n.301 del 13.10.2022 (Parte Seconda)

Modifica delibera cinghiale 567/22 "Prelievo del cinghiale nella stagione venatoria 2022/2023

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE””;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" che dispone, tra l’altro:

- che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi;

- che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, debbano essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi;

- che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dal soprarichiamato art. 56, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994, gli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) ed i concessionari delle Aziende venatorie hanno presentato per la stagione venatoria 2022/2023 le richieste, trattenute agli atti dei Settori Agricoltura caccia e pesca competenti per territorio, relative al prelievo sia in forma selettiva, sia in forma collettiva della specie cinghiale;

Richiamata altresì la nota protocollo n. 0319949.U del 31 marzo 2022 con la quale il Servizio Attività Faunistico-venatorie e Pesca ha inviato ad ISPRA la richiesta di parere sui piani di prelievo del cinghiale per la stagione 2022-2023;

Visto il parere espresso da ISPRA, acquisito agli atti con protocollo n. 0352741.E del 7 aprile 2022, con il quale l’Istituto esprime parere favorevole sul prelievo del cinghiale proposto per la stagione venatoria 2022–2023, subordinandolo al recepimento delle indicazioni fornite in merito alla revisione della consistenza e della struttura, in termini di classi di sesso e di età dei capi da abbattere;

Richiamata la propria deliberazione n. 566/2022 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023, ed in particolare l’Allegato 1 che disciplina la caccia al cinghiale stabilendo giornate, tempi di prelievo, modalità e prescrizioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 567 del 13 aprile 2022 con la quale è stato approvato il “Piano di prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2022/2023”;

Dato atto che, per mero errore materiale, il Settore Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna ha trasmesso, sia per il Pre Parco di Monte Sole che per quello del Corno alle Scale un periodo di prelievo per la caccia di collettiva al cinghiale intercorrente tra il 15 ottobre e il 15 Gennaio;

Considerato che i Regolamenti dell’Attività venatoria dei suddetti Parchi prevedono che la caccia al cinghiale non possa protrarsi oltre il 31 dicembre 2022;

Ritenuto pertanto di stabilire con il presente atto che la caccia collettiva al cinghiale nel Pre Parco di Monte Sole e in quello del Corno alle Scale si possa esercitare a far data dal giorno 6 ottobre fino al 31 dicembre 2022;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021.”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che in base a quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è provveduto alla pubblicazione ivi contemplata, secondo le disposizioni indicate nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;

Dato atto altresì, che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;

Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

Viste, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 recante "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca n. 13814 del 18 luglio 2022, con la quale sono stati affidati ai collaboratori del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca i relativi incarichi non dirigenziali afferenti alle posizioni organizzative;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di rettificare il periodo di prelievo del cinghiale in forma collettiva nei territori del Pre Parco di Monte Sole ricadente nel distretto 8 dell’ATC BO3 e del Pre Parco del Corno alle Scale, ricadente nel distretto 11 del medesimo ATC BO3, individuato erroneamente dalla deliberazione di Giunta regionale n. 567/2022 nel 15 ottobre-15 gennaio, stabilendo che detto periodo intercorra a far data dal 6 ottobre fino al 31 dicembre 2022;

2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

3) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul portale E-R Agricoltura Caccia e Pesca al seguente link https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia.

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