n.47 del 26.02.2025 periodico (Parte Seconda)

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4 - tipo operazione 4.1.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" - approccio individuale - Bando unico regionale anno 2022 - delibera Giunta regionale 222/2022 - Ulteriore differimento termine unico di fine lavori, rendicontazione delle spese e presentazione della domanda di pagamento a saldo

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- il Regolamento (UE) n.2220 del 23/12/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 14.1) approvata dalla Commissione europea con decisione C(2024)3513 final del 21 maggio 2024, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1107 dell’11 giugno 2024;

Richiamate inoltre:

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

- la L.R. 15 novembre 2021, n. 15, recante “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge Regionale n. 15 del 1997 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34);

Atteso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 222 del 21 febbraio 2022 è stato approvato il bando unico regionale che ha dato attuazione, per l'anno 2022, al Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del P.S.R. 2014-2020 – approccio individuale;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 308 del 7 marzo 2022 sono state fornite specificazioni in ordine al bando unico regionale di cui alla sopra citata deliberazione n. 222/2022;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 979 del 13 giugno 2022 sono state fornite ulteriori specificazioni, prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno e conseguente differiti i termini procedimentali;

- con deliberazione di Giunta regionale n. 1853 del 24 settembre 2024 è stato ridefinito il termine unico di fine lavori, della rendicontazione delle spese e della presentazione della domanda di pagamento a saldo per i beneficiari il cui termine ultimo di fine lavori ricadeva nell’ultimo trimestre del 2024;

Richiamate, infine, le proprie determinazioni n. 18516 del 30 settembre 2022 e n. 580 del 17 gennaio 2023, con le quali sono stati modificati alcuni termini procedimentali;

Dato atto che il Bando unico regionale di cui trattasi stabilisce:

- al paragrafo 8 “Tempi di realizzazione del PI” che “Il PI dovrà prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti non superiore a 12 mesi, decorrenti dalla data di comunicazione dell’atto di concessione del sostegno. Si prevede la possibilità di concedere una eventuale proroga di massimo 6 mesi su espressa preventiva richiesta, debitamente motivata, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato”;

- al paragrafo 17.5 “Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo” che “entro i 60 giorni successivi alla data ultima fissata dal Servizio Territoriale competente nella comunicazione di concessione del contributo per la conclusione del PI, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA”;

Preso atto che alcune Organizzazioni professionali agricole, con comunicazioni acquisite al protocollo regionale n.Prot.17/01/2025.0047094.E e n.Prot.21/01/2025.0060979.E,  hanno segnalato difficoltà nella conclusione dei progetti finanziati da parte delle imprese agricole beneficiarie, che hanno già ottenuto la proroga prevista dal bando in questione e in alcuni casi anche la proroga straordinaria prevista dalla delibera di  Giunta regionale n.1853/2024, a causa dei recenti eventi calamitosi verificatisi nel mese di settembre - ottobre 2024 che hanno determinato il blocco dei lavori edili e in taluni casi il danneggiamento delle strutture oggetto di intervento, tali da non consentire il rispetto del termine ultimo fissato per la realizzazione dei progetti e per la presentazione delle domande di pagamento a saldo del contributo;

Dato atto che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1853/2024 prevedeva che solo le imprese che avevano già fruito del periodo di proroga di sei mesi previsto dal bando di cui trattasi e la cui data di fine lavori ricadeva nel quarto trimestre dell’anno 2024 potessero presentare istanza di ulteriore proroga, debitamente motivata, della durata massima di 120 giorni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n.111 del 27 gennaio 2025;

Dato atto che il punto 7) del dispositivo della predetta deliberazione n. 111/2025 demanda alla Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione l’adozione di specifici atti finalizzati a consentire proroghe straordinarie relativamente ai bandi attuativi del PSR 2024-2020 di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. n. 222/2022, n. 324/2023, n. 1099/2023 e n. 1467/2023, con termini individuati negli atti medesimi e comunque non superiori a nove mesi, a condizione che:

- gli interventi finanziati e non ancora ultimati ricadano nei territori di cui alle Delibere del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;

- l’istanza di differimento sia debitamente motivata mediante l’indicazione delle difficoltà causate dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale nei mesi di settembre e ottobre 2024;  

Dato atto, altresì, che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 111/2025 ha disposto, al fine di contemperare le esigenze delle imprese agricole con quelle di rendicontazione dei fondi comunitari in questione da parte della Regione, connesse alla chiusura del periodo di programmazione 2014-2022, che la rendicontazione e presentazione delle domande di pagamento a saldo per i progetti che fruiranno della ulteriore proroga debba avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di fine lavori anziché entro i 60 giorni ordinariamente previsti dal sopra richiamato paragrafo 17.5 del bando di cui trattasi;

Considerate le difficoltà evidenziate dalle organizzazioni professionali agricole e l’opportunità di provvedere al fine di non penalizzare le imprese agricole beneficiarie ritardatarie nella realizzazione dei progetti finanziati per cause di forza maggiore;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle difficoltà evidenziate dalle Organizzazioni professionale agricole regionali, disporre in relazione alle imprese agricole beneficiarie - in esito alla graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n. 5004 dell’8 marzo 2023 - a valere sul bando di cui all’allegato 1 alla predetta deliberazione di Giunta regionale n. 222/2022, affinché:

- le imprese che abbiano già fruito del periodo di proroga di sei mesi previsto dal paragrafo 8 del bando e non ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione di Giunta regionale n.1853/2024 - in quanto l’attuale termine ultimo di fine lavori risulta successivo al 31/12/2024 - possano presentare istanza di ulteriore proroga, debitamente motivata in relazione agli eventi calamitosi che hanno determinato il ritardo, della durata massima di 9 mesi;

- le imprese che abbiano già fruito della proroga straordinaria di cui alla deliberazione n. 1853/2024 possano presentare istanza di ulteriore proroga, debitamente motivata in relazione agli eventi calamitosi che hanno determinato il ritardo, della durata massima di 5 mesi;

Ritenuto, altresì, necessario dare atto che la suddetta proroga straordinaria potrà essere richiesta a condizione che:

- il termine ultimo di fine lavori vigente non risulti scaduto alla data della richiesta di proroga straordinaria;

- gli interventi finanziati e non ancora ultimati ricadano nei territori di cui alle Delibere del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;

- l’istanza di differimento sia debitamente motivata mediante l’indicazione delle difficoltà causate dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale nei mesi di settembre e ottobre 2024;

Ritenuto, infine, necessario dare atto che la rendicontazione e presentazione delle domande di pagamento a saldo per i progetti che fruiranno della ulteriore proroga debba avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di fine lavori anziché entro i 60 giorni ordinariamente previsti dal sopra richiamato paragrafo 17.5 del bando di cui trattasi;

Dato atto, infine, che resta confermato quant'altro stabilito con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 222/2022, come modificata dalle deliberazioni n. 308/2022, n. 979/2022 e n. 1853/2024;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la determinazione n.2335 del 9/2/2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal D.Lgs.33/2013. Anno 2022";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successivi aggiornamenti;

Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi stabiliti dagli atti regionali il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- le deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
  • n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
  • n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
  • n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 gennaio 2025”;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n.468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n.2376/2024;

Viste, inoltre:

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.325/2022";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n.13814 del 18 luglio 2022 ad oggetto: “Conferimento incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

- la determinazione della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n.14754 del 28 luglio 2022 ad Oggetto “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

 1.  di disporre, in relazione ai beneficiari del Bando unico regionale attuativo del Tipo di operazione 4.1.01 di cui all’allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 222/2022, affinchè:

  • le imprese che abbiano già fruito del periodo di proroga di sei mesi previsto dal paragrafo 8 del bando e non ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione n.1853/2024 - in quanto l’attuale termine ultimo di fine lavori risulta successivo al 31/12/2024 - possano presentare istanza di ulteriore proroga, debitamente motivata in relazione agli eventi calamitosi che hanno determinato il ritardo, della durata massima di 9 mesi per differire il termine di conclusione del PI e conseguentemente per la presentazione della domanda di pagamento a saldo;
  • le imprese agricole beneficiarie che abbiano già fruito della proroga straordinaria di cui alla deliberazione n. 1853/2024 possano presentare istanza di ulteriore proroga, debitamente motivata in relazione agli eventi calamitosi che hanno determinato il ritardo, della durata massima di 5 mesi per differire il termine di conclusione del PI e conseguentemente per la presentazione della domanda di pagamento a saldo;

2. di dare atto che la proroga straordinaria di cui al precedente punto 1) potrà essere richiesta a condizione che:

  • il termine ultimo di fine lavori vigente non risulti scaduto alla data della richiesta di proroga straordinaria;
  • gli interventi finanziati e non ancora ultimati ricadano nei territori di cui alle Delibere del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;
  • l’istanza di differimento sia debitamente motivata mediante l’indicazione delle difficoltà causate dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale nei mesi di settembre e ottobre 2024;

3. di dare atto, inoltre, che la rendicontazione e presentazione delle domande di pagamento a saldo per i progetti che fruiranno della ulteriore proroga di cui al precedente punto 1) dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di fine lavori, anziché entro i 60 giorni ordinariamente previsti dal paragrafo 17.5 del bando di cui trattasi;

4. di dare atto, altresì, che resta confermato quant'altro stabilito con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 222/2022, come modificata dalle deliberazioni n. 308/2022, n. 979/2022 e n. 1853/2024;

5. di dare atto, infine, che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14/3/2013 n.33 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione, in attuazione degli indirizzi interpretativi contenuti nei provvedimenti regionali attuativi;

6. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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