n.153 del 14.05.2020 (Parte Seconda)

Approvazione accordo quadro per l'accoglienza di persone, positive al COVID-19 che devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria in struttura idonea diversa dalla privata residenza/domicilio

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

Premesso:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15/3/1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 1/2005 recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

Premesso altresi’:

- l’articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale, in forza del quale, il Presidente medesimo, è considerato autorità sanitaria regionale;

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23/10/1992, n. 421" e s.m.i.;

- la L.R. 23/12/2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i, che prevede che la Regione Emilia-Romagna, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

Viste in particolare:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 (pubblicata sulla G.U. n. 26 del 1/2/2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenzasul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ed è stato previsto, per l’attuazione dei primi interventi, uno stanziamento di 5 milioni di Euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44, comma 1, D.lgs. n. 1/2018;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3/2/2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6/2/2020, 633 del 12/2/2020, n. 635 del 13/2/2020, n. 637 del 21/2/2020, n. 638 del 22/2/2020, n., aventi ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.639 del 25/2/2020 che ha autorizzato l’apertura di un’apposita contabilità speciale, intestata ai Soggetti attuatori, per far fronte agli oneri finanziari necessari per gestire l’emergenza di cui trattasi, stante l’onere di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, D.lgs. n. 1/2018;

- il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 23/2/2020 che nomina, quale Soggetto attuatore per la Regione Emilia-Romagna, il Presidente della regione medesima;

- il D.L. 23/2/2020, n. 6 convertito con modificazioni nella L. 5/3/2020 n. 13, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, incrementa lo stanziamento, previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, di 20 milioni di Euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del Codice della Protezione civile, di cui al D.lgs. del 2/1/2018, n.1;

- il D.L. 17/3/2020, n. 18 convertito con modificazioni nella L. 24/4/2020, n. 27, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del servizio sanitario regionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il D.L. 25/3/2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato sulla G.U. 79 del 25/3/2020);

- il D.L. 8/4/020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali” (pubblicato sulla G.U. 94 del 8/4/2020);

-il D.P.C.M. del 26/4/2020 che detta misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visti i propri Decreti:

- del 4/3/2020, n. 27, assunto in qualità di Soggetto Attuatore, che formalizza il ricorso all’avvalimento all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (C.F. 91278030373) per l’acquisizione dei beni/servizi per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilendo, altresì che il Direttore dell’Agenzia Regionale adotta gli atti necessari;

- del 20/3/2020, n. 42, assunto in qualità di Soggetto Attuatore, “Misure organizzative Servizio Sanitario regionale per fronteggiare l’emergenza COVID-19”; che stabilisce di avvalersi delle Aziende sanitarie ed IRCCS regionali per l’acquisizione dei beni e servizi che rientrano negli ambiti di competenza degli stessi ed in particolare dispone che i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende sanitarie e IRCCS regionali, in qualità di Legali Rappresentanti, adottano gli atti necessari;

- del 11/4/2020, n. 61 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19”

- del 27/4/2020, n. 70 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;

- del 30/4/2020, n. 74 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

Visto in particolare il proprio Decreto del 11/4/2020, n. 61, sopra richiamato, che prevede espressamente che le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell’allegato 3 del D.P.C.M. del 10/4/2020, possano erogare servizi diversi dall’accoglienza a fini turistici, in particolare servizi finalizzati a soddisfare esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (ad es: isolamento di pazienti);

Considerato che nell’ambito dell’attività sanitaria di contrasto all’emergenza epidemiologica in atto, si rende necessario individuare strutture idonee all'accoglienza di persone che necessitino di isolamento/quarantena al di fuori del proprio contesto abitativo nonché di pazienti dimessi dagli ospedali, clinicamente guariti, ma ancora positivi al Covid-19;

Dato atto che nel mese di aprile 2020, nell'ottica di raggiungere il predetto obiettivo prioritario, ossia trovare nel settore ricettivo alberghiero le disponibilità alloggiative necessarie, si sono ripetutamente riuniti, tramite video conferenza:

- per il Soggetto Attuatore della Regione Emilia-Romagna: i referenti dei competenti Servizi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e i referenti dei competenti Servizi della Direzione Cura della Persona Salute e Welfare;

- per il Sistema degli Albergatori: Confindustria Emilia-Romagna, Federalberghi Confcommercio Emilia-Romagna e CONFESERCENTI ASSOHOTEL Emilia-Romagna;

Considerato che le parti coinvolte, dopo ampio dibattito, e sentite le Aziende sanitarie di riferimento, hanno manifestato la necessità di instaurare un rapporto strutturale di collaborazione che garantisca l’uniformità, sull’intero territorio regionale, delle condizioni contrattuali/economiche basilari;

 Preso atto che è stato elaborato uno schema di Accordo-
Quadro che soddisfa le predette condizioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dello schema di Accordo – quadro, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che si procederà alla sua sottoscrizione e che, in tale sede, potranno essere apportate correzioni formali e non sostanziali; 

Visto il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

1) di approvare lo schema di accordo quadro (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso) finalizzato ad assicurare accoglienza a persone che necessitino di sorveglianza sanitaria, al di fuori del proprio contesto abitativo, nonché a pazienti, clinicamente guariti, ma ancora positivi al COVID-19, presso le Strutture Ricettive disponibili, sulla scorta di condizioni contrattuali/economiche basilari uniformi;

2) di individuare quali soggetti ausiliari per la sottoscrizione del suddetto Accordo Quadro il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare e il Direttore della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

3) di individuare quale soggetto ausiliario per il monitoraggio del suddetto Accordo Quadro il Direttore della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare;

4) di trasmettere per la sottoscrizione l’accordo quadro di cui al punto 1, alle organizzazioni di categoria (CONFINDUSTRIA Emilia-Romagna, FEDERALBERGHI CONFCOMMERCIO Emilia-Romagna e CONFESERCENTI ASSOHOTEL Emilia-Romagna);

5) di provvedere alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni normative e amministrative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, già richiamate in premessa;

6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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