n.192 del 29.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Gelfi Pietro - Domanda di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso irrigazione, dalle falde sotterranee in comune di Soragna (PR), loc. Carzeto. Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc. n.PR15A0004

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po in data 12/10/2015 n. 13258 è determinato: 

  1. di rilasciare al Sig. Gelfi Pietro, (omissis), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR15A0004) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in comune di Soragna (PR) per uso irrigazione agricola, con portata massima pari a litri/sec. 25,00 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 50.000;
  2. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
  3. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
  4. di stabilire che la concessione, ai sensi della DGR n 787/2014,la durata della concessione è di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente provvedimento;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 12/10/2015 n. 13258

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 - La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, avrà una durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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