n.107 del 14.04.2021 periodico (Parte Seconda)

PSR 2014-2020: Disposizioni in merito al Bando unico regionale dei Tipi di operazione 6.1.01 e 4.1.02, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 532/2017, collegate all'emergenza COVID-19

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 – Versione 10.1 – attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2020)6376 del 14 settembre 2020, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 1219 del 21 settembre 2020;

Atteso che, con propria deliberazione n. 532 del 20 aprile 2017, è stato approvato il Bando unico regionale di attuazione dei tipi di operazione 6.1.01 “Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02 “Ammodernamento di aziende agricole di giovani agricoltori” del PSR 2014-2020 per l’anno 2017;

Preso atto che il predetto Bando unico regionale, di cui alla sopracitata propria deliberazione, stabilisce che:

- la durata del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) del giovane agricoltore “dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata pari a 12, 24 o 36 mesi, decorrenti dalla data di concessione del premio. Il termine massimo di 36 mesi risulta comunque improrogabile”, in accordo a quanto previsto nella scheda del PSR 2014-2020 regionale relativa al tipo di operazione 6.1.01;

- i Piani di Sviluppo Aziendale possano essere oggetto di variante tramite presentazione - sul sistema informativo SIAG dell’Organismo pagatore regionale AGREA - di specifica domanda, fermo restando che “È ammessa una richiesta di variante da parte del beneficiario per ogni anno di durata del PSA, qualora si rendano necessarie modifiche al PSA stesso (e al PI collegato, qualora ne ricorra il caso). Nell’anno in cui il PSA si conclude è ammessa la presentazione di una ulteriore richiesta di variante”;

- “In sede di domanda di variante si potrà prevedere anche la modifica della durata del PSA inizialmente definita, fermo restando che resta inderogabile il termine massimo di 36 mesi dalla concessione”;

- la mancata realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro i termini previsti sia motivo di decadenza dai benefici già concessi;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, e le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna in merito al COVID-19;

Preso atto inoltre delle richieste pervenute alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca con cui viene richiesto di prorogare - in via straordinaria rispetto alle possibilità già consentite ordinariamente dal Bando unico sopra indicato – il termine di conclusione dei progetti presentati dai beneficiari del sostegno di cui trattasi, in ragione dell’intervenuta impossibilità di completare la realizzazione dei progetti stessi per difficoltà collegate ai provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria adottati per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato, per quanto attiene al Bando “Pacchetto giovani 2017” di cui trattasi, per il quale risultano di prossima scadenza i Piani di Sviluppo Aziendale triennali e pertanto non ulteriormente prorogabili ai sensi del bando stesso, che:

- l’art. 19, comma 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che “(omissis) Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.”;

- l’art. 2, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014 stabilisce che possa essere concesso al beneficiario un periodo non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno per soddisfare le condizioni relative all’acquisizione delle competenze professionali precisate nel Programma di Sviluppo Rurale;

Rilevato altresì che, a seguito delle modifiche apportate al PSR 2014-2020 con l’approvazione della versione 10.1, la scheda del tipo di operazione 6.1.01, in relazione alla durata massima triennale del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) presentabile da un giovane agricoltore, prevede che:

- l’Autorità di Gestione possa autorizzare estensioni del PSA - derogando a tale durata massima - nel caso si verifichino cause di forza maggiore;

- tali estensioni non possano comunque comportare il superamento né della durata massima di 5 anni del PSA fissata dal Reg. n. 1305/2013, né del termine di 36 mesi fissati dal Regolamento Delegato sullo Sviluppo rurale n. 807/2014 per il raggiungimento delle sufficienti qualifiche e competenze professionali;

Preso atto che i beneficiari del Bando “Pacchetto giovani 2017” con PSA di durata triennale non hanno attualmente la possibilità di prorogare ulteriormente la durata del PSA e del PI eventualmente collegato e possono trovarsi, pertanto, nella condizione di non riuscire a rispettare il termine fissato a causa delle difficoltà riscontrate, conseguenti alle misure nazionali e regionali attuate per fronteggiare l’emergenza sanitaria;

Considerato che la conclusione dei progetti finanziati entro i termini fissati in sede di concessione del sostegno costituisce condizione di ammissibilità degli stessi ed è pertanto interesse dell’Amministrazione regionale mettere in campo le azioni necessarie a consentire, ai beneficiari del sostegno di cui trattasi, di completare la realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento, senza incorrere nella revoca del sostegno dovuta a ritardi non imputabili ai giovani insediati, quanto piuttosto alle misure adottate per il contenimento dell’epidemia in atto;

Ritenuto pertanto necessario disporre - con riferimento al Bando “Pacchetto giovani 2017”, di cui alla propria deliberazione n. 532/2017 – affinché il termine ultimo di realizzazione dei PSA di durata triennale e dei PI eventualmente collegati – quale già fissato in sede di concessione del sostegno – sia differito di 180 giorni, a condizione che il suddetto termine non risulti già scaduto alla data di approvazione della presente deliberazione;

Dato atto altresì che il suddetto differimento non concerne l’acquisizione delle sufficienti competenze professionali, per la quale – in applicazione dell’art. 2, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014 – dovrà essere rispettato il termine già vigente determinato in sede di concessione del sostegno;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37 comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 3 del 5/1/2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e l’assenza di conflitti, anche potenziali, di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di disporre - con riferimento al Bando “Pacchetto giovani 2017” , approvato con propria deliberazione n. 532/2017 – affinché il termine ultimo di realizzazione dei Piani di Sviluppo Aziendale di durata triennale e degli eventuali Piani di Investimento collegati – quale già fissato in sede di concessione del sostegno – sia differito di 180 giorni, a condizione che il suddetto termine non risulti già scaduto alla data di approvazione della presente deliberazione;

3) di dare atto che il suddetto differimento non concerne l’acquisizione delle sufficienti competenze professionali, per la quale – in applicazione dell’art. 2, comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014 – dovrà essere rispettato il termine già vigente determinato in sede di concessione del sostegno;

4) di confermare quant’altro previsto dalla propria deliberazione n. 532/2017;

5) di dare atto altresì che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a darne la più ampia diffusione attraverso l’inserimento nel Portale ER-Agricoltura, caccia e pesca.

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