n.18 del 28.01.2015 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale per trasferimento sede e variazione attività poliambulatorio privato Centro Medico San Michele di San Lazzaro di Savena (BO)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Centro Medico San Michele l'accreditamento nella nuova sede di San Lazzaro di Savena (BO), via Caduti di Sabbiuno 1/A, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, per le attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) richieste in ampliamento, compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso, e per quelle già accreditate con proprio atto 16594/08 e 14351/13, ora qui trasferite, di seguito elencate complessivamente:

  • Angiologia;
  • Cardiologia;
  • Dermatologia;
  • Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);
  • Neurologia, comprensiva dell'attività di Laboratorio di elettromiografia;
  • Oculistica;
  • Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
  • Otorinolaringoiatria;
  • Urologia;
  • Attività di diagnostica per immagini, limitatamente all’ecografia;

2. l’accreditamento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dal 31.3.2014, data dell'effettivo trasferimento comunicata dalla struttura e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3. in conseguenza a quanto disposto dai punti precedenti, l’accreditamento concesso con determinazioni 16594/08 e 14351/13 è revocato a far data dal 31/3/2014;

4. di prendere atto della richiesta di cessazione dell’attività di Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione ai fini dell'accreditamento, a far data dal 31/3/2014, data dell'effettivo trasferimento del Poliambulatorio nella nuova sede;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/13, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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