n.67 del 13.03.2020 (Parte Seconda)

Ordinanza ai sensi dell’articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19

IL PRESIDENTE 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/0/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamati i propri decreti:

- n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;

- n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d 'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019””;

-n. 17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020, n. 1”;

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii., in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue:

“4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”

Ritenuto necessario disporre, sull’intero territorio regionale, misure per i servizi di trasporto pubblico sia su autobus sia ferroviario, necessarie a garantire uniformità nell’attuazione e per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020, facendo cessare gli effetti ove incompatibili con le disposizioni del Decreto stesso, delle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020;

Visto in particolare l’art.1 comma 5 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) nel quale è previsto che “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.”;

Considerato che il servizio di trasporto pubblico costituisce un servizio essenziale per soddisfare i bisogni di mobilità della popolazione, al fine di adeguare il servizio agli obiettivi e alle misure contenute nel DPCM, e garantire al contempo ai cittadini, con particolare attenzione agli spostamenti dei lavoratori nel territorio della Regione Emilia-Romagna adeguate condizioni di accessibilità ai luoghi e ai servizi, dando atto che sussistono le condizioni operative per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico al fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Dato atto dei pareri allegati 

ORDINA 

1. A far data dal 13 marzo 2020 il servizio ferroviario regionale sarà oggetto di riprogrammazione dei servizi rispetto al servizio attuale, secondo un programma proposto dall’operatore ferroviario e condiviso con la Regione, che garantisca un servizio almeno con cadenza oraria sulle linee principali o nelle ore di punta e bi-orario sulle rimanenti linee e fasce orarie. Tale programma sarà oggetto di monitoraggio e potrà venire aggiornato qualora si manifestassero particolari criticità. La comunicazione della programmazione del servizio sarà effettuata a cura del gestore del servizio o delle infrastrutture in base alle rispettive competenze.

2. In tutte le province della regione Emilia-Romagna le Agenzie locali per la Mobilità, competenti per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico e la gestione del relativo Contratto di Servizio e gli Operatori di trasporto pubblico locale, titolari dei Contratti di servizio, erogano il servizio di trasporto pubblico locale su bus (urbano ed extraurbano) secondo la programmazione prevista nei periodi di vacanza scolastica. La programmazione dei servizi di TPL, con riferimento a quella prevista nei periodi di vacanza scolastica, deve essere concordata tra le competenti Agenzie locali per la mobilità e gli Operatori dei servizi.

3. è ribadita l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 3 lettera l) del DPCM 8 marzo in merito agli interventi straordinari di sanificazione dei mezzi di trasporto.

4. In particolare, sono adottate le seguenti misure a tutela dei passeggeri e del personale di terra e viaggiante:

a. predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento per l’utenza; 

b. gli operatori dovranno attenersi a quanto previsto dall’art. 1 comma 7 lettera d), ovvero assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

c. qualora possibile i passeggeri dovranno accedere al mezzo dalla porta posteriore: la porta anteriore dovrà essere chiusa;

d. è sospesa l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

5. Per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea quali il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, si raccomanda agli Enti Locali, ciascuno per la propria area di competenza, a rimodulare l’offerta di servizio, sentite anche le organizzazioni di categoria, prevedendo riduzioni dello stesso sulla base delle effettive esigenze, finalizzate in tutti i casi a garantire i servizi minimi essenziali

6. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data dell’13 marzo 2020 e sino al 25 marzo 2020.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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