n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda)

Integrazioni alla determina dirigenziale n. 15856/2007 in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta

IL RESPONSABILE

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;

Vista altresì la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” così come modificata dalla L.R. n. 1/2016 in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che, oltre a regolamentare l’esercizio dell’attività venatoria sul territorio regionale, individua, all’art. 16, competenze e modalità per l’attuazione dell’attività di controllo della fauna selvatica;

Vista la propria deliberazione n. 970/2007 che recepisce le “Linee guida applicative del Reg. n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari” e le “Linee guida applicative del Reg. n. 853/2004/CE sull’igiene dei prodotti di origine animale”, in particolare laddove demanda ad apposita determinazione dirigenziale la ulteriore specificazione sul piano tecnico-operativo di quanto previsto nelle citate linee guida nel rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 15856 del 29/11/2007 - “Indicazioni tecniche per la commercializzazione di carni di selvaggina abbattuta in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n.970/2007” - che stabilisce la destinazione della carni abbattute in attività venatoria e in attività di controllo di cui all’art.19 della legge 157/92 e art.16 della L.R.8/94, prevedendo in particolare, fatto salvo l’autoconsumo della selvaggina cacciata da parte del cacciatore, le seguenti possibilità per il consumo da parte di terzi: 

  1. carni provenienti dall’attività venatoria:
    1. cessione diretta di un capo intero/cacciatore/anno di selvaggina di grossa taglia e 500 capi/anno di piccola selvaggina, al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l’obbligo di documentarne la provenienza e la negatività per la Trichinosi per le specie sensibili;
    2. commercializzazione, previo invio ad un “Centro di lavorazione” riconosciuto ai sensi del Reg. n. 853/2004/CE per essere sottoposto ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg. n. 854/04/CE e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria;
  2. carni provenienti dall’attività di controllo di cui all’art.19 della Legge n. 157/92 destinate esclusivamente alla commercializzazione, previo invio ad un “Centro di lavorazione” riconosciuto ai sensi del Reg. n. 853/2004/CE per essere sottoposto ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg. n. 854/04/CE e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria;

Visto il Regolamento (CE)n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, Allegato parte III. Metalli - punto 3.1.3 - che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/01/2002 che, al capo III, art. 7, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e ne fissa le procedure;

Dato atto che da campionamenti effettuati dalle Autorità Competenti (Servizi Veterinari delle AUSL) sono stati rilevati nelle carni di selvaggina cacciata, valori di piombo superiori al tenore massimo di 0,10 mg/Kg previsto dal citato regolamento UE 1881/2006 per le carni fresche di bovini, ovini, suini e pollame;

Dato atto altresì che, non essendo univoca l’interpretazione di quanto previsto dal sopracitato Regolamento in riferimento alla selvaggina cacciata né a livello nazionale né comunitario, è stato posto dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della regione Emilia-Romagna uno specifico quesito al Ministero della Salute;

Ritenuto tuttavia opportuno, nelle more dell’espressione del parere richiesto e tenuto conto del principio di precauzione previsto dall’articolo 7 del Regolamento (CE) 178/2002, prevedere l’uso esclusivo di munizioni prive di piombo per l’abbattimento dei capi di fauna selvatica nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 1, lett.a) e b) e 2 previsti nella Determinazione Dirigenziale n. 15856 del 29/11/2007;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e ss.mm.;

Richiamate: 

  • la deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
  • la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Vista altresì la Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale: 

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 702 del 16 maggio 2916, recante “Approvazione di incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trsparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell’anagrafe della stazione appaltente;
  • n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015;
  • n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2416/
2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto

determina: 

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di stabilire che è consentito l’uso esclusivo di munizioni prive di piombo per l’abbattimento dei capi di fauna selvatica le cui carni vengano destinate al consumo da parte di soggetti diversi dal cacciatore stesso così come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 15856/2007 “Indicazioni tecniche per la commercializzazione di carni di selvaggina abbattuta in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 970/2007” ed in particolare le carni:

- provenienti dall’attività venatoria e destinate:

  1. alla cessione diretta di un capo intero/cacciatore/anno di selvaggina di grossa taglia e 500 capi/anno di piccola selvaggina, al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l’obbligo di documentarne la provenienza e la negatività per la Trichinosi per le specie sensibili;
  2. alla commercializzazione, previo invio ad un “Centro di lavorazione” riconosciuto ai sensi del Reg. n. 853/2004/CE per essere sottoposto ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg. n. 854/04/CE e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria;

- al controllo di cui all’art.19 della Legge n. 157/92 destinate esclusivamente alla commercializzazione, previo invio ad un “Centro di lavorazione”, riconosciuto ai sensi del Reg. n. 853/2004/CE per essere sottoposto ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Reg. n. 854/04/CE e, se riconosciute sane, sottoposte a bollatura sanitaria;

3) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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