n. 153 del 08.11.2010 (Parte Seconda)

Rettifica della determinazione n. 810 del 2/02/2010

IL RESPONSABILE

Visti:

- la Legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il servizio civile nazionale (di seguito SCN) ed è stata conferita delega al governo per l’emanazione dei decreti legislativi d’attuazione;

- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata approvata la disciplina del SCN, in attuazione della delega suddetta;

- la Legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e la Legge regionale n. 32 del 1993;

Considerate:

- la prima intesa tra l’Ufficio Nazionale per il servizio civile e le Regioni e Province autonome, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 gennaio 2006, per l’attuazione condivisa dell’entrata in vigore integrale del D. Lgs.77 del 2002;

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (di seguito UNSC) del 17 giugno 2009, recante norme sull’accreditamento degli Enti di SCN;

- l’avvenuta attivazione dell’Albo regionale di SCN di cui alla deliberazione di Giunta n.132/2006, con la quale tra l’altro si stabilisce che la conclusione del procedimento debba avvenire con provvedimento del Dirigente responsabile del servizio regionale competente per il servizio civile, quale responsabile dello specifico procedimento amministrativo, entro il termine di 90 giorni dall’avvenuta presentazione dell’istanza d’iscrizione, fatte salve eventuali sospensioni o interruzioni previste, rispettivamente, ai sensi dell’art.2, comma 7, e dell’art. 10 bis della L.241/90 e successive modificazioni;

- la pubblicazione da parte dell’UNSC dell’Avviso 22 giugno 2009 relativo alla riapertura della procedura per la presentazione delle richieste di accreditamento e di adeguamento dell’iscrizione all’albo di servizio civile nazionale, che, tra l’altro, ha contemplato:a) l’applicazione della disciplina prevista nella nuova circolare 17 giugno 2009 recante: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;

b) la scadenza delle ore 14.00 del giorno 31 luglio 2009 per fare pervenire le richieste all’UNSC e alle Regioni e Province autonome competenti;

Vista l’iscrizione alla 4^ classe dell’albo regionale dell’Emilia-Romagna del servizio civile nazionale dell’ente: CEDIS - CENTRO DI SOLIDARIETA’ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE;

Considerato che con propria determinazione n.810 del 2/2/2010 era stato approvato l’adeguamento dell’iscrizione all’albo del servizio civile dell’Ente CEDIS, richiamando per mero errore di trascrizione, sia nelle premesse che nel dispositivo, l’Ente ASSOCIAZIONE SAN MARTINO CENTRO DI SOLIDARIETA’ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE di FORLì (FC) - Codice HELIOS NZ01229, per cui si rende ora necessario rettificare la citata determinazione, mentre risultano correttamente formulati i relativi allegati;

Dato atto del parere allegato;

determina:

- di rettificare, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, la determinazione 810/10;

- di dare atto, di conseguenza, che la propria precedente determinazione deve intendersi riferita all’Ente CEDIS - CENTRO DI SOLIDARIETA’ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE – codice Helios NZ01232;

- di confermare in ogni altra sua parte la richiamata determinazione 810/10 e i relativi allegati;

- di comunicare la presente determinazione all’Ente CEDIS - CENTRO DI SOLIDARIETA’ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE;

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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