n.1 del 02.01.2025 periodico (Parte Seconda)
Proroga e temporaneo incremento della fornitura idrica alla Repubblica di San Marino di cui alla DGR 1942 del 22/12/2014
Visti:
- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 2005 e s.m.i.) ed, in particolare, l’articolo 13;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale” ed, in particolare, l’art. 17;
- l’Accordo di collaborazione economica tra la Regione Emilia- Romagna e la Repubblica di San Marino (di seguito Accordo), sottoscritto il 10 giugno 2013 ed, in particolare, l’articolo 6;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 2 luglio 2013, n. 131 “Ratifica, ai sensi dell’art. 13, comma 2, dello Statuto, dell’Accordo di collaborazione economica tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 14 giugno 2013)”;
- la propria Delibera n. 1942 del 22 dicembre 2014 “Approvazione fornitura servizi idrici alla Repubblica di San Marino”;
Considerato che:
- il comma 2 dell’art. 6 dell’Accordo prevede che la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino, per ogni scambio di servizi idrici, sulla base della disponibilità di risorsa e tenuto conto delle rispettive esigenze e delle caratteristiche tecniche degli impianti, disciplinino i quantitativi erogabili, il minimo di risorsa assicurabile in stato di crisi idrica, il quantitativo massimo giornaliero, il conferimento dei reflui, la ripartizione degli oneri di gestione e/o realizzazione di reti ed impianti e dei costi di salvaguardia e protezione delle risorse idriche;
- il comma 3 dell’art. 6 dell’Accordo attribuisce all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per conto della Regione, la definizione degli importi corrisposti per le prestazioni in materia di risorse idriche ai fini del calcolo della tariffa a vantaggio degli utenti del servizio idrico integrato;
- con propria Delibera n. 1942 del 22/12/2014 “Approvazione fornitura servizi idrici alla Repubblica di San Marino” ha approvato una fornitura idrica alla Repubblica di San Marino per una durata di 10 anni, ossia fino al 31 dicembre 2024, che prevede:
o quantitativo massimo annuo pari a 804.000 m3/anno;
o quantitativo minimo annuo pari a 580.000 m3/anno e quantitativo massimo giornaliero pari a 3.500 mc/giorno;
o fornitura media nel periodo novembre-maggio di 15 l/s e nel periodo giugno-ottobre di 40 l/s;
o possibilità di incremento della fornitura nel periodo giugno-ottobre di 400 m3/giorno, per un totale massimo di 61.000 m3/anno, a partire dall’entrata in esercizio dell’impianto di potabilizzazione Standiana (NIP2), garantendo comunque prioritariamente la fornitura agli utenti del servizio idrico integrato italiano;
o possibilità di interruzione della fornitura idrica alla Repubblica di San Marino in caso di eventi imprevisti e non prevedibili o per cause di forza maggiore;
o possibilità di incremento straordinario della fornitura fino a 65 l/s in caso di emergenza dovuta ad eventuali difficoltà della Repubblica di San Marino, garantendo comunque prioritariamente la fornitura agli utenti del servizio idrico integrato italiano;
o di dare mandato, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 dell’Accordo, ad ATERSIR di definire gli aspetti tariffari e di gestione e realizzazione di reti ed impianti secondo quanto disposto dalla normativa italiana in materia;
- successivamente all’approvazione della citata delibera, è stato stipulato un contratto di fornitura tra Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e Repubblica di San Marino per dare attuazione alle disposizioni della citata delibera;
Rilevato che la DGR 1942 del 22/12/2014 di approvazione della fornitura di servizi idrici risulta in vigore fino al 31/12/2024;
Considerato che con nota P.G. 1320185 del 2/12/2024, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha comunicato di aver ricevuto da Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici della Repubblica di San Marino (AASS) la richiesta di incrementare, per l’anno 2024, il quantitativo di acqua fornita di un quantitativo massimo pari a 180.000 m3;
Rilevato che, nella stessa nota, Romagna Acque ha comunicato che “attualmente il volume invasato a Ridracoli e le fonti di approvvigionamento alternative risultano in un buono stato di disponibilità idrica”, confermando, quindi, che “l’alimentazione aggiuntiva del volume richiesto dalla AASS per la Repubblica di San Marino, non comporterà nessun riflesso sui volumi di alimentazione per il territorio Romagnolo”;
Valutato, pertanto, di poter accogliere la richiesta di incremento della fornitura idrica avanzata dalla Repubblica di San Marino;
Ritenuto opportuno procedere all’accoglimento della citata richiesta di incremento della fornitura idrica di cui alla DGR 1942 del 22/12/2014 per un quantitativo massimo di 180.000 m3 per l’anno 2024;
Ravvisata, inoltre, la necessità di proseguire la fornitura di acqua alla Repubblica di San Marino, secondo quanto previsto dalla DGR 1942 del 22/12/2014, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna che definirà i nuovi standard e le nuove procedure operative di fornitura idrica;
Dato atto che il presente provvedimento riveste il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità in quanto risponde ad una situazione di potenziale immediata criticità per l’approvvigionamento idrico nella Repubblica di San Marino;
Visti:
- la L.R. del 26 novembre 2011 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss. mm. ii, per quanto applicabile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, per quanto applicabile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;
- la propria deliberazione n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 24339 del 17 novembre 2023 “Conferimento incarico responsabile del Settore Tutela dell'ambiente ed economia circolare, della Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente”;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024 – 2026. Approvazione”;
Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta della Vicepresidente e Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile;
A voti unanimi e palesi
per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare, per il solo anno 2024, un incremento della fornitura idrica alla Repubblica di San Marino di cui alla DGR n. 1942 del 22/12/2014 per un quantitativo massimo pari a 180.000 m3;
2) di prorogare la validità della DGR 1942 del 22/12/2014, e quindi la durata della fornitura idrica alla Repubblica di San Marino, fino al secondo mese successivo all’approvazione definitiva del nuovo Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna;
3) di notificare il presente atto alla Repubblica di San Marino, a Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., in qualità di fornitore di acqua all’ingrosso, ad ARPAE, ad ATERSIR e alla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici della Repubblica di San Marino;
4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
5) di pubblicare integralmente la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.