n.254 del 10.10.2025 (Parte Seconda)

Eventi calamitosi 17-19/08/2022 (OCDPC n. 940/2022); 22/11-05/12/2022 (OCDPC n. 966/2023); 22-27/07/2023 (OCDPC n. 1022/2023) - Disposizioni operative per il riconoscimento delle ulteriori misure economiche (c.d. 2° fase), ex OCDPC n. 1158/2025, a soggetti privati e attività produttive

IL PRESIDENTE

VISTI:

- il D. Lgs. n. 1/2018, “Codice della protezione civile” e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 112/1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

- la L.R. n. 1/2005, "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;

- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e s.m.i., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile ridenominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

PREMESSO che:

- negli anni 2022 e 2023, eccezionali eventi meteorologici (precipitazioni piovose, grandinate, venti di burrasca e trombe d’aria) hanno provocato ingenti danni, anche al patrimonio immobiliare e mobiliare ad uso abitativo e produttivo, per i quali nell’ambito territoriale di alcune province o dell’intero territorio regionale è stato dichiarato, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del D. Lgs. n. 1/2018, lo stato di emergenza nazionale con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri (DCM), in attuazione delle quali sono state adottate, ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 2, le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC), come di seguito:

     - eventi 17-19 agosto 2022 riguardanti l’intero territorio regionale (stato di emergenza dichiarato con DCM del 5 ottobre 2022, in G.U.  n. 244 del 18.10.2022, per un periodo di 12 mesi, prorogato di 12 mesi con DCM del 25 settembre 2023, in G.U. n. 236 del 09.10.2023) - OCDPC n. 940 del 17.04.2019;

     - eventi dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 riguardanti il territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro in provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì-Cesena ed il territorio del Comune di Ravenna (stato di emergenza dichiarato con DCM del 2 febbraio 2023, in G.U.  n. 36 del 13.02.2023, per un periodo di 12 mesi, prorogato di 12 mesi con DCM del 25 gennaio 2024, in G.U. n. 29 del 05.02.2022) - OCDPC n. 966 del 15.02.2023;

     - eventi 22-27 luglio 2023 riguardanti il territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena (stato di emergenza dichiarato con DCM del 28 agosto 2023, in G.U.  n. 210 del 08.09.2023, per un periodo di 12 mesi, prorogato di 12 mesi con DCM del 30 agosto 2024, in G.U. n. 214 del 12.09.2024) - OCDPC n. 1022 del 15.09.2023;

- in attuazione delle richiamate ordinanze, con le quali il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato alle emergenze, sono state adottate le Direttive disciplinanti il riconoscimento di contributi relativi alle prime misure economiche di immediato sostegno in favore di privati (nel limite di € 5.000) ed attività produttive (nel limite di € 20.000) per i danni subiti in conseguenza degli eventi in rassegna, approvate con i seguenti atti:

     -  Decreto commissariale n. 166/2022 per gli eventi nei giorni 17-19 agosto 2022;

     -  Decreto commissariale n. 33/2023 per gli eventi dal 22 novembre al 5 dicembre 2022;

     -  Decreti commissariali nn. 163/2023 e 188/2023 per gli eventi nei giorni 22-27 luglio 2023;

con cui le Amministrazioni Comunali interessate, anche tramite loro Unioni, sono state individuate quali organismi istruttori;

- tramite le apposite contabilità speciali intestate al Commissario delegato, sono state trasferite agli Organismi istruttori le prime misure di immediato sostegno con i Decreti commissariali:

    - n. 162/2024 e n. 52/2025 per gli eventi del 17-19 agosto 2022;

    - n. 167/2024 e n. 54/2025 per gli eventi dal 22 novembre al 5 dicembre 2022;

    - n. 177/2025 per gli eventi del 22-27 luglio 2023;

- le domande da parte dei soggetti danneggiati potevano essere presentate per le prime misure di immediato sostegno, con facoltà di esporre anche danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00 ed € 20.000,00, fermi restando tali massimali per le prime misure economiche;

- non tutti i soggetti danneggiati hanno presentato la domanda di contributo per le prime misure economiche, pur avendo eseguito la ricognizione dei danni di importo anche superiori ai suddetti massimali;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, come modificato dall’art. 8 del D.L. 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 111, ha autorizzato la spesa di € 50 milioni, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, per le ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale;

ATTESO che il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato, ha trasmesso al Dipartimento nazionale della Protezione Civile gli esiti della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dai privati e dalle attività produttive, per i tre eventi calamitosi succitati, con:

- Nota Prot. PG 0145985 del 15.02.2023 (integrata con nota 0192603 del 28.02.2023) per gli eventi di cui all’OCDPC n. 940/2022;

- Nota Prot. PG. 774493 del 01.08.2023 per gli eventi di cui all’OCDPC n. 966/2023;

- Nota Prot. PG.126462 del 08.02.2024 (aggiornata con nota PG.0395443 del 15.04.2024) per gli eventi di cui all’OCDPC n. 1022/2023;

PRESO ATTO, altresì, dell’adozione dell’OCDPC n. 1158 del 29.09.2025 (in G.U. n. 208 del 08.09.2025) recante “Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111”;

RITENUTO di dover applicare, in riferimento agli eventi calamitosi del 17-19 agosto 2022 (OCDPC n. 940/2022), dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 (OCDPC n. 966/2023), del 22-27 luglio 2023 (OCDPC n. 1022/2023), le disposizioni di cui agli Allegati B e C all’OCDPC n. 1158/2025, con le precisazioni riportate nel dispositivo del presente atto, che prevedono non solo la riconoscibilità delle ulteriori misure economiche per i privati (abitazioni principali e relative parti comuni) e per le attività produttive, ma anche la possibilità di presentare domanda di contributo per i seguenti danni esclusi dall’ambito applicativo delle direttive approvate per le OCDPC n. 940/2022, n. 966/2023 e n. 1022/2023:

- alle abitazioni diverse da quelle principali;

- alle associazioni o società senza scopo di lucro;

- relativi a ricostruzione o delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile;

RITENUTO di dover stabilire che le imprese - singole o associate – che hanno come attività od oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole e contestualmente negli elenchi di cui all’art. 30 della L.R. n. 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”, possono accedere ai contributi in rassegna unicamente per i danni ai beni  mobili e immobili  destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio dell’attività di agriturismo e di fattoria didattica ed esclusi dall’ambito applicativo del D. Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che, avendo cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai richiedenti i contributi ed ottimizzando le informazioni già fornite in fase di ricognizione, l’articolo 1 della citata ordinanza stabilisce che i Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta, integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento nazionale della protezione civile alla data del 1° giugno 2024, nel rispetto dell’ammontare complessivo di detti fabbisogni e, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati già adottati se previamente condivisi con il medesimo Dipartimento (nel caso di specie, D.P.C.D. n. 166/2022, n. 33/2023 e n. 163/2023);

CONSIDERATO che, successivamente allo scadere dello stato d’emergenza, la Regione Emilia-Romagna è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi in parola e che il soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi connessi è stato individuato nel Presidente:

- da ultimo con OCDPC n. 1120/2024, per gli eventi 17-19 agosto 2022 (OCDPC n. 940/2022);

- con OCDPC n. 1149 del 20 giugno 2025, per gli eventi dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 (OCDPC n. 966/2023);

- con OCDPC in corso di adozione, per gli eventi 22-27 luglio 2023 (OCDPC n. 1022/2023);

RITENUTO di dover approvare la modulistica relativa alla presentazione della domanda di contributo per le attività economiche e produttive, come stabilito dall’OCDPC n. 1158/2025;

RITENUTO, altresì, necessario avvalersi del supporto delle strutture della Regione Emilia-Romagna e del servizio di assistenza tecnica della sua Società in house ART-ER S.cons.p.a. per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese;

EVIDENZIATO che, con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le attività produttive, il regime applicabile sarà il Regolamento (UE) c.d. “di esenzione generale” n. 2014/651 e s.m.i. o, in alternativa, il Regolamento (UE) c.d. “de minimis” n. 2023/2831 e s.m.i. Rimane salva, ove necessario, l’applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1138/2024;

OSSERVATO che l’intera procedura amministrativa delineata dal combinato disposto della Legge n. 234/2021 e dell’OCDPC n. 1158/2025, finalizzata al riconoscimento dei contributi in favore dei privati e delle attività produttive, tenuti a presentare formale domanda di contributo nei termini stabiliti, è chiaramente subordinata al corretto riparto tra le Regioni dello stanziamento delle risorse statali ed al materiale trasferimento di quelle destinate alla Regione Emilia-Romagna;

VISTI:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

- la D.D. n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1440/2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027";

DATO ATTO dei pareri allegati; 

decreta:

1. di applicare, in riferimento agli eventi calamitosi del 17-19 agosto 2022 (OCDPC n. 940/2022), dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 (OCDPC n. 966/2023), del 22-27 luglio 2023 (OCDPC n. 1022/2023), le disposizioni di cui agli Allegati B e C all’OCDPC n. 1158/2025 che prevedono non solo la riconoscibilità delle ulteriori misure economiche per i privati (abitazioni principali e relative parti comuni) e per le attività produttive, ma anche la possibilità di presentare domanda di contributo per i seguenti danni esclusi dall’ambito applicativo delle direttive approvate per le OCDPC n. 940/2022, n. 966/2023 e n. 1022/2023:

-   alle abitazioni diverse da quelle principali;

-   alle associazioni o società senza scopo di lucro;

-   relativi a ricostruzione o delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile;

nel rispetto dell’ammontare complessivo del fabbisogno già trasmesso al Dipartimento nazionale della Protezione Civile;

2. di stabilire che le imprese - singole o associate – che hanno come attività od oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole e contestualmente negli elenchi di cui all’art. 30 della L.R. n. 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”, possono accedere ai contributi unicamente per i danni ai beni  mobili e immobili  destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio dell’attività di agriturismo e di fattoria didattica ed esclusi dall’ambito applicativo del D. Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;

3. di approvare la modulistica relativa alla presentazione della domanda di contributo per i soggetti privati, in allegato da 1 a 8, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4. di approvare la modulistica relativa alla presentazione della domanda di contributo per le attività economiche e produttive, in allegato da 9 a 13, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

5. di evidenziare che:

a) le Amministrazioni Comunali o loro Unioni individuate quali Organismi istruttori delle domande di contributo destinatari del presente provvedimento, già interessati dalla ricognizione della prima fase, sono:

- per gli eventi del 17-19 agosto 2022 (OCDPC n. 940/2022): Albareto, Bardi, Bedonia, Bondeno, Bore, Carpi, Cento, Compiano, Ferrara, Fiscaglia, Formigine, Mirandola, Modena, Parma, Poggio Renatico, San Felice sul Panaro, Terre del Reno, Tizzano Val Parma, Tornolo, Varsi e Vigarano Mainarda;

- per gli eventi dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 (OCDPC n. 966/2023): Codigoro, Comacchio, Goro e Ravenna;

- per gli eventi del 22-27 luglio 2023 (OCDPC n. 1022/2023): Baricella, Bibbiano, Bondeno, Bore, Camposanto, Castelfranco Emilia, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Ferrara, Finale Emilia, Forlì, Forlimpopoli, Formigine, Galliera, Luzzara, Malalbergo, Medicina, Medolla, Mirandola, Modena, Molinella, Palagano, Poggio Renatico, Ravenna, Riolunato, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Pietro in Casale, San Possidonio, Terre del Reno, Unione Comuni Bassa Romagna, Unione della Romagna Faentina, Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Unione dei Comuni Valli e Delizie, Zola Predosa;

b) i soggetti interessati sono:

- coloro che, avendo presentato la domanda di contributo entro i termini (24.12.2022 per gli eventi di cui all’OCDPC n. 940/2022, 05.05.2023 per gli eventi cui all’OCDPC n. 966/2023 e 31.01.2024 per gli eventi di cui all’OCDPC n. 1022/2023), possono integrarla in caso di importo danni superiore a € 5.000,00 (privati) ed € 20.000,00 (attività produttive);

- coloro che, avendo regolarmente presentato anche solo una segnalazione danni, possono presentare la domanda di contributo;

c) i soggetti privati devono presentare l’integrazione o la domanda di contributo all’Amministrazione Comunale di riferimento, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’OCDPC n. 1158/2025 nella G.U. n. 208 del 08.09.2025 e, quindi, entro il termine perentorio del 07.11.2025, utilizzando il Modulo B.3;

d)  gli esercenti attività economiche e produttive devono presentare l’integrazione o la domanda di contributo all’Amministrazione Comunale di riferimento, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di adozione del presente atto, utilizzando il Modulo C.3;

e)  i soggetti privati che integrano o presentano la domanda di contributo per un importo danni superiore a € 5.000,00, devono allegare la perizia asseverata, con costo a loro carico, da redigersi utilizzando l’apposito Modulo B.3.4;

f)  i soggetti privati che nella domanda di contributo presentata entro i termini in precedenza citati hanno già esposto danni di importo complessivo superiore ad € 5.000.00, devono allegare la sola perizia asseverata, con costo a loro carico, da redigersi utilizzando l’apposito Modulo B.3.4;

g)  con riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le attività produttive, il regime applicabile sarà il Regolamento (UE) c.d. “di esenzione generale” n. 2014/651 e s.m.i. o, in alternativa, il Regolamento (UE) c.d. “de minimis” n. 2023/2831 e s.m.i. Rimane salva, ove necessario, l’applicazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 1138/2024;

h)  gli Organismi istruttori provvedono al completamento delle istruttorie, trasmettendo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile gli elenchi riepilogativi degli importi debitamente istruiti delle domande ammesse a contributo:

- entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande soggetti privati, utilizzando il Modulo SR/B1;

- entro 50 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande attività economiche e produttive, utilizzando il Modulo SR/C1;

i) a seguito della ricezione degli elenchi riepilogativi a rendiconto, l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile provvede a trasmettere al Dipartimento nazionale della Protezione Civile l’importo complessivo dei contributi massimi concedibili agli aventi diritto, per come risultanti dalle istruttorie pervenute; 

6. di stabilire che gli Organismi istruttori possono, ai sensi della D.G.R. n. 1818/2019, avvalersi del supporto delle strutture della Regione Emilia-Romagna e del servizio di assistenza tecnica della sua Società in house ART-ER S.cons.p.a. per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese;

7. di stabilire che con successivo atto verranno fissati i termini:

- per l’esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione, successivamente al corretto riparto tra le Regioni dello stanziamento delle risorse statali;

- entro cui gli Organismi Istruttori dovranno trasmettere all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile il rendiconto degli importi dei contributi spettanti, secondo le indicazioni e la modulistica che verranno fornite dall’Agenzia regionale;

8. di stabilire che l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile provvede all’assegnazione ed al trasferimento agli Organismi Istruttori delle risorse finanziarie a copertura dei contributi di cui trattasi, solo ed esclusivamente a seguito del materiale trasferimento delle risorse statali destinate alla Regione Emilia-Romagna;

9. di trasmettere il presente atto agli Organismi Istruttori di cui al punto 1 ed al Dipartimento nazionale della Protezione Civile;

10.    di pubblicare il presente atto, unitamente alla relativa modulistica:

- nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

- sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile alla pagina web dedicata;

- nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, e ai sensi degli indirizzi regionali in materia di trasparenza ampliata in applicazione dell’articolo 7-bis, comma 3, del predetto D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Presidente 
Michele de Pascale
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