n.151 del 05.06.2013 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto per la costruzione della centrale idroelettrica, località Cinquecerri, Comune di Ligonchio, Provincia di Reggio Emilia, denominata "Briglia Bassa" (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto per la costruzione della centrale idroelettrica ad acqua fluente in località Cinquecerri, comune di Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, denominata “Briglia Bassa”, presentato da Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, Comune di Busana, Comune di Ligonchio, Brandoli Giorgio, Mazzacani Mario e Ravanetti Giuseppe; poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 23 gennaio 2013, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, di seguito riportate;

1. per il raggiungimento degli obiettivi previsti sia dal PTA, sia dal Piano di Gestione del Distretto Padano si ritiene congruo fissare in 500 l/s il quantitativo di risorsa da lasciar defluire in alveo;

2. ai sensi dell'art. 38 del PTCP 2010, gli interventi che interessano il sistema forestale boschivo con eliminazione di superfici boscate dovranno essere compensati con il rimboschimento di superfici pari almeno all’estensione di quelle compromesse; tale intervento compensativo dovrà essere realizzato ove possibile nelle aree interessate dai tagli stessi, oppure con ulteriori piantumazioni in aree limitrofe realizzate utilizzando specie autoctone certificate adatte all’ambiente igrofilo;

3. nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d’acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere;

4. è necessario che la Società predisponga un adeguato progetto per il passaggio della fauna ittica da concordare con la Provincia di Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Nel caso in cui le Amministrazioni concordino sulla non fattibilità della stessa, si potrà non dar corso alla realizzazione dell’opera;

5. nel caso si dimostri fattibile, il progetto esecutivo di tale opera dovrà essere approvato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Reggio Emilia, prima dell’avvio dei lavori; in tale sede verrà definita la modalità di rilascio del DMV;

6. l’utenza dovrà essere esercitata rispettando le seguenti caratteristiche:

  • portata massima pari a Q max = 6,00 mc/sec
  • portata minima pari a Q min = 1,01 mc/sec.
  • quota presa = 572,5 mt
  • quota restituzione = 568,8 mt
  • salto legale = 3,69 Mt
  • portata media naturale = 2.921 l/s.
  • Quantitativo da lasciar defluire in alveo (DMV)= 500 l/s.
  • portata media derivabile = 1.653 l/s.
  • potenza nominale = 59,83 KW

7. si ricorda che il progetto dovrà rispettare le normative vigenti in materia antisismica;

8. lo scavo dovrà essere richiuso nel più breve tempo possibile, evitando di condurre i lavori durante periodi piovosi; la trincea di scavo non dovrà facilitare l’infiltrazione delle acque superficiali nel sottosuolo; i lavori dovranno essere condotti in modo da evitare l’indebolimento del versante in corrispondenza dei corpi di frana cartografati; qualora al momento dei lavori si dovesse riscontrare l’esistenza di ulteriori nuovi franamenti in atto sul versante, il progetto andrà rivalutato individuando eventualmente un nuovo tracciato o attuando misure compensative (es: opere di consolidamento); resta inteso che il richiedente sarà responsabile per gli eventuali effetti negativi dei lavori sulla stabilità del versante;

9. l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto e riutilizzando tutti i materiali provenienti dagli scavi come previsto dal progetto;

10. gli eventuali materiali in esubero che dovessero risultare dai lavori di scavo dovranno essere gestiti conformemente alla vigente disciplina in materia di rifiuti;

11. la dismissione del cantiere dovrà comportare il ripristino dello stato originario dei luoghi; per il ripristino delle aree di cantiere andrà utilizzato il terreno vegetale derivante dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatemene dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;

12. per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Ligonchio, all’ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia, all’AUSL di Reggio Emilia e alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Emilia-Romagna; nonché dovrà comunicare al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po e alla Provincia di Reggio Emilia la data di ultimazione dei lavori, e di trasmettere la certificazione attestante che l’impianto è stato realizzato conformemente al progetto approvato col presente atto;

13. in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell’impianto, i proponenti titolari sono tenuti a presentare alla Provincia di Reggio Emilia e al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po l’adeguamento del progetto degli interventi di dismissione, ripristino, reinserimento e recupero ambientale dei luoghi;

14. sarà cura della ditta adottare i provvedimenti necessari ad evitare danni alla derivazione ad uso e consumo umano presente nell’area in cui si realizzerà l’elettrodotto;

15. trattandosi di opere articolate, eseguite su manufatti esistenti, si ritiene che la realizzazione delle stesse debba essere formalmente autorizzata e verificata in corso d’opera previa presentazione al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po di progetto esecutivo nel quale dovranno essere recepite le seguenti prescrizioni:

16. lo sbocco dei manufatti di restituzione dell’acqua derivata dovranno essere realizzati in modo da lasciare completamente libera la luce delle gavete e spostati verso valle entro una distanza massima di m 20,00 dal lato di valle della briglia;

17. in corrispondenza della zona di imposta dei manufatti ospitanti le centraline dovranno essere realizzate adeguate sottofondazioni alle spalle in sinistra: non essendo individuata la quota di imposta delle briglie esistenti la realizzazione delle sottofondazioni sarà concordata e disposta in corso d’opera da personale del Servizio intestato;

18. nella zona a fronte dei canali di restituzione in sponda destra dovranno comunque essere sempre realizzate opere di difesa spondale;

19. tutti i manufatti di nuova realizzazione dovranno essere rivestiti con muratura di pietrame mentre gli interventi sulle gavete e sulle opere esistenti dovranno essere completati con il ripristino o la nuova realizzazione dei rivestimenti esistenti; in caso la ditta concessionaria preveda di utilizzare materiale presente in alveo dovrà in sede di progettazione esecutiva provvedere alla quantificazione dello stesso;

20. gli attraversamenti previsti nel corpo centrale e sulle spalle delle briglie in corrispondenza dei manufatti di scarico ghiaia e delle condotte di derivazione dovranno essere adeguatamente rinforzati anche con cerchiature o altre tecniche concordate ed approvate dal Servizio concedente in relazione alla natura ed alla consistenza dei manufatti esistenti;

21. per quanto attiene l’elettrodotto di nuova realizzazione si prescrive una profondità non inferiore a m 1,00 dal piano campagna e la posa di adeguata segnaletica posizionata a lato della condotta in prossimità del versante;

22. l’attraversamento del Fosso dei Cerri dovrà essere realizzato mediante predisposizione di un guado, eventualmente mediante sistemazione con materiale di grosse dimensioni presente nell’area dei lavori;

23. dopo la posa della condotta di derivazione a monte della spalla della briglia dovrà essere ripristinato l’esistente manufatto di invito in gabbioni, nonché il rilevato retrostante la spalla: i rilevati di nuova realizzazione dovranno esser e piantumati mediante posa di talee;

24. resta inteso che l’Amministrazione Regionale concedente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti che dovessero verificarsi in dipendenza della presente concessione, restando il concessionario stesso unico responsabile e custode;

25. dovrà essere sempre garantito al personale dell’amministrazione concedente l’accesso con ogni mezzo alle opere in concessione per procedere a vigilanza sull’utilizzo della concessione e sul buon regime delle acque; l’accesso alle aree e l’utilizzo delle piste di servizio dovrà comunque essere garantito anche a mezzi d’opera e personale espressamente incaricato o autorizzato dall’amministrazione concedente;

26. a tal fine copia delle chiavi di eventuali dispositivi di chiusura degli accessi dovranno essere consegnati al servizio intestato; dovranno inoltre essere comunicati i recapiti del personale presente in zona eventualmente incaricato della manutenzione e/o della custodia delle opere in concessione;

27. siano minimizzate al massimo le modifiche dell'ambiente naturale in fase di cantiere e di esercizio;

28. dovranno essere attuate tecniche di rinaturalizzazione e reinverdimento in tutte le zone oggetto di intervento e comunque ove necessiti;

29. al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati e dei rifiuti prodotti per la realizzazione delle opere, evitando la creazione e lo spargimento di accumuli permanenti in loco;

30. i tempi di costruzione delle opere dovranno essere il più possibili brevi;

31. la Società proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, e ad ARPA Sez. Prov.le di Reggio Emilia, apposito programma di monitoraggio finalizzato alla verifica degli impatti derivanti dall’esercizio dell’impianto sull’ecosistema fluviale;

32. i dettagli del piano di monitoraggio andranno sottoposti all’approvazione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, in accordo con ARPA Sezione Provinciale di Reggio Emilia, antecedentemente all'avvio dei lavori di costruzione; come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1793/2008, le risultanze di detto monitoraggio dovranno essere trasmesse periodicamente alla Regione, ad ARPA e alle Province interessate;

33. qualora, a seguito del monitoraggio di cui al punto precedente, si riscontrasse che la derivazione in oggetto compromette il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità previsti per il corpo idrico interessato, la società dovrà provvedere ad adeguare i quantitativi da lasciar defluire in alveo, secondo le disposizioni della Regione Emilia-Romagna;

34. inoltre, la società dovrà porre in essere appositi misuratori delle portate derivate e rilasciate, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 152/06; il progetto esecutivo di tali strumenti dovrà essere presentato, antecedentemente all’entrata in esercizio, per l’approvazione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna;

35. per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

36. bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;

37. realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all’uscita dai cantieri;

38. asfaltatura delle piste di cantiere in prossimità degli accessi sulla viabilità locale garantendone l’eventuale ripristino alla condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione d’uso;

39. utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;

40. delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali a possibile diffusione di polveri;

41. utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;

42. obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;

43. utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l’impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità;

44. predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;

45. al fine di evitare fenomeni di inquinamento dovuti a sversamenti accidentali di oli o combustibili, all’interno dell’area di cantiere dovrà essere individuata un’apposita zona impermeabilizzata da destinare ad area di rifornimento e ricovero dei mezzi, munita di pozzetto di disoleatura a monte del recapito delle acque meteoriche; eventuali stoccaggi di oli e idrocarburi dovranno essere realizzati con serbatoi fuori terra, dotati di vasca coperta per il contenimento di eventuali sversamenti, di capacità almeno pari a 1/3 della capacità totale di stoccaggio;

46. predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;

47. i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento; eventuali lavaggi delle autobetoniere effettuati all’interno del cantiere, dovranno essere raccolti e smaltiti come rifiuto, presso centri di trattamento autorizzato;

48. per i lavori in alveo e per le operazioni di getto dei calcestruzzi, dovrà essere preventivamente avvisata ARPA Sezione provinciale di Modena che ha la competenza dei monitoraggi sul fiume Secchia, al fine di organizzare i campionamenti delle stazioni poste a valle della confluenza del Torrente Ozola in Secchia;

49. per il funzionamento della turbina, dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovrà essere inviata preventivamente ad ARPA e AUSL territorialmente competenti, per l’approvazione dell’uso, copia delle schede tecniche degli stessi lubrificanti;

50. nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le caratteristiche chimiche dell’acquifero e del corso d’acqua superficiale interessati;

51. tenendo conto anche della realizzazione o meno del passaggio della fauna ittica, dovrà essere stipulata una Convenzione tra il proponente e la Provincia di Reggio Emilia per la gestione della fauna ittica; in ogni caso:

  • le modalità di realizzazione degli interventi riguardanti il recupero l'ittiofauna prima dell’inizio cantiere dovranno essere concordate con congruo anticipo con l’ufficio Caccia Pesca e Vigilanza della Provincia di Reggio Emilia, il quale applicherà la delibera n.308/2011 riguardante gli indennizzi e il recupero di fauna ittica;
  • i proponenti dovranno presentare all’Ufficio Caccia Pesca e Vigilanza prima dell’inizio cantiere una relazione ittiologica completa ed aggiornata dei tratti sottesi agli impianti (almeno 200 metri a monte e a valle di ogni impianto) al fine di stipulare la convenzione per la gestione della fauna ittica;

b) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi del comma 3. Art. 17, L.R. 9/99, può costituire Variante agli strumenti urbanistici, qualora l’assenso dell’Amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni;

c) l’Autorizzazione unica dell’impianto per la produzione di energia elettrica in esame, in quanto derivante da fonte rinnovabile, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 387/03 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

d) l’Autorizzazione Unica, ai sensi della delibera di Giunta regionale 987/010, verrà rilasciata a seguito della presente deliberazione;

e) il progetto di impianto idroelettrico, in località Cinquecerri, comune di Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, denominata “Briglia Bassa”, è approvato, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, secondo le modalità definite nel Decreto 10 settembre 2010, con Autorizzazione Unica, di competenza della Provincia di Reggio Emilia, nell’ambito della quale confluisce la Valutazione d’Impatto Ambientale e tutti gli atti necessari per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse;

f) le valutazioni e le determinazioni, espresse dal rappresentante della Regione Emilia-Romagna, comprendono le valutazioni e le determinazioni dei servizi regionali Servizio Tecnico Bacino Fiume Po e Servizio Tutela Risanamento Risorsa Acqua, che hanno collaborato ai lavori istruttori e condiviso le conclusioni rappresentate dalla Regione Emilia-Romagna;

g) il Servizio Tecnico Bacino Fiume Po ha provveduto a far pervenire il provvedimento di propria competenza:

  • Concessione alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche (R.R. n. 41/2001), nonché Nullaosta idraulico (R.D. n. 523/04) Determina n. 2698 del 22/3/2013, che costituisce l’Allegato n. 2 parte integrante della presente delibera;

h) il Comune di Ligonchio ha espresso, all’interno del Rapporto, di cui al punto 3.14, il proprio assenso positivo alla realizzazione dell'impianto relativamente a:

  • Permesso di costruire (parere favorevole con prescrizioni della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 9 novembre 2012), il cui atto formale sarà allegato alla l’Autorizzazione Unica che, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.987/2010, verrà rilasciata a seguito della presente deliberazione;
  • Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), il cui atto formale sarà allegato alla l’Autorizzazione Unica che, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.987/2010, verrà rilasciata a seguito della presente deliberazione;
  • all’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linea elettrica (art. 3, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni);

i) di dare atto che il rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, ha espresso, all’interno del Rapporto, di cui al punto 3.14, il proprio assenso positivo alla realizzazione dell'impianto e opere connesse;

j) di dare atto che il rappresentante di ARPA Sez. Reggio Emilia, ha espresso, all’interno del Rapporto, di cui al punto 3.14, il proprio assenso positivo alla realizzazione dell'impianto e opere connesse;

k) di dare atto che il rappresentante di AUSL. Reggio Emilia, ha espresso, all’interno del Rapporto, di cui al punto 3.14, il proprio assenso positivo alla realizzazione dell'impianto e opere connesse;

l) di dare atto che il rappresentante di Ufficio delle dogane di Reggio Emilia, ha espresso, all’interno del Rapporto, di cui al punto 3.14, il proprio assenso positivo alla realizzazione dell'impianto e opere connesse;

m) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, pur regolarmente convocata, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90; si dà atto comunque che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha trasmesso il proprio parere positivo che costituisce l’Allegato n. 3 parte integrante della presente delibera;

n) di dare atto che la Soprintendenza Archeologica, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/90; si dà atto comunque che la Soprintendenza Archeologica ha trasmesso il proprio parere positivo che costituisce l’Allegato n. 4 parte integrante della presente delibera;

o) di dare atto che il Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90; si dà atto comunque che il Comando Militare Esercito Emilia-Romagna ha trasmesso il proprio parere positivo che costituisce l’Allegato n. 5 parte integrante della presente delibera;

p) di dare atto che il rappresentante dell’Autorità di Bacino del Fiume Po pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90; si dà atto comunque che l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha trasmesso il proprio parere positivo che costituisce l’Allegato n. 6 parte integrante della presente delibera;

q) di dare atto che il rappresentante dell’amministrazione comunale di Villa Minozzo, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

r) di dare atto che il rappresentante dell’Aeronautica Militare, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

s) di dare atto che il rappresentante del Ministero Infrastrutture USTIF, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

t) di dare atto che il rappresentante del Ministero Dello Sviluppo Economico Dipartimento per L’Energia, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

u) di dare atto che il rappresentante di Telecom Italia, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

v) di dare atto che il rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

w) di dare atto che il rappresentante del Ministero della difesa – D.G. dei lavori e del Demanio 6° Reparto infrastrutture Ufficio Demanio e servitù militari, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

x) di dare atto che il rappresentante del Dipartimento Militare Marittimo dell’Adriatico - Ufficio Demanio, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

y) di dare atto che il rappresentante di ENAV, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

z) di dare atto che il rappresentante di CIGA Aeroporto di pratica di mare, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

aa) di dare atto che il rappresentante di ENEL Distribuzione, pur regolarmente convocato, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

bb) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione ai proponenti: Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano, Comune di Busana, Comune di Ligonchio, Brandoli Giorgio, Mazzacani Mario e Ravanetti Giuseppe;

cc) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Amministrazione Prov.le di Reggio Emlia, alla Amministrazione comunale di Ligonchio, alla Amministrazione comunale di Villa Minozzo, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale Beni Architettonici e Paesaggio, alla soprintendenza Archeologica, all’Autorità di Bacino Po, all’ARPA sez. Reggio Emilia, alla Ausl di Reggio Emilia; al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna; all’Aeronautica Militare; al Ministero Infrastrutture USTIF; al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per L’Energia; alla Telecom Italia; al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni; al Ministero della difesa - D.G. dei lavori e del Demanio; al 6° Reparto infrastrutture Ufficio Demanio e servitù militari; al Dipartimento Militare Marittimo dell’Adriatico - Ufficio Demanio; a ENAV; a CIGA; a Ufficio delle dogane di Reggio Emilia; a ENEL distribuzione;

dd) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 9, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale è fissata in anni 3 (tre);

ee) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.

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