n.167 del 01.07.2026 periodico (Parte Seconda)

Proroga di 7 Regolamenti per l'esercizio dell’attività venatoria nelle aree contigue dei parchi regionali e approvazione dei seguenti: Regolamento per l'esercizio dell’attività venatoria nell'area contigua del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, Regolamento di disciplina dell’attività alieutica sportiva e ricreativa nei Bacini di Suviana, Brasimone e Santa Maria, Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nel Parco regionale del Corno alle Scale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

  • la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;

  • la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;

  • il Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente;

  • la legge Regionale 07 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne”, in particolare l'art. 5 bis della LR 11/2012 prevede la possibilità di stabilire specifiche norme integrative per la gestione della fauna ittica da parte degli enti di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000;

  • il Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11”;

  • il Programma Ittico Regionale Annuale;

  • la legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”

  • la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema Regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

  • la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

  • la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Legislativa 6 novembre 2018, n. 179 che ha approvato il “Piano Faunistico Venatorio Regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” (PFVR);

Dato atto che:

  • con la DGR 1866/2023 è stata proposta la proroga del PFVR fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione;

  • con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2023, n. 149 è stata approvata la proposta di proroga di validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

  • l’art. 15 della legge regionale n. 2/2026 dispone l’ulteriore proroga del PFVR 2018-2023 fino all’approvazione del nuovo Piano;

  • l'art. 32, comma 1 della l.r. 6/2005 prevede la possibilità di approvare regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale;

  • l'art. 18, comma 4 della l.r. 13/2015 stabilisce che l'approvazione dei regolamenti dei parchi previsti dall'art. 32 della LR 6/2005 è di competenza regionale;

  • ai sensi delle norme sopracitate, il procedimento di approvazione dei regolamenti dei parchi regionali prevede la proposta da parte della Comunità del parco, l’acquisizione del parere della Consulta del Parco, l’approvazione da parte del Comitato Esecutivo dell’Ente di gestione e l’invio alla Regione per l’approvazione;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 1228 del 24/06/2024 con cui sono stati approvati i Regolamenti per l’esercizio dell’attività venatoria in area contigua:

    • del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina e del Parco regionale dell’Alto Appennino Modenese, proposti dall’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Centrale, per le stagioni venatorie 2024-25 e 2025-26;

    • del Parco regionale Valli del Cedra e del Parma e del Parco regionale dei Boschi di Carrega, proposti dall’Ente di gestione Emilia occidentale per la stagione venatoria 2024-25;

    • del Parco regionale del Corno alle Scale e del Parco storico regionale di Monte Sole, proposti dall’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale per le stagioni venatorie 2024-25 e 2025-26;

    • del Parco regionale del Delta del Po, proposto dall’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po, per le stagioni venatorie 2024-25 e 2025-26;

- n. 924 del 16/06/2025 con cui è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento dell’attività venatoria nella “zona speciale di caccia in area contigua” del parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma - stagione venatoria 2025/2026

- n. 1445 del 15/09/2025 con cui è stato approvato Regolamento per lo svolgimento dell’attività venatoria nell’area contigua del parco regionale Boschi di Carrega - stagione venatoria 2025/2026;

Considerato che il periodo di validità dei suddetti regolamenti coincide con lo scadere del Piano Faunistico Venatorio Regionale, prorogato fino al termine della stagione venatoria 2026, pertanto decade al 31 maggio 2026;

Vista la nota Prot. 13/05/2026.0492659.E con cui l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna ha trasmesso la proposta di Regolamento per l’esercizio dell’attività venatoria in area contigua del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola per le stagioni venatorie 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029;

Rilevato che, per adeguarsi alla normativa vigente in materia, sono state apportate alcune modifiche d’ufficio, in particolare:

  • all’art. 3 – Durata e validità, dopo l’indicazione delle annualità è inserita la frase “e comunque fino all’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

  • all’art. 5 - Condizioni di accesso all’esercizio dell’attività venatoria e programmazione delle presenze, al comma 1, la frase “L’esercizio dell’attività venatoria nell’area contigua è riservato prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e nella Comunità del Parco” è modificata nella seguente: “L’esercizio dell’attività venatoria nell’area contigua è riservato prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e, secondariamente, ai cacciatori residenti nella Comunità del Parco”;

  • all’art. 15 – Sanzioni, sono stati aggiunti i richiami alle norme sanzionatorie in materia di regolamenti;

Ritenuto pertanto opportuno prorogare, fino all’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, tutti i Regolamenti già approvati con proprie deliberazioni n. 1228/2024, n. 924/2025 e 1445/2025, per poter garantire lo svolgimento delle attività di caccia di selezione agli ungulati, se previste, a partire dal 1° giugno 2026;

Ritenuto inoltre di approvare il Regolamento per l’esercizio dell’attività venatoria in area contigua del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola per le stagioni venatorie 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 e comunque fino all’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale;

Vista inoltre la nota Prot. 24.02.2026.0169450.E con cui l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale ha trasmesso la proposta di Regolamento di disciplina dell'attività alieutica sportiva e ricreativa nei bacini artificiali di Suviana, Brasimone e Santa Maria per il triennio 2026-2028;

Dato atto che, nel corso dell’istruttoria, con nota Prot. 23.03.2026.0297829.U sono state richieste modifiche e integrazioni alla proposta di regolamento, successivamente recepite dall’Ente con nota Prot. 31.03.2026.0329639.E;

Rilevato che, all’art. 5, comma 2, del Regolamento, per mero errore materiale, la frase: “I prezzi indicati al precedente comma sono validi per il primo anno di vigenza del presente Regolamento” deve intendersi sostituita dalla seguente: “I prezzi indicati al precedente comma sono validi per gli anni di vigenza del presente Regolamento”;

Vista infine la nota Prot. 27/05/2026.0539655.E con cui l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale ha trasmesso la proposta di Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nell’ambito del territorio del Parco regionale Corno alle Scale (2026-2030);

Rilevato che le modifiche apportate rispetto alla precedente versione vigente fino all’anno 2025, consistono in:

  • all’art. 2 “tesserini per la raccolta”: inserimento della modalità del pagamento del permesso di raccolta, da effettuarsi tramite PagoPA;

  • all’art. 4 “raccolta di mirtilli a fini economici - valorizzazione attività economiche tradizionali”: la data di apertura della raccolta è stata uniformata su tutto il territorio ed anticipata al 18 luglio, eliminando le distinzioni fra aree di raccolta; tale anticipazione si giustifica con la maturazione anticipata che è stata registrata nell’ultima decade;

Ritenuto pertanto di approvare i seguenti Regolamenti proposti dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale:

- Regolamento di disciplina dell'attività alieutica sportiva e ricreativa nei bacini artificiali di Suviana, Brasimone e Santa Maria per il triennio 2026-2028;

- Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nell’ambito del territorio del Parco regionale Corno alle Scale (2026-2030);

Dato atto che la documentazione è acquisita e conservata agli atti del Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane;

Considerato che i tre nuovi regolamenti sopra descritti hanno rispettato i passaggi dovuti con gli organismi di Comunità del parco e Consulta e che sono coerenti con la normativa di settore vigente;

Visti, in ordine agli adempimenti in materia di trasparenza:

  • il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

  • la deliberazione di Giunta Regionale 30 gennaio 2026 n. 101 “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028. APPROVAZIONE.”;

  • la deliberazione di Giunta Regionale 27 aprile 2026 n. 656 “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028: PRIMO AGGIORNAMENTO”;

Richiamate in ordine agli aspetti e agli adempimenti organizzativi le proprie deliberazioni:

  • 16 luglio 2025, n. 1187 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di direttore generale e di direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001” con cui, tra l’altro, è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Cura del territorio e dell’ambiente dal 1° ottobre 2025 fino a fine legislatura fatti salvi eventuali periodi di proroga previsti per legge;

  • 22 dicembre 2025, n. 2224 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima Fase”;

  • 30 gennaio 2026, n. 100 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda Fase”;

  • 27 febbraio 2026, n. 278 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026.”;

Richiamate infine le determinazioni dirigenziali:

  • 27 febbraio 2026, n. 4291 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente”;

  • 24 novembre 2017, n. 19063 “Provvedimento di nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli art. 5 e ss. della L 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993”;

  • 29 dicembre 2025, n. 25494 “Proroga incarichi di titolarità di posizione di elevata qualificazione nell'ambito della direzione generale cura del territorio e dell'ambiente”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessora alla Cultura, Parchi e Forestazione, Tutela e valorizzazione della biodiversità, Pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di prorogare fino all’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, i Regolamenti per lo svolgimento dell’attività venatoria nelle aree contigue dei Parchi Regionali:
  • Parco regionale Valli del Cedra e del Parma;

  • Parco regionale dei Boschi di Carrega;

  • Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina;

  • Parco regionale dell’Alto Appennino Modenese;

  • Parco regionale del Corno alle Scale;

  • Parco storico regionale di Monte Sole;

  • Parco regionale del Delta del Po;

i cui testi sono già stati approvati con le proprie deliberazioni n. 1228/2024, n. 924/2025 e n. 1445/2025; 

2) di approvare il Regolamento per l’esercizio dell’attività venatoria in area contigua del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola per le stagioni venatorie 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 e comunque fino all’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, di cui all’allegato 1, parte integrante del presente atto;

3) di approvare il Regolamento di disciplina dell'attività alieutica sportiva e ricreativa nei bacini artificiali di Suviana, Brasimone e Santa Maria per il triennio 2026-2028, di cui all’allegato 2, parte integrante del presente atto;

4) di approvare il Regolamento per la raccolta dei prodotti del sottobosco nell’ambito del territorio del Parco regionale Corno alle Scale (2026-2030), di cui all’allegato 3, parte integrante del presente atto;

5) di pubblicare in forma integrale l’atto ed i Regolamenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico come previsto all'art. 32 comma 4 della LR 6/2005;

6) di pubblicare i Regolamenti sul sito web della Regione al link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/Programmi-Piani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-del-settore-aree-protette/reg_parchi/regolamenti-dei-parchi-regionali;

7) di dare mandato agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità: Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia Orientale, Romagna e Delta del Po di dare notizia dell’avvenuta proroga/approvazione dei propri Regolamenti sul sito internet istituzionale dell'Ente, completi di cartografia, al fine di facilitarne la consultazione e di darne adeguata evidenza pubblica;

8) di provvedere all’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, secondo quanto previsto dal PIAO e dalla direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto.

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