SUPPLEMENTO SPECIALE N.277 DEL 10.06.2019

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell’elenco tenuto dalI’ ISTAT, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 991/1952, la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo, proporzionale a quanto effettivamente dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per l’anno d’imposta 2017.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per il periodo di imposta 2019 e per i due periodi di imposta successivi a favore dei soggetti di cui al comma 1 con una imposta lorda totale dovuta nel 2017 non superiore a Euro 5.000,00.

3. Il contributo sarà corrispondente al 100% del valore dell’imposta lorda dovuta fino a Euro 1.000,00 e al 50% per gli importi maggiori di Euro 1.000,00 e fino a un massimo di Euro 5.000,00.

4. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2018, il contributo sarà pari ad Euro 1.000,00 per ogni periodo di imposta di cui al comma 2. 

5. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 2, per le imprese che alla data di presentazione della domanda sono in possesso della qualifica di “esercizi polifunzionali” di cui all’articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 1), il contributo si intende raddoppiato, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo 9.

6. Il contributo di cui al presente articolo costituisce aiuto di stato da concedersi in forma di credito d’imposta al fine di agevolare la modalità di fruizione, ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis», dall’articolo 9 del Decreto del Ministero della Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

Il credito di imposta potrà essere fruito esclusivamente nell’anno di competenza del contributo, a partire dalla dichiarazione IRAP 2020, con riferimento al periodo di imposta 2019.

7. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di 12.000.000,00 di Euro per ciascun esercizio 2019-2020-2021. La Giunta regionale, con proprio atto, definirà modalità e criteri per l’attuazione della presente legge.

8. La Regione per la gestione della presente legge potrà sostenere costi per assistenza tecnica fino ad un massimo del 3% dell’ammontare di cui al comma 7.

Articolo 2

Modalità attuative

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per disciplinare i rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Agenzia delle Entrate in merito a modalità e procedure per la fruizione e i controlli sulla misura prevista dalla presente legge.

Articolo 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del Bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Voce n. 8 del Bilancio di previsione 2019 – 2021.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di Bilancio.

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