n.100 del 12.04.2023 periodico (Parte Seconda)

PSR 2014/2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 830/2021 "Disposizioni attuative della Misura 19 del PSR 2014-2020": Deroga al divieto di adesione al regime dei costi semplificati a tasso forfettario per i GAL e chiarimenti interpretativi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (di seguito, FEASR) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, il quale integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, il quale integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti:

- l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 in data 29 ottobre 2014;

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) – Versione 11.1 – attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021;

Richiamata in particolare la Misura denominata “Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)”, finalizzata a sostenere nelle zone rurali, a livello di territori sub-regionali specifici, lo sviluppo locale di tipo partecipativo denominato sviluppo locale LEADER, per mezzo di Strategie elaborate ed attuate a cura dei Gruppi di Azione Locale (di seguito, GAL) in esecuzione degli artt. 32 - 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 49 del 14 gennaio 2019 recante “PSR 2014/2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1004/2015 - Allegato 1 "Disposizioni Attuative della Misura 19" - Ulteriori modifiche ed integrazioni alle Disposizioni Attuative di Misura”;

- n. 309 del 6 aprile 2020 “P.S.R. 2014/2020. Assegnazione della premialità ai Gruppi di azione locale (G.A.L.) in esito alla verifica di efficacia prevista dalle "Disposizioni attuative della Misura 19 del PSR 2014-2020" approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 49/2019”;

- n. 488 dell’11 giugno 2020 “P.S.R. 2014/2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 49/2019 "Disposizioni attuative della misura 19 del PSR 2014-2020" - Ulteriori modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative di misura anche a seguito dell'emergenza Covid-19”;

- n. 830 del 31 maggio 2021 con la quale è stato, da ultimo, approvato il testo vigente delle disposizioni attuative della Misura 19 (d’ora in poi DAM);

Considerato che nella versione 9.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 era stata modificata la scheda della sottomisura 19.4 che consentiva, sia con riferimento all’operazione 19.4.01 (Costi di gestione) sia con riferimento all’operazione 19.4.02 (Costi di animazione), di ricorrere alle opzioni di rimborso delle spese sostenute a tasso forfettario previste dall’art. 67 lett. d) e disciplinate nell’art. 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Dato atto che con la deliberazione n. 488 dell’11 maggio 2020 sono state di conseguenza modificate le disposizioni attuative della Misura 19 (d’ora in poi DAM) al fine di consentire ai GAL di optare per il rimborso delle spese indirette con il regime forfettario previsto dall’art. 68, par. 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativamente alle operazioni 19.4.01 e 19.4.02, e sono state introdotte specifiche disposizioni finalizzate a stabilire la qualificazione dei costi diretti e indiretti e le relative spese ammissibili per l’applicazione del regime di costi semplificati a tasso forfettario;

Dato atto, inoltre, che con la medesima deliberazione è stato stabilito che la scelta operata dai GAL in occasione della modifica dei Piani di azione locale (PAL) per l’allocazione delle risorse della premialità di cui alla citata delibera n. 309/2020 sarebbe stata vincolante per il resto del periodo di programmazione 2014-2020;

Atteso che in tale occasione quattro GAL hanno optato per il regime di costi semplificati a tasso forfettario, mentre due GAL hanno valutato di continuare con la modalità di rendicontazione delle spese di gestione (operazione 19.4.01) e animazione (operazione 19.4.02) sulla base dei costi diretti;

Preso atto dell’approvazione delle disposizioni transitorie di cui al Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che estendono il quadro normativo dell’attuale Politica Agricola Comune (PAC) agli anni 2021-2022;

Considerato che con la deliberazione n. 830 del 31 maggio 2021 sono state, da ultimo, modificate le vigenti DAM al fine di disciplinare l’impiego delle risorse aggiuntive destinate alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del PSR della Regione Emilia-Romagna per il biennio 2021-2022, inclusa la sottomisura 19.4 relativa alle spese di gestione e animazione, la cui assegnazione è stata demandata a successivo atto del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato sulla base dei medesimi criteri previsti dal bando di selezione;

Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato:

- n. 17110 del 17 settembre 2021 con la quale sono state assegnate le risorse aggiuntive per la Misura 19 -Sostegno allo sviluppo locale Leader ai Gruppi di azione locale dell’Emilia-Romagna perle annualità 2021-2022;

- n. 23289 del 3 dicembre 2021 con cui sono state disciplinate le tempistiche e le modalità di presentazione da parte dei GAL delle domande di sostegno per allocazione delle risorse aggiuntive e delle economie accertate e delle domande di pagamento relative alle spese per le attività di gestione dell’operazione 19.4.01 e per le attività di animazione dell’operazione 19.4.02, sino al termine del periodo di programmazione;

Rilevato che l’obbligo di optare per l’adesione al regime forfettario in occasione dell’allocazione delle risorse della premialità, previsto nelle vigenti DAM, era stato stabilito prima del prolungamento del periodo di programmazione per il biennio 2021-2022 e dell’assegnazione ai GAL delle risorse aggiuntive per la Misura 19, che includono le risorse per le spese di gestione e animazione della sottomisura 19.4 per l’utilizzo delle quali i GAL sono tenuti alla presentazione di una ulteriore domanda di sostegno per l’operazione 19.4.01 e per l’operazione 19.4.02;

Viste, le richieste pervenute dai GAL L’Altra Romagna (prot. n.1034695.E dell’11/10/2022) e Valli Marecchia e Conca (prot.n.1196906.E del 30/11/2022) di poter aderire al regime forfettario in vista della presentazione delle domande di sostegno per l’utilizzo delle risorse aggiuntive e delle economie accertate relative alle attività di gestione dell’operazione 19.4.01 e per le attività di animazione dell’operazione 19.4.02;

Ritenuto, pertanto, alla luce del prolungamento del periodo di programmazione e dell’assegnazione delle risorse aggiuntive, di derogare al divieto previsto nelle vigenti DAM, al fine di consentire ai GAL che ne facciano richiesta, di usufruirne unicamente per le spese sostenute successivamente alla presentazione delle domande di sostegno delle operazioni 19.4.01 e 19.4.02 per l’utilizzo delle risorse aggiuntive del regime transitorio e di stabilire che tale scelta risulti vincolante sino al termine della programmazione;

Considerato, inoltre, che le vigenti DAM, per gli interventi relativi alle operazioni con beneficiari pubblici, prevedono che è compito dei GAL istruire le comunicazioni integrative e comunicare ai beneficiari eventuali irregolarità riscontrate, mentre spetta ai Settori territoriali, delegati dall’Organismo pagatore (AGREA), applicare le eventuali sanzioni o riduzioni laddove le irregolarità persistessero anche in esito all’istruttoria della domanda di pagamento a saldo;

Considerato, tuttavia, che il 7 gennaio 2020 è stata approvata la deliberazione n. 31 avente ad oggetto “PSR 2014-2020. Modifica check-lists, irregolarità e riduzioni, approvate con delibera n. 1424/2019”, che con riferimento all’istruttoria delle comunicazioni integrative prevede che:

- per i bandi relativi alle operazioni con beneficiari pubblici e per le azioni attuate direttamente dai GAL, la verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici è da effettuare, per la parte relativa alla selezione dei contraenti, nella fase di istruttoria delle comunicazioni integrative;

- quando dette comunicazioni integrative siano riferite a procedure di selezione ultimate con contratti già stipulati, le riduzioni finanziarie sono da applicare effettuando una rideterminazione della concessione a conclusione dell’istruttoria della comunicazione integrativa;

Ritenuto, pertanto, di chiarire in via interpretativa che, in base al criterio di specialità, le disposizioni previste dalle vigenti DAM si applicano alla luce di quanto disposto dalla citata deliberazione n. 31/2020 e, conseguentemente, spetta ai GAL anche l’istruttoria della comunicazione integrativa e l’eventuale applicazione di riduzioni per irregolarità riferite a procedure di selezione ultimate con contratti già stipulati;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 recante “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;

Richiamate, infine:

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, recante “Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di derogare al divieto di adesione al regime di costi semplificati a tasso forfettario previsto, da ultimo, dalla deliberazione n. 830/2021, al fine di consentire ai GAL che ne facciano richiesta di usufruirne unicamente per le spese sostenute successivamente alla presentazione delle domande di sostegno delle operazioni 19.4.01 e 19.4.02 relativamente all’utilizzo delle risorse aggiuntive del regime transitorio;

2) di stabilire che l’adesione al regime forfettario, una volta esercitata in ragione della presente deliberazione, sia vincolante sino al termine dell’attuale periodo di programmazione;

3) di precisare, inoltre, che ai fini dell’adesione al regime forfettario i GAL che ne fanno richiesta sono tenuti ad applicare quanto previsto al punto 5.3 delle vigenti disposizioni attuative di misura (DAM) della Misura 19;

4) di precisare, altresì, in via interpretativa che, con riferimento alle operazioni con beneficiari pubblici, le disposizioni previste dalle vigenti DAM si applicano alla luce di quanto disposto dalla deliberazione n. 31/2020 e, conseguentemente, spetta ai GAL anche l’istruttoria della comunicazione integrativa e l’eventuale applicazione di riduzioni per irregolarità riferite a procedure di selezione ultimate con contratti già stipulati;

5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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