n.287 del 11.09.2024 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto di "FIS01 impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza di immissione in rete di 12 MW" localizzato nei comuni di Fiscaglia e Codigoro (FE) proposta da Voltalia Italia Srl
(omissis)
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “FIS01 impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza di immissione in rete di 12 MW” localizzato nei comuni di Fiscaglia e Codigoro proposto da Voltalia Italia Srl, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. in fase autorizzativa dovrà essere verificato se il progetto ricade nelle aree la cui realizzazione è consentita ai sensi dell’art. 20 comma 1bis del D.lgs 199/2021 così come aggiunto dall’art. 5 comma 1 del D.L. 63/2024 convertito con L.101 del 12 luglio 2024 e nel rispetto di quanto previsto dall’art.5 comma 2 del medesimo decreto, e considerato che l’intervento in oggetto ricade in zona classificata agricola e si configura quale area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater) del D.Lgs. 199/2021, così recepito dalla DAL Regionale dell’Emilia-Romagna 125/2023, dovrà essere dimostrato il rispetto del punto 2.3 della medesima DAL, ossia prevedere un’occupazione di suolo massima pari al 10% della superficie nelle disponibilità del proponente;
2. nell’ambito del successivo iter autorizzativo, per quanto concerne i campi elettrici e magnetici (L.R. 10/93) dovrà essere prodotta documentazione specifica - comprensiva di relazione e tavole tecniche - contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, coerente in tutte le sue parti, con dati tecnici univoci ed esaustivi e le opere in progetto dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione del campo elettrico e magnetico, del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità del campo magnetico, così come previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", in conformità alla Legge 36/2001. In particolar modo, sia per i cavi ricadenti all’interno dell’impianto sia per quelli di connessione alla rete di distribuzione:
a. devono essere calcolate e rappresentate in planimetria con scala dichiarata le relative DPA, specificando se ricadono interamente nell’area di proprietà ed in caso contrario, dichiarare e fornire evidenza che non contengano, nemmeno parzialmente, luoghi a permanenza prolungata di persone (non inferiore a 4 ore giornaliere);
b. devono essere forniti tutti i dati necessari per il calcolo delle DPA;
c. devono essere indicate le distanze dalla linea elettrica (e/o dalla DPA) dei ricettori e comunque di tutti i luoghi a permanenza prolungata di persone, indicando inoltre la loro destinazione d’uso;
d. devono essere valutati eventuali effetti combinati - calcolando ed indicando in planimetria le DPA complessive/risultanti - dati dall’interazione tra le opere in progetto ed altre potenziali sorgenti emissive esistenti e/o in progetto;
e. il progetto definitivo dell’elettrodotto di connessione alla rete deve risultare vidimato dall’ente gestore;
3. nella fase autorizzativa dovrà essere presentato quanto previsto dal D.P.R. 120/17 in merito ai materiali provenienti dagli scavi in funzione del loro potenziale riutilizzo;
4. la valutazione previsionale dell’impatto acustico andrà aggiornata in fase autorizzativa nel rispetto della nuova Zonizzazione acustica Comunale (ZAC) delle località di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia adottata in data 15/12/2023 con Delibera di Consiglio Comunale n°58;
5. in merito alla fase di cantiere, in fase autorizzativa si dovrà attestare la necessità di richiedere la deroga prevista per le attività rumorose temporanee ai sensi della DGR n. 1197/2020, sia per la realizzazione dell’impianto sia per le opere di connessione;
6. in fase autorizzativa, ai fini del mantenimento dell’aerazione e soleggiamento del terreno, il progetto dovrà specificare univocamente l’interdistanza tra le file dei pannelli;
7. per le opere di mitigazione, in fase autorizzativa il progetto definitivo dovrà specificare le specie arboree o arbustive scelte tra quelle indicate nell’allegato C alla Delibera di C.C. n°14 del 28/03/2019 – Regolamento Comunale del Verde, e prevedere la piantumazione di esemplari arborei ed arbustivi in stato vegetativo idoneo da subito a svolgere la funzione di mitigazione e mascheramento e sottoscrizione di impegno alla sostituzione di eventuali fallanze al fine di garantire l’effettiva funzionalità delle opere di mitigazione;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti da 1 a 7, dovrà essere effettuata da ARPAE;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC FERRARA e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Voltalia Italia Srl, al Comune di Fiscaglia, al Comune di Codigoro, alla Provincia di Ferrara, all'AUSL Igiene Pubblica Ferrara, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Ferrara, all'ARPAE di Ferrara, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.