n.172 del 13.06.2018 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento della struttura sanitaria Ospedale Privato Accreditato Villa Baruzziana, Bologna

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. n. 4/2008, che: all’art. 9 “Procedura per l'accreditamento” prevede che:

1. La Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento avvalendosi dell'Agenzia sanitaria regionale. A tal fine la Direzione regionale competente in materia di sanità trasmette all'Agenzia le domande pervenute e la relativa documentazione (omissis);

2. L'Agenzia sanitaria regionale provvede all'esame della documentazione e compie le visite di verifica, direttamente o avvalendosi di soggetti qualificati, sulla base delle modalità prestabilite dalla Giunta regionale e fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni nazionali in materia.

3. Effettuata la verifica l'Agenzia sanitaria regionale trasmette alla Direzione regionale competente in materia di sanità una relazione motivata in ordine alla accreditabilità o meno della struttura.

4. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione (omissis).

E all’art. 10 prevede che:

il rinnovo dell’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato (omissis);

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 2000/2009 “Requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture psichiatriche in possesso di autorizzazione al funzionamento di profilo ospedaliero”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

- n.1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie”;

Vista la propria determinazione n. 8025/2011 con la quale è stato concesso l’accreditamento alla struttura “Ospedale Privato Accreditato Villa Baruzziana”, ubicata a Bologna, in Via dell’Osservanza n.19;

Preso atto che la struttura in argomento è accreditata per le seguenti tipologie di trattamento:

area di degenza:

- psichiatria generale – posti letto 22;

- servizio psichiatrico ospedaliero intensivo – posti letto 16;

- riabilitazione in psichiatria – posti letto 3;

 area di assistenza psichiatrica residenziale:

- Residenze trattamento intensivo – posti letto 46;

funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione;

Visto che, per effetto delle disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n.1604/2015 l’accreditamento della struttura “Ospedale Privato Accreditato Villa Baruzziana” è valido fino al 31 luglio 2018;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione (PG/2018/0057269 del 29/1/2018), conservata agli atti del Servizio Assistenza Territoriale, con la quale il Legale rappresentante di Villa Baruzziana Spa chiede il rinnovo dell’accreditamento per “Ospedale privato accreditato Villa Baruzziana” per le seguenti aree:

area di degenza:

- psichiatria generale – posti letto 22;

- servizio psichiatrico ospedaliero intensivo – posti letto 16;

- riabilitazione in psichiatria – posti letto 3;

area di assistenza psichiatrica residenziale:

- Residenze trattamento intensivo – posti letto 46

strutture di specialistica ambulatoriale

- poliambulatorio per le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

psichiatria

neurologia, elettromiografia, elettroencefalografia.

Dato atto che l’Ospedale privato accreditato Villa Baruzziana è stato oggetto di visita ispettiva effettuata, in data 22 novembre 2016, nell’ambito delle competenze di verifica e controllo sulle strutture accreditate assegnate dall’art. 10 della L.R. n. 34/1998 all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale;

Considerato che la Direttrice dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, con propria nota NP/2018/6350 del 16/3/2018, ha precisato che limitatamente alle strutture sanitarie che presentano determinate condizioni, la relazione motivata con parere favorevole a suo tempo trasmessa dalla stessa Agenzia deve essere considerata valida anche per l’attuale fase di concessione del rinnovo dell’accreditamento;

Considerato che nelle condizioni citate nella nota di cui sopra rientrano le strutture che sono state verificate da parte dell’Agenzia negli ultimi due anni, a partire dal mese di gennaio 2016;

Dato atto che l’Ospedale privato accreditato Villa Baruzziana rientra in tale tipologia di struttura e vista la relazione motivata in ordine al mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, e trasmessa al Servizio Assistenza Territoriale con protocollo NP/2017/4774 del 7/3/2017, conservata agli atti;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza Territoriale;

Dato atto che la struttura Ospedale Privato Accreditato Villa Baruzziana risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Dato atto che la struttura in argomento risponde al fabbisogno regionale di assistenza per la salute mentale;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 93/2018;

- la determinazione dirigenziale n. 2211/2016 avente per oggetto “Deleghe del Responsabile del Servizio “Assistenza Territoriale” ai Dirigenti Professional SP000316 "Salute mentale e Dipendenze patologiche", SP000313 "Integrazione socio sanitaria dell’area della non autosufficienza e gestione del FRNA", SP000285 “Salute nelle carceri” e SP000240 "Farmaci e dispositivi medici” di cui alla determinazione del Direttore Generale n.18388 del 22.12.2015”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Dirigente Professional “Salute mentale e dipendenze patologiche” dott.ssa Mila Ferri;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della struttura “Ospedale Privato Accreditato Villa Baruzziana”, ubicata a Bologna, in Via dell’Osservanza n.19, gestita da Villa Baruzziana Spa, per le seguenti aree:

area di degenza:

- psichiatria generale – posti letto 22;

- servizio psichiatrico ospedaliero intensivo – posti letto 16;

- riabilitazione in psichiatria – posti letto 3;

area di assistenza psichiatrica residenziale:

- Residenze trattamento intensivo – posti letto 46

strutture di specialistica ambulatoriale

- poliambulatorio per le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

psichiatria

neurologia, elettromiografia, elettroencefalografia.

2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza dell’accreditamento già concesso, ovvero 31 luglio 2018, e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale e scadrà quindi il 30 luglio 2022;

4. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento concesso verrà revocato;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina