n.292 del 19.08.2020 periodico (Parte Seconda)

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994 - anno 2020 - e aggiornamento soglia de minimis nella deliberazione n. 888/2020.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 26 in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito a cura delle Regioni un fondo destinato alla prevenzione e all’indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato con apposite disposizioni;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40 che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, ora Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015, tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla sopra citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994 poi disposta con Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;

Visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificata con la predetta L.R. n. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l’altro, contributi per interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica limitatamente alle specie e nei territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R. n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo 1, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;

- gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare il punto 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria”, punto (143) lett.(e) e (144) lett.(g) relativi, tra l’altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da specie protette nonché il punto (155) che fissa l’intensità massima dell’aiuto per tale finalità all’80% dell’investimento che può essere aumentato al 100% se l’investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari;

- la “Comunicazione della Commissione”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 403/06 del 9 novembre 2018, relativa alla modifica dei sopracitati “Orientamenti”, con la quale, tra l’altro, viene modificato il predetto punto (155) prevedendo che l’intensità dell’aiuto finalizzato a prevenire danni da fauna selvatica protetta possa essere aumentata al 100% dell’investimento;

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 316/2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 25.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, in relazione a specifiche previsioni dettate dallo Stato membro;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali che, tra l’altro, definisce in 25.000 Euro l’importo massimo cumulativo per gli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 – Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 con la quale sono state recepite le sopracitate modifiche agli “Orientamenti per gli aiuti di Stato in agricoltura” nonchè al Reg. (UE) n. 1408/2013;

Atteso che i suddetti criteri erano stati oggetto di specifica notifica alla Commissione Europea che con Decisione SA 48094 (2017/N) del 27 novembre 2017 li aveva ritenuti conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato così come conforme ha ritenuto la relativa modifica esprimendo parere favorevole con Decisione SA.53390 del 18 marzo 2019;

Dato atto pertanto che i contributi per interventi di prevenzione ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994, possono essere riconosciuti come di seguito indicato:

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica protetta si applicano le condizioni e i criteri definiti nella citata deliberazione n. 364/2018, così come modificata con deliberazione n. 592/2019;

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica non protetta ai sensi delle disposizioni internazionali e nazionali e da specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale per le quali il prelievo venatorio sia vietato temporaneamente, vengono erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 316/2019;

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni causati da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici vengono erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 717/2014;

Richiamati:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di Stabilità 2020)”;

- la L.R. 10 dicembre 2019 n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 recante “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020–2022”;

Rilevato che i predetti criteri stabiliscono inoltre che la Regione, nei limiti della disponibilità del bilancio, provvede annualmente alla predisposizione di apposito bando che definisce i criteri e le procedure per l’attuazione dell’intervento contributivo di che trattasi;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all’approvazione di uno specifico bando per l’erogazione di aiuti per l’acquisto di presidi di prevenzione a protezione delle produzioni vegetali e degli allevamenti zootecnici ivi compresi gli allevamenti ittici, nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

Richiamata infine la deliberazione n. 888/2020 con la quale è stato approvato l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in regime de minimis ai sensi del Reg (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg (UE) n. 316/2019 – per l’utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia in applicazione della legge n.157/92 e della L.R. n. 8/94 – Anno 2020”;

Dato atto che il sopracitato “Avviso pubblico” prevede che il contributo previsto venga riconosciuto in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, definendo la soglia di Euro 20.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili in “de minimis”;

Considerato che nel citato “Avviso pubblico” non si è tenuto conto delle disposizioni recate dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali che ha previsto la soglia di 25.000 Euro quale importo massimo cumulativo per gli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali;

Ritenuto pertanto con il presente atto di provvedere all’adeguamento della deliberazione n. 888/2020 fissando in Euro 25.000 la soglia massima consentita ai fini del cumulo dei contributi in regime de minimis;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 26 comma 1;

Richiamata la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza Covid-19. Approvazione”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. di approvare uno specifico bando per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della L.R. n. 8/1994 per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  3. di destinare agli interventi oggetto del bando di cui al presente atto risorse pari ad Euro 250.000,00 stanziate sul capitolo U78073 “Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)” del bilancio finanziario gestionale regionale 2019-2022 – anno di previsione 2021;
  4. di adeguare inoltre la deliberazione n. 888/2020 recante “Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in regime de minimis ai sensi del Reg (UE) n. 1408/2013, modificato dal Reg (UE) n. 316/2019 – per l’utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia in applicazione della Legge n. 157/92 e della L.R. n. 8/94 – Anno 2020”, a quanto previsto dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali che ha fissato la soglia di 25.000 Euro quale importo massimo cumulativo per gli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi fiscali;
  5. di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  6. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.

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