n.105 del 19.04.2023 periodico (Parte Terza)

Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna (art. 6 L.R. 3 marzo 2016, n. 2) - Approvazione bando

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

- il R.D. 30 settembre 1938, n.1706 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”;

- la Legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;

- la L. 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;

- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 “Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”;

- la L. 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;

- il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 “Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico”;

- la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 7 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, così modificato dall'art. 2, Legge 16 giugno 1998, n. 191”;

- la L. 28 ottobre 1999, n. 389 “Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali”;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

- l’art. 48, comma 29, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, che prevede che, salvo diversa disciplina regionale, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione abbia luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni;

- la L.R 29 giugno 1998, n. 18 “Disposizioni riguardanti la non applicazione delle tasse sulle concessioni regionali limitatamente ad alcune voci della tariffa”;

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”;

- il Decreto 23 maggio 2022, n. 77 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” che qualifica le farmacie convenzionate con il SSN quali presidi sanitari di prossimità rappresentanti un elemento fondamentale ed integrante del Servizio sanitario nazionale che assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 857 del 16 giungo 2017 “Farmacie nei luoghi ad alto transito: attuazione dell'art. 7 della LR 2/2016”;

- n. 1350 del 19 settembre 2017 “Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2”;

- n. 1693 del 14/10/2019 “Criteri e modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in attuazione dell’art. 2, comma 2-bis, della L. 475/1968”;

- n. 2001 del 29 novembre 2021 “Istituzione di farmacia in luogo ad alto transito in attuazione dell'art. 7 della L.R. n. 2/2016, all'interno della Stazione Ferroviaria Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia e aggiornamento delle modalità procedurali per l'istituzione di farmacie aggiuntive previste dalla delibera di Giunta regionale n. 857/2017”;

Rilevato che la normativa nazionale e regionale sopra richiamata disciplina un complesso sistema volto ad assicurare il soddisfacimento del bisogno di assistenza farmaceutica territoriale mediante una rete capillare di esercizi farmaceutici aperti sull’intero territorio regionale - quali presidi sanitari di prossimità rappresentanti un elemento fondamentale ed integrante del Servizio sanitario nazionale - attraverso i seguenti procedimenti, strettamente concatenati:

a) la revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni, da adottare entro il 31 dicembre degli anni pari, che evidenzia, tra l’altro, le sedi farmaceutiche prive di farmacie aperte (vacanti e di nuova istituzione), disponibili per il privato esercizio in quanto non sussiste per le stesse il diritto di prelazione, di cui all’art. 10 della L. 475/1968, da parte dei rispettivi Comuni, ovvero, pur sussistendo tale diritto, i Comuni non lo hanno esercitato;

b) la procedura di trasferimento di farmacie di cui all’art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968 che consente ai farmacisti titolari di farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, non sussidiate, ubicate in comuni con meno di 6.600 abitanti, di trasferirsi nelle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui alla lettera a);

c) la procedura, quadriennale, di concorso ordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui all’art. 6 della L.R. n. 2/2016, avente ad oggetto le sedi già transitate per una procedura di trasferimento di sedi soprannumerarie non assegnate o non aperte in esito a tale procedura;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Governo del farmaco e dei dispositivi medici n. 4355 del 1/3/2023 “Conclusione del procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna – anno 2022 (L.R. n. 2/2016, art. 4). Adempimenti preliminari all’avvio della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, in attuazione della DGR 1693/2019” che, coerentemente alla successione dei procedimenti di cui sopra ha approvato:

- l’elenco delle 36 sedi disponibili per il privato esercizio oggetto della successiva procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie, le quali, nel caso non vi si trasferisca alcuna farmacia, confluiranno nella procedura di concorso ordinario (allegato B);

- l’elenco delle 10 sedi disponibili per il privato esercizio già transitate dalle precedenti procedure di trasferimento di farmacie soprannumerarie, da assegnare mediante procedura di concorso ordinario (allegato D);

Sempre in coerenza alla successione dei procedimenti di cui sopra:

- con comunicazione Prot. 10/03/2023.0230240 è stata avviata la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie – anno 2023 che ha per oggetto le sedi indicate nell’allegato B sopracitato e prevede la presentazione delle domande di trasferimento dal 3 aprile 2023 al 3 maggio 2023;

- le sedi disponibili per il trasferimento eventualmente non opzionate da alcun farmacista partecipante alla procedura di trasferimento, quelle non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria e quelle assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni, saranno assegnate mediante la presente procedura di concorso ordinario regionale;

Evidenziato che, in base al quadro normativo di riferimento richiamato:

- il concorso unico regionale, per titoli ed esami, per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio (già transitate per la procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie) deve essere bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni (art. 48, comma 29, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e art 6, comma 1, LR 2/2016);

- il procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie e il successivo (eventuale, nel caso vi siano sedi disponibili per la procedura) procedimento di trasferimento di farmacie soprannumerarie hanno invece cadenza biennale;

Valutato pertanto necessario, in coerenza alla finalità di concorrere ad assicurare l’assistenza sanitaria di prossimità di cui al DM 77/2022 sopra richiamato, considerato l’elevato numero di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio:

- bandire un concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, ai sensi dell’art. 6 della richiamata L.R. 2/2016 finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale dei farmacisti idonei, da utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche, di nuova istituzione o vacanti, disponibili per il privato esercizio;

- stabilire che la graduatoria avrà validità quadriennale, in modo da poter disporre, tra un concorso e il successivo, di una graduatoria valida;

- prevedere che verranno assegnate mediante la suddetta graduatoria non solo le sedi già individuate come sedi da assegnare mediante concorso ordinario al momento dell’approvazione del bando di concorso, ma anche le sedi che saranno individuate come tali successivamente, nel quadriennio di validità della graduatoria stessa;

Ritenuto pertanto che le sedi farmaceutiche da assegnare con il concorso regionale ordinario sono:

- le 10 sedi di cui all’allegato D della già richiamata determinazione 4355/2023; tali sedi sono descritte nell’elenco integrativo del bando di concorso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; la descrizione delle sedi è quella riportata nei provvedimenti comunali di approvazione delle rispettive piante organiche;

- le ulteriori sedi farmaceutiche che si renderanno disponibili durante la validità della graduatoria, chiaramente individuate con appositi provvedimenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, resi noti sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-ordinario-farmacie e comunicati all’indirizzo PEC degli idonei e, in particolare:

  • le sedi farmaceutiche tra le 36 (elencate nell’allegato B della determinazione 4355/2023) disponibili per la procedura di trasferimento di sedi soprannumerarie anno 2023 già avviata alla data di indizione del bando di concorso ordinario di cui al presente provvedimento, nelle quali, in esito alla procedura di trasferimento stessa, non risulterà trasferito alcun farmacista (sedi non opzionate da alcun partecipante, sedi non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria o, infine, assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni);
  • le eventuali nuove sedi disponibili per il privato esercizio che risulteranno dalle successive revisioni della pianta organica e che, dopo essere transitate da una procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all’art. 2 comma 2 bis della L. 475/1968, risulteranno ancora prive di farmacia aperta;
  • le eventuali farmacie aggiuntive istituite ai sensi dell’art. 7 della L.R. 2/2016 non prelazionate dai comuni o non aperte dai comuni entro il termine di legge (sedi che non transitano, per previsione di legge, dalla procedura di trasferimento di sedi soprannumerarie);

Valutato coerente con l’informatizzazione dell’attività della pubblica amministrazione e la correlata economicità dell’azione amministrativa, prevedere che:

- per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e a supporto dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale sarà utilizzata apposita piattaforma web, accessibile collegandosi all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-ordinario-farmacie;

- la prova attitudinale sarà svolta da remoto, mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali con modalità anche non contestuali, in ragione della numerosità dei candidati;

Valutato altresì rispondente ai principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa nonché di minimizzazione dei dati personali trattati:

- prevedere che per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia necessario dichiarare solo il possesso dei requisiti di partecipazione stessi nonché l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 6, comma 5 della L.R. 2/2016;

- rinviare ad un momento successivo l’integrazione della domanda mediante dichiarazione dei titoli posseduti, in modo che, qualora la Commissione giudicatrice decida, come previsto dall’art. 4 comma 2 del D.P.C.M 298/1994, di attribuire il punteggio per titoli ai soli candidati che abbiano superato la prova attitudinale, non saranno stati raccolti dati personali inutilizzati;

Dato atto che, successivamente alla pubblicazione del bando di concorso che si approva con il presente provvedimento, verrà nominata la commissione esaminatrice ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. 30/3/1994, n. 298 e s.m.i. e dell’art. 6 della L.R. 2/2016;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii., in particolare con riferimento all’art. 7 bis, comma 3;

- la determinazione del RPCT della Giunta regionale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013-Anno 2022”;

- la delibera di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025”;

Richiamati:

- il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

- l'art. 8 del Regolamento Regionale 31 ottobre 2007, n. 2 “Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'AGREA, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-ER, dell'IBACN e dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale” ai sensi del quale la Giunta può pubblicare nel BURERT e diffondere, per finalità di trasparenza, anche con mezzi telematici, le graduatorie adottate nelle materie di propria competenza;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1004 del 20 giugno 2022 “Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018”;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni e predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;

- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- la determinazione dirigenziale n. 19384 del 13 ottobre 2022, di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di indire un concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, ai sensi dell’art. 6 della richiamata L.R. 2/2016, per la formazione di una graduatoria regionale dei farmacisti idonei da utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche, di nuova istituzione o vacanti, disponibili per il privato esercizio durante il periodo di validità della graduatoria medesima;

2. di approvare il testo del bando di concorso pubblico regionale, di cui al precedente punto 1), allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3. di stabilire che la graduatoria rimarrà valida per quattro anni dalla data di avvio del primo interpello;

4. di rendere noto che le sedi farmaceutiche da assegnare con il concorso regionale ordinario sono:

- le 10 sedi individuate e descritte nell’elenco integrativo del bando di concorso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; la descrizione delle sedi è quella riportata nei provvedimenti comunali di approvazione delle rispettive piante organiche;

- le ulteriori sedi farmaceutiche che si renderanno disponibili durante la validità della graduatoria, chiaramente individuate con appositi provvedimenti che saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, resi noti sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-ordinario-farmacie e comunicati all’indirizzo PEC degli idonei e, in particolare:

  • le sedi farmaceutiche tra le 36 disponibili per la procedura di trasferimento di sedi soprannumerarie anno 2023 già avviata alla data di adozione del presente provvedimento, nelle quali, in esito alla procedura di trasferimento stessa, non risulterà trasferito alcun farmacista (sedi non opzionate da alcun partecipante, sedi non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria o, infine, assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni);
  • le eventuali nuove sedi disponibili per il privato esercizio che risulteranno dalle successive revisioni della pianta organica e che, dopo essere transitate da una procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie di cui all’art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968, risulteranno ancora prive di farmacia aperta;
  • le eventuali farmacie aggiuntive istituite ai sensi dell’art. 7 della L.R. 2/2016 non prelazionate dai comuni o non aperte dai comuni entro il termine di legge (sedi che non transitano, per previsione di legge, dalla procedura di trasferimento di sedi soprannumerarie);

5. di rendere noto che il numero e la delimitazione delle sedi disponibili potranno subire variazioni per effetto:

a. di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche medesime;

b. delle prescritte revisioni biennali delle piante organiche delle sedi farmaceutiche, le quali, eventualmente, potranno sia modificare la descrizione delle sedi farmaceutiche sia sopprimere tali sedi, subordinatamente alla condizione che le stesse non risultino già assegnate al momento di adozione del provvedimento di revisione della pianta organica;

6. di rendere noto che per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e a supporto dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale sarà utilizzata apposita piattaforma web, accessibile collegandosi all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-ordinario-farmacie;

7. di prevedere che per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia necessario dichiarare solo il possesso dei requisiti di partecipazione stessi nonché l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 6, comma 5, della L.R. 2/2016, rinviando ad un momento successivo l’integrazione della domanda mediante dichiarazione dei titoli posseduti;

8. di stabilire che la prova attitudinale si svolgerà da remoto mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali con modalità anche non contestuali, in ragione della numerosità dei candidati;

9. di disporre la pubblicazione del Bando di concorso pubblico regionale di cui all'Allegato 1:

- integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

- integralmente nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-ordinario-farmacie;

- per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

10. di disporre la trasmissione del Bando di concorso pubblico regionale di cui all'Allegato 1:

- alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.);

- agli Ordini dei Farmacisti delle province della regione Emilia-Romagna;

- ai Servizi Farmaceutici delle Aziende USL del territorio della regione Emilia-Romagna;

- ai Comuni in cui le sedi sono messe a concorso;

- alle associazioni di Categoria delle Farmacie convenzionate della regione Emilia-Romagna;

11. di comunicare l’approvazione del bando di concorso pubblico regionale di cui all'Allegato 1 al Ministero della Salute;

12. di rinviare ad un successivo proprio provvedimento la nomina della commissione esaminatrice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. 30/3/1994, n. 298 e s.m.i. e dell’art. 6 della L.R. 2/2016;

13. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

14. di informare che il presente atto può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

La Responsabile dell'Area

Elisa Sangiorgi

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