n.237 del 17.07.2024 periodico (Parte Seconda)
Approvazione Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Cervia (RA), per la realizzazione del progetto "Divertiamoci in Sicurezza". Assegnazione contributo ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2003 e succ. mod. - CUP n. E89I24000330002
1. di approvare l’Accordo di programma con il Comune di Cervia (RA) redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, utilizzato per definire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari e finalizzato alla realizzazione del progetto “Divertiamoci in Sicurezza” di diretto interesse e rilievo regionale;
2. di assegnare il contributo complessivo di €.40.000,00 a favore del Comune di Cervia (RA) a fronte di una spesa corrente prevista di €. 50.000,00 per la realizzazione del progetto soprarichiamato, a valere sul Cap. 02717 "Contributi a pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)" del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, anno di previsione 2024, approvato con propria deliberazione n. 2291/2023 che presenta la necessaria disponibilità;
3. che, sulla base della comunicazione di formale accettazione del contributo complessivo assegnato per la realizzazione del progetto, con successivo atto dirigenziale si provvederà alla concessione dei vantaggi economici, nel limite degli importi attribuiti, ed alla conseguente registrazione contabile dell’ impegno di spesa con imputazione a valere sul capitolo del bilancio sopraindicato;
4. che l’Accordo di programma decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 dicembre 2024. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste nel progetto; entro il 31/03/2025 il Comune di Cervia (RA) dovrà presentare la relativa rendicontazione fatto salvo quanto previsto agli articoli 9 e 10 del medesimo Accordo;
5. che alla liquidazione del contributo complessivo, si provvederà secondo le modalità specificate all’art. 7, dell’Accordo di programma;
6. che, in sede di sottoscrizione dell’Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;
7. di provvedere, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, ad eseguire gli adempimenti dettati nelle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna