piante ospiti;
- che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in territori indenni dalla malattia, per mezzo di alveari provenienti da aree contaminate;
- che è necessario regolamentare lo spostamento di alveari nel periodo individuato a maggior rischio, compreso fra il 21 marzo e il 30 giugno, da aree contaminate verso aree indenni, allo scopo di salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora interessate dalla malattia (zone protette), così come previsto dall’All. IV, Parte B, punto 21.3;
- che è opportuno che il Servizio Fitosanitario, annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle eventuali misure di quarantena da adottare;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche, in particolare l’art. 37;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1030 del 19 luglio 2010, concernente il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, e in particolare la lettera f) della parte dispositiva;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 8224 del 28 luglio 2010, recante “Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
1) di adottare, nel periodo compreso tra il 21 marzo e il 30 giugno 2011, specifiche prescrizioni concernenti la movimentazione degli alveari ubicati nell’intero territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, territori che non sono riconosciuti come “zona protetta” per Erwinia amylovora;
2) di consentire lo spostamento degli alveari, nel periodo compreso tra il 21 marzo e il 30 giugno 2011, ubicati nei territori sopra citati verso aree ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) previa adozione di idonee misure di quarantena;
3) di stabilire quale idonea misura di quarantena il mantenimento degli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della collocazione nella nuova postazione; la durata della clausura può essere ridotta a 24 ore qualora ogni alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato, contenente quale principio attivo, acido ossalico;
4) di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di effettuare spostamenti nel periodo suindicato, comunicare al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l’apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello allegato A) alla presente determinazione e che tale misura deve essere opportunamente documentata;
5) di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto non si applicano agli spostamenti effettuati entro e tra i territori della Regione Emilia-Romagna (di cui al comma 1), e altri territori che non sono riconosciuti come “zona protetta” per Erwinia amylovora che, per quanto riguarda l’Italia sono: Lombardia (provincia di Mantova), Trentino Alto-Adige, Veneto (provicia di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani e Masi in provincia di Padova e l’area situata a sud dell’autostrada A4 in provincia di Verona);
6) di stabilire inoltre che le disposizioni di cui al presente atto non si applicano agli spostamenti effettuati entro e tra le aree ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) che, per quanto riguarda l’Italia, sono:
- Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani e Masi in provincia di Padova e l’area situata a sud dell’autostrada A4 in provincia di Verona);
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
L’inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e l’art. 11, comma 9, della L.R. n. 3/04.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi