n.204 del 29.07.2026 periodico (Parte Seconda)
Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli anno 2026, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 2018/274 e loro ss.mm.ii., nonché del decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 649010/2022
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e successive modifiche e integrazioni, in particolare quelle riportate nei Regolamenti (UE) n. 2021/2117 e n. 2026/471 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante, tra l’altro, modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, e ss.mm.ii.;
- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 69 “Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo”, commi 3, 4 e 5;
Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013, parte II, titolo I, capo III, istituisce un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e prevede le norme sulla gestione e sul controllo del sistema stesso, ed in particolare:
- all'art. 62 che le autorizzazioni sono concesse dagli Stati membri su istanza dei produttori, sono corrispondenti ad una specifica superficie espressa in ettari e sono valide fino al termine della terza campagna viticola successiva a quella nella quale sono state rilasciate; il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto alle sanzioni amministrative imposte dagli Stati membri in conformità con la normativa unionale;
- all'art. 63, denominato “Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti”, come modificato dall’articolo 1, punto 11) lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117, che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti, equivalenti a:
- l'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o
- l'1% di una superficie che comprende la superficie vitata effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta da diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità dell'articolo 85 nonies, dell'articolo 85 decies o dell'articolo 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento;
Evidenziato che l’art. 7, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2018/274 prevede che, se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50% della superficie richiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro un mese dalla data di rilascio della stessa e, in tal caso, non è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa applicabile;
Visti inoltre:
- il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (da ora in poi denominato: MASAF o Ministero) n. 649010 del 19 dicembre 2022, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”, che stabilisce tra l’altro:
- all’art. 4, che la gestione del sistema di autorizzazioni è attuata mediante l’implementazione e l’aggiornamento nell’ambito del SIAN del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, consultabile nell’ambito dei servizi del fascicolo aziendale. Entro 60 giorni dalla data di impianto del vigneto, il beneficiario comunica alla Regione la fruizione totale o parziale dell’autorizzazione, ai fini dell’aggiornamento del Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli ed i rispettivi impianti sono iscritti nello Schedario viticolo grafico;
- all’articolo 5:
- comma 2, che le richieste precisino la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta e contengano l’impegno a mantenere il vigneto impiantato per un minimo di 5 anni, salvo i casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa unionale e nazionale e motivi fitosanitari;
- comma 3, che l’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;
- all’articolo 8:
- comma 1, i criteri di priorità che le Regioni possono applicare alle domande, ed in particolare il criterio previsto alla lettera C), recante “superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente e delle risorse genetiche di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e dell’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Consiglio per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta, all'intera superficie vitata annualmente condotta.”;
- comma 2, che l’istruttoria della verifica di tale criterio dovrà essere completata dalle Regioni entro il 30 maggio di ogni anno, pena la mancata applicazione del criterio stesso;
- comma 3, che ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri applicati;
- comma 5, che è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari. Le Regioni che vogliono applicare un limite massimo per domanda inferiore comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità e secondo i termini previsti al citato comma 3;
- all’articolo 9, comma 2, che il Ministero comunica alle Regioni competenti, entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito SIAN dell’elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto;
- all’articolo 10, comma 1, che le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti, entro il 1° agosto di ogni anno, sulla base dell’elenco trasmesso dal Ministero. Le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale Regionale, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
- all’articolo 11:
- comma 5, che nel caso in cui le domande ammissibili superino la superficie di cui al citato articolo 6, comma 1, calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti. Tale limite viene comunicato con le modalità e secondo i termini previsti al citato articolo 8, comma 3, e sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti;
- comma 6, che le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui al citato articolo 8, comma 1, ovvero sulla base di un elenco nel caso di non applicazione dei criteri di priorità;
- il Decreto Direttoriale 642778 del 28/11/2025 recante: “Disposizioni nazionali relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli – Annualità 2026” a termini del quale per l’annualità 2026 è disponibile una superficie di 6.923,75 ha, pari all’1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2025, integrata delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella medesima annualità;
- il Decreto Dipartimentale 99377 del 27/02/2026" Modifica al decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.” – Proroga termine ultimo per la presentazione domande di nuove autorizzazioni 2026.”;
- il Decreto Dipartimentale 8 giugno 2026, n. 271966, “Modifica al decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.” – Riapertura termini dell’istruttoria domande di nuove autorizzazioni 2026.”;
- la nota del Dirigente del MASAF Ufficio PIUE VII n. 337274 del 10 luglio 2026 avente ad oggetto: “Rilascio nuove autorizzazioni 2026”;
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna, con nota del 29 gennaio 2026, protocollo n. 29/01/2026.0078077.U, ha comunicato al MASAF le scelte di:
- applicare, quale criterio di priorità, quello relativo alla produzione biologica, previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera C);
- ridurre il limite massimo di assegnazione per ogni domanda a 1,0000 ha;
- garantire l’assegnazione di una superficie minima pari a 0,15 ha alle richieste di nuove autorizzazioni all’impianto di vigneti nel territorio regionale;
Richiamata la circolare AGEA n. 0012430 del 14/02/2025 recante “VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione DM 649010 del 19 dicembre 2022 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio” che dispone, tra l’altro, che:
- il Ministero comunica telematicamente alle Regioni/PP.AA. competenti, entro il 10 luglio di ogni anno, la disponibilità nel sistema elettronico in ambito SIAN, l'elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto. Il sistema centrale genera automaticamente nel Registro le autorizzazioni, una per ogni regione indicata in domanda, impostando “la regione di riferimento”;
- le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro il 1° agosto;
- le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie e da cui decorre la durata triennale delle autorizzazioni;
- se l’autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, senza penalità, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni disponibili sul SIAN;
- nel caso di superfici adibite a vigneto familiare, da trasformare in vigneto produttivo, l’assegnazione della superficie autorizzata al nuovo impianto avverrà sottraendo alla superficie richiesta la superficie prima esente;
Visto il verbale dell’istruttoria svolta dall’Area Produzioni vitivinicole del Settore Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, per la verifica del criterio di priorità sulle domande, prot. n. 24/06/2026.0636037.I, dal quale risulta, tra l’altro, che:
- tra le domande presentate a SIAN per superfici localizzate nel territorio regionale, è stata richiesta l’assegnazione della priorità “produzione biologica” in 16 di queste, per una superficie richiesta complessiva di 12,5438 ha;
- si è provveduto a verificare il possesso dei requisiti previsti dalla Circolare AGEA Coordinamento, in particolare l’assenza di sospensioni della certificazione biologica nei 5 anni precedenti alla richiesta e che l’intera superficie a vite dell’azienda fosse condotta con metodo biologico nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda e sono risultati i seguenti esiti:
- per 14 domande sussistono i requisiti per il riconoscimento del suddetto criterio di priorità, per una superficie richiesta di 11,2938 ha;
- per n. 2 domande non è stato riconosciuto il criterio di priorità e si è provveduto ad espletare il relativo contradditorio con gli interessati, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
Dato atto che, con nostra nota formale in data 24 giugno 2026 (prot. n. 24/06/2026. 0635938.U) è stato comunicato ad AGEA Coordinamento l’esito della sopracitata istruttoria;
Preso atto della nota MASAF, trasmessa via mail il 10 luglio 2026 protocollo 337274 con la quale il Ministero ha comunicato alle Regioni la disponibilità sul SIAN dell’elenco delle aziende alle quali devono essere rilasciate le autorizzazioni di nuovo impianto per l’anno 2026, dando contestualmente indicazione alle Regioni di caricare sul SIAN il numero e la data dell’atto regionale di concessione da adottare ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DM n. 649010 del 19 dicembre 2022 entro e non oltre il 31 luglio 2026;
Atteso che dal menzionato elenco ministeriale, si evince che le autorizzazioni da concedere per nuovi impianti su superfici localizzate in Emilia-Romagna per l’anno 2026 sono n.765, per una superficie complessiva richiesta pari a quella assegnata di ettari 508,2722;
Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di:
- prendere atto dell'elenco ministeriale disponibile su SIAN delle autorizzazioni da concedere per i nuovi impianti viticoli nella Regione Emilia-Romagna per l’anno 2026;
- rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) n. 1308/2013, ai beneficiari e per le superfici rispettivamente indicati nell'allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione ai soggetti beneficiari;
Ritenuto, inoltre, di avvisare che le 765 autorizzazioni per nuovo impianto dovranno essere impiantate entro e non oltre il 31 luglio 2029 in quanto la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) avverrà entro il 31 luglio 2026 termine della campagna viticola 2025/2026 da cui inizia il termine di 3 (tre) campagne viticole per l’utilizzo dell’autorizzazione, decorso il quale le autorizzazioni di che trattasi non hanno più validità e il loro eventuale mancato totale o parziale inutilizzo comporta, a carico del produttore, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 69, comma 3 della legge n. 238/2016;
Ritenuto, altresì, di avvisare i richiedenti che, stante la superficie rilasciata ad ognuno in rapporto alla superficie dagli stessi richiesta, non possono rinunciare nel termine dei successivi 30 giorni senza incorrere nelle sanzioni di cui al citato art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016, in quanto tale possibilità è riconosciuta ai soli produttori che abbiano ottenuto una superficie inferiore al 50% di quella richiesta, mentre tutti i 765 titolari delle autorizzazioni rilasciate con il presente atto hanno ottenuto una superficie pari al 100% di quella richiesta;
Dato atto che la documentazione a supporto del presente provvedimento è conservata presso l’Area Produzioni vitivinicole del Settore Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;
- n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
- la determinazione della Direttrice Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 2338 del 5 febbraio 2026 “Modifiche all’assetto delle Aree di lavoro dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;
Viste altresì:
- la determinazione n. 4188 del 27 febbraio 2026, della Direttrice Generale Agricoltura, caccia e pesca, “Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca”;
- la propria determinazione n. 4447 del 5 marzo 2026 “Individuazione dei responsabili di procedimento nell’ambito dell’Area dirigenziale “Produzioni vitivinicole” del Settore Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”;
Richiamati, inoltre, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
Dato atto che il presente provvedimento:
˗ contiene dati personali comuni la cui diffusione è prevista dall’art. 10, comma 1 del citato DM 649010 del 19/12/2022;
˗ sarà oggetto di ulteriore pubblicazione ai sensi degli artt. 7 bis, comma 3 del D.lgs. 33/2013 e per quanto previsto dal PIAO e successivi aggiornamenti;
Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;
1) di prendere atto dell’elenco ministeriale disponibile su SIAN delle n. 765 autorizzazioni da concedere per i nuovi impianti viticoli nella Regione Emilia-Romagna per l’anno 2026;
2) di concedere le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) n. 1308/2013, ai beneficiari indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e per le superfici ivi indicate pari a complessivi ettari 508,2722;
3) di informare che le autorizzazioni saranno rese visibili ai beneficiari nell’area pubblica del portale SIAN di AGEA;
4) di provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione ai soggetti beneficiari, assicurandone la massima diffusione attraverso il portale istituzionale Agricoltura caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna;
5) di avvisare che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) decorrono i termini riportati al successivo punto 6) del presente dispositivo, come meglio dettagliato in premessa;
6) di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) n. 1308/2013, tali autorizzazioni sono valide fino al termine della terza campagna viticola successiva a quella nella quale il presente provvedimento è stato pubblicato nel BURERT;
- il vigneto che sarà impiantato utilizzando l’autorizzazione di che trattasi dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni e l’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni non darà origine ad autorizzazioni di reimpianto, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari;
- il produttore che non utilizzi un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 238/2016, art. 69 comma 3;
7) di avvisare i beneficiari riportati nell’allegato 1 al presente atto che NON potranno rinunciare all’autorizzazione assegnata con il presente atto senza incorrere nelle sanzioni di cui al citato art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016, in quanto è stata loro concessa una superficie pari al 100% di quella richiesta;
8) di specificare, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2185/2015, che per i procedimenti connessi alle attività istruttorie, di verifica e controllo, nonché delle eventuali revoche definite dalla disciplina comunitaria e nazionale per la gestione delle autorizzazioni rilasciate con il presente atto, è competente il Servizio territoriale agricoltura caccia e pesca, oggi Settore agricoltura caccia e pesca e limitatamente all’area provinciale bolognese l’Area Produzioni vitivinicole, nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo per l’impresa agricola di cui al citato allegato 1 al presente atto;
9) che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n.33/2013.