n.197 del 17.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004, N. 3; DLgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Ditta: Meriggi Loredana

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi", e successive modifiche e integrazioni;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- il DLgs 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";

- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151" e successive modifiche e integrazioni;

- il DLgs 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.M. 27 settembre 2007 recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;

- il D.M. 12 novembre 2009 recante “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), del DLgs 214/05;

- il DLgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante “Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;

- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione”;

Vista altresì la propria determinazione n. 8091 del 15/6/2004, recante “L.R. n. 3/2004 ‘Norme di tutela fitosanitaria - Abrogazione LL.RR. n. 3/1998 e n. 31/2001’ Istituzione della commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività sementiera”;

Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta Meriggi Loredana, ai sensi della citata L.R. 3/04 e del DLgs 214/05, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario

Preso atto dei verbali relativi al colloquio sostenuto dal richiedente interessato, ai sensi del D.M. 12 novembre 2009, conservati agli atti del Servizio Fitosanitario;

Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposto dai tecnici incaricati, conservato agli atti del Servizio Fitosanitario;

Vista la propria determinazione n. 7160 del 18/6/2013, la quale stabiliva che la sopra citata impresa era in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 214/2005 per essere iscritta al Registro Ufficiale dei Produttori;

Considerato che, per mero errore materiale, è stato accertato che l’impresa non è in possesso dei requisiti come scritto sopra;

Ritenuto pertanto necessario annullare la suddetta determinazione 7160/13 e riproporre una nuova determinazione;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il rinnovo del’incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;

- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super per la posizione dirigenziale Servizio Fitosanitario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

 determina:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
  2. di annullare, per le motivazioni indicate, la propria determinazione n. 7160/2013;
  3. di iscrivere, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 214/2005, l’impresa Meriggi Loredana, con sede in Via Goffredo Mameli n.9, Castel San Giovanni (PC) al Registro Ufficiale Regionale;
  4. di stabilire che l’impresa sopracitata possiede i requisiti previsti dall’art. 20, comma 6, del DLgs 214/05 per essere esonerata dall’iscrizione al Registro Ufficiale Produttori;
  5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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