n.53 del 10.03.2026 (Parte Seconda)
Settima proposta di modifica al Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2025/2649 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni;
- il Regolamento UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Richiamate:
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022, che ha adottato il “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027);
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2025)8022 del 27 novembre 2025, di approvazione della versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP), che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);
- la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2025, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028”;
Richiamati, in particolare:
- l’articolo 119 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025, riferito alle modifiche del piano strategico della PAC, che gli Stati membri presentano a norma del paragrafo 2 o notificando la modifica a norma del paragrafo 9, con le modalità di seguito specificate:
- modifiche strategiche, disciplinate al paragrafo 2, che prevedono la presentazione di una domanda di modifica dei piani strategici della PAC debitamente motivata, contenente la dichiarazione dell’impatto previsto dalle modifiche al piano sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati insieme al Piano modificato e corredato dei relativi allegati opportunamente aggiornati. Per tali modifiche la Commissione europea può formulare osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica, sulle quali lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie all’approvazione, che avviene entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro;
- modifiche non strategiche, disciplinate al paragrafo 9, le quali prevedono che gli Stati membri possano, in qualsiasi momento, apportare e applicare ai propri piani strategici della PAC modifiche diverse dalle modifiche strategiche. Essi notificano alla Commissione tali altre modifiche entro il momento in cui iniziano ad applicarle e le aggiungono al piano strategico della PAC modificato presentato insieme alla successiva domanda di modifica strategica conformemente al paragrafo 2;
- il combinato disposto dell’articolo 101 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 relativo alle dotazioni finanziarie indicative per intervento e dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 relativo ai pagamenti intermedi, secondo cui è possibile una flessibilità nell’utilizzo delle risorse destinate a interventi all’interno dello stesso tipo di intervento, in quanto:
- gli Stati membri possono utilizzare i fondi provenienti dalle dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sviluppo rurale come fondi per altri interventi sempre a favore dello sviluppo rurale stesso, senza modificare i Piani strategici della PAC;
- il tetto di spesa che deve essere rispettato per il riconoscimento dei pagamenti intermedi da parte della Commissione europea è relativo alla dotazione globale per tipo di intervento per l’intero periodo di programmazione;
Richiamato inoltre l’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 “Autorità di gestione”, che al paragrafo 1 stabilisce “Ciascuno Stato membro designa un’autorità di gestione nazionale per il proprio piano strategico della PAC. Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorità di gestione regionali a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2”;
Richiamati altresì:
- l’articolo 124 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, relativo all’istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un comitato nazionale che monitori l’attuazione del piano strategico della PAC, fornendo il proprio parere su metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni, sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione, sul piano di valutazione e le modifiche dello stesso, nonché sulle proposte dell’autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC, ed in particolare il paragrafo 5 secondo cui “Qualora siano stabiliti elementi a livello regionale, lo Stato membro interessato può istituire comitati di monitoraggio regionali per monitorare l’attuazione degli elementi regionali e fornire al comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo”;
- la propria deliberazione n. 1981 del 14 novembre 2022, di istituzione del Comitato di Monitoraggio del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 124 del Regolamento (UE) n. 2115/2021;
- la determina dirigenziale dell’Autorità di Gestione regionale n. 23756 del 1° dicembre 2022, attuativa della citata deliberazione n. 1981/2022, di nomina dei membri del Comitato di Monitoraggio del CoPSR 2023-2027;
- il regolamento interno di funzionamento, adottato dal Comitato di Monitoraggio del CoPSR 2023-2027 in data 6 dicembre 2022, agli atti con prot. 20/12/2022.1244156.U;
Atteso che il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha avviato la ricognizione delle proposte di modifica alle schede di Sviluppo rurale del PSP da parte delle Regioni, con termine per l’invio delle stesse al 9 febbraio 2026;
Constatato che:
- le modifiche saranno oggetto della settima domanda di emendamento al PSP ai sensi dell’art. 119 par.2 del Regolamento (UE) n. 2021/2215;
- su tutte le proposte si devono esprimere nell’ordine:
- i Comitati di monitoraggio regionali, per le sole modifiche che hanno ad oggetto specificità regionali;
- il Comitato di monitoraggio nazionale, su tutte le modifiche ritenute ammissibili dal MASAF ed in modo mirato su tutti gli elementi comuni sia trasversali sia relativi ai singoli interventi;
Atteso che con la citata deliberazione assembleare n. 99/2022 di approvazione del CoPSR 2023-2027 è stato dato mandato all’Assessore Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca di intrattenere i rapporti con lo Stato nazionale e con la Commissione Europea, autorizzandolo a seguire il percorso negoziale per l’approvazione del Piano strategico della PAC da parte della Commissione Europea ed è stato dato mandato alla Giunta regionale di prendere atto delle modifiche ed integrazioni che sarebbero state necessarie a seguito delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione Europea al Piano strategico della PAC e della versione definitiva a seguito dell’approvazione da parte dell’organo comunitario;
Dato atto che sono intervenute diverse modifiche al CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna, disposte con proprie deliberazioni n. 769 del 15 maggio 2023, n. 980 del 12 giugno 2023, n. 2130 del 4 dicembre 2023, n. 1166 del 17 giugno 2024, n. 111 del 27 gennaio 2025, n. 262 del 24 febbraio 2025, n. 1112 del 7 luglio 2025 e n. 1950 del 24 novembre 2025;
Vista la Decisione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 di approvazione della versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023-2027, di cui la Regione ha preso atto con deliberazione n. 2120 del 15 dicembre 2025;
Richiamata la Legge Regionale 29 dicembre 2025, n. 11 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2026”, la quale all’art. 20 dispone che:
- la Regione è autorizzata ad attivare finanziamenti integrativi per l’attuazione degli interventi classificati come SRD del CoPSR 2023-2027 dell’Emilia-Romagna a favore di investimenti nel settore agricolo;
- per le finalità di cui al comma precedente, la Giunta regionale autorizza l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, ad impiegare le risorse già trasferite e non utilizzate a valere su analoghi aiuti di Stato aggiuntivi, istituiti nel corso della programmazione del PSR 2014-2022, e sulle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 560, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027);
- per dare attuazione all’articolo 3 della Legge 15 marzo 2024, n. 36 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo), la Regione è autorizzata ad attivare finanziamenti integrativi sugli interventi “SRE01 Insediamento dei giovani agricoltori e SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” del COPSR 2023-2027, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Complemento stesso;
Rilevato che:
- dal PSR 2014-2022 residuano 38,8 milioni di finanziamenti integrativi (di seguito top up) comprendenti la quota di top up regionale non speso sulla precedente programmazione e la quota di top up cofinanziato nazionale e regionale derivante dall’incremento dei tassi di cofinanziamento, il cui spostamento sul PSP 2023-2027 è consentito a norma della Legge di bilancio n. 207/2024;
- la Legge n. 36/2024 ha messo a disposizione della Regione 2 milioni di top up nazionale per il finanziamento di progetti di giovani agricoltori, da utilizzare entro il 2026;
- nella prima parte della presente programmazione, in esito ai bandi pubblicati, sono emerse economie per un totale di 20,6 milioni di euro e fabbisogni per un totale di 329 milioni di euro, come riportato e descritto nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno riallocare le risorse FEASR e i top up disponibili secondo i seguenti principi:
- scorrere prioritariamente le graduatorie che si possono finanziare integralmente;
- garantire la percentuale di risorse su temi ambientali previste dal PSP;
- rispettare i vincoli di destinazione delle risorse top up previsti dalla finanziaria regionale (solo interventi SRD) e di quelle del top up nazionale destinato ai giovani;
- allocare i top up laddove possibile su interventi per i quali i bandi sono ancora da emanare, in modo da utilizzare le risorse provenienti dal FEASR per i pagamenti più imminenti a salvaguardia del raggiungimento della soglia di disimpegno 2026 e 2027;
- spostare di conseguenza alcune risorse programmate da FEASR a top up per gli interventi i cui bandi non sono ancora avviati e che genereranno spese in tempi meno rapidi;
Ritenuto necessario altresì modificare l’Allegato 1 al CoPSR “Tabelle finanziarie indicative e importi unitari” per renderle coerenti alle modifiche finanziarie proposte e per l’aggiunta di un importo unitario programmato (PLUA) nell’intervento SRD02 per il pagamento di un’operazione in trascinamento dal PSR 2014-2022 di cui non si era tenuto conto nelle precedenti modifiche;
Ritenuto pertanto di proporre ulteriori modifiche al Complemento di programmazione relativamente ai seguenti aspetti:
- le risorse FEASR sono utilizzate per incrementare la dotazione FEASR per gli interventi inerenti al sostegno alle zone con svantaggi naturali (SRB01 e SRB02), gli investimenti per i giovani agricoltori (SRD01), investimenti per la prevenzione da danni causati da calamità naturali e gelate (SRD06) e l’erogazione di servizi di consulenza (SRH01);
- si destinano risorse top up in luogo di risorse FEASR ad interventi con bandi ancora da avviare relativi a investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole frutticole (SRD01) e investimenti per la prevenzione da danni da dissesto idrogeologico, mantenendo quindi inalterata la dotazione totale;
- le risorse top up nazionali vengono assegnate agli investimenti per i giovani agricoltori (SRD01);
- le risorse top up cofinanziate residue vengono assegnate agli investimenti produttivi agricoli per il benessere animale (SRD02);
Ritenuto inoltre opportuno apportare le seguenti modifiche testuali alle schede di intervento, volte a semplificare e rendere più efficace l’attuazione degli interventi stessi, oltre che a rendere le schede di intervento coerenti alle nuove disposizioni apportate dal Regolamento (UE) 2025/2649:
- SRA03 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli: modifica dell’impegno sul divieto di ristoppio;
- SRA29 Agricoltura biologica: modifica al criterio di ammissibilità relativo all’accesso al premio per la conversione al biologico;
- SRA30 Benessere animale: modifica al sotto impegno 1.1 relativo all’alimentazione e modifiche testuali per correzioni di refusi ed elementi ridondanti;
- SRD12 Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi: modifiche ai principi di selezione e specifiche ai criteri di ammissibilità e agli impegni, innalzamento del minimale di spesa ammissibile ed inserimento del massimale di spesa ammissibile e della superficie minima di intervento;
- Tutti gli interventi SRD: inserimento/modifica nella parte nazionale delle schede di intervento del criterio di ammissibilità relativo al periodo massimo entro il quale è possibile concedere un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare i nuovi requisiti imposti dal diritto dell’Unione, come previsto dalla nuova formulazione del Reg. (UE) n. 2021/2115, modificato dal Reg. (UE) n. 2025/2649;
Atteso che in data 26 gennaio 2026 è stato consultato il Comitato di Monitoraggio Regionale rispetto alle modifiche da inoltrare al MASAF e che la procedura si è conclusa con parere positivo del Comitato stesso;
Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione dei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- “Proposta di modifica Emendamento 7” nel quale sono dettagliate le modifiche approvate dal Comitato di Monitoraggio e che si intendono inoltrare al MASAF, nella formulazione di cui all’Allegato 1 del presente atto;
- “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del piano strategico della PAC 2023-2027”, in cui le modifiche proposte sono riportate come nota a piè di pagina, nella formulazione di cui all’Allegato 2 del presente atto;
- l’Allegato 1 al CoPSR “Tabelle finanziarie indicative e importi unitari del CoPSR 2023-2027”, ora “Tabelle finanziarie e importi unitari per intervento”, così come modificato nell’ambito della presente proposta, costituente l’Allegato 3 al presente atto;
Dato atto che rimangono inalterati i seguenti allegati al CoPSR 2023-2027:
- Allegato 2 “Piano di comunicazione”;
- Allegato 3 “Piano di valutazione”;
Ritenuto inoltre di disporre che:
- le modifiche finanziarie riguardanti la riallocazione di risorse nell’ambito del medesimo tipo di intervento siano immediatamente efficaci ai fini dell’adozione dei relativi atti di concessione, atteso che gli importi da concedere non superano le dotazioni assegnate per ciascun tipo di intervento;
- in tale fattispecie rientra lo scorrimento integrale, per l’intervento SRH01, della graduatoria delle domande ammissibili presentate nella sessione 15 luglio 2025 – 16 settembre 2025 nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale approvato con propria deliberazione n. 44 del 20 gennaio 2025;
- le altre tipologie di modifica restino subordinate all’approvazione della Commissione europea;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 1440 del giorno 8 settembre 2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 ‘Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027’”, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2025 del Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione per il triennio 2025/2027 (PIAO 2025/2027);
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi.”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore generale e di Direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”, per le parti già in vigore;
Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot. PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e prot. PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;
1) di approvare la proposta contenente le modifiche del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna (CoPSR), ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal Regolamento (UE) 2025/2649, secondo la formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare – coerentemente con le modifiche di cui al precedente punto 1) – il nuovo testo del CoPSR 2023-2027 nella formulazione di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, e l’Allegato 1 al CoPSR nella formulazione di cui in Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di disporre che le modifiche finanziarie riguardanti la riallocazione di risorse nell’ambito del medesimo tipo di intervento siano immediatamente efficaci ai fini dell’adozione dei relativi atti di concessione, atteso che gli importi da concedere non superano le dotazioni assegnate per ciascun tipo di intervento;
4) di disporre conseguentemente lo scorrimento integrale, per l’intervento SRH01, della graduatoria delle domande ammissibili presentate nella sessione 15 luglio 2025 – 16 settembre 2025 nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale approvato con propria deliberazione n. 44 del 20 gennaio 2025, considerato che tale scorrimento rientra nella fattispecie di cui al precedente punto 3, in quanto le risorse disponibili per il tipo di intervento SRH sono sufficienti a coprire tale fabbisogno;
5) di disporre altresì che le altre tipologie di modifica diventino applicabili in maniera condizionata dalla data di notifica della modifica alla Commissione europea e restino subordinate all’approvazione della Commissione europea;
6) di stabilire che l’Autorità di gestione del CoPSR provveda all’invio formale al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) della proposta di modifica al CoPSR, secondo le modalità previste dalle procedure nazionali;
7) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
8) di precisare infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.