n.121 del 03.06.2015 periodico (Parte Seconda)
DLgs 387/03, L.R.9/99 - Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Procedimento Unico per la realizzazione e l’esercizio di un impianto idroelettrico sul Fiume Secchia, Località Villalunga, Comune di Sassuolo (MO) – Proponente: Idroemilia Srl – Esito del procedimento
La Provincia di Modena, autorità competente, ai sensi della LR. 26/2004, per il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comunica quanto segue. Con la determinazione n. 71 del 20/05/2015, il Funzionario del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, Ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli Enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto; determina:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del Dlgs. 387/03, la Società “Idroemilia Srl”, con sede legale a Castelnuovo R. (MO) inVia Lazio n.15, alla realizzazione e all’esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Fiume Secchia situato a valle del viadotto stradale alla progr. km.20+750 della SP486, località Villalunga, in comune di Sassuolo, in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati tecnici e nel rispetto delle prescrizioni individuati nella D.G.P. n. 231/2014 di conclusione della procedura di VIA (Allegato A);
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende tutti gli atti, i pareri ed i nulla osta necessari all’emanazione dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto in progetto, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003, elencati in premessa;
3. di stabilire che la DGP n. 231/2014 di conclusione della procedura di VIA (Allegato A) è allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che, ai sensi dell’art.19 della LR. n.26/2004, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile, a pena di decadenza dell'atto. Inoltre, il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine;
5. di stabilire che, ai sensi della L.R. 15/2013, i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione (fatta salve eventuali proroghe previste dalla legge); si dovrà comunicare al Comune ed alla Provincia sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione, nonché il nominativo e relativi dati fiscali del Direttore Lavori e dell’impresa cui si intendono affidare i lavori;
6. di stabilire che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Modena, non appena disponibile, copia della qualifica I.A.F.R. attestata dal Gestore dei Servizi Elettrici, anche al fine di poter collaborare all’attività di controllo, di cui all’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 28/2011, delle violazioni relative all’atto in corso di validità, che siano rilevanti anche per l’erogazione degli incentivi. Ai fini del medesimo controllo, la Provincia di Modena comunicherà l’eventuale revoca dell’atto autorizzativo al Gestore Servizi Energetici, per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza;
7. di stabilire che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto titolare dell’autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed al recupero ambientale, a seguito della dismissione dell’impianto, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali e con le prescrizioni individuate nell’atto autorizzativo;
8. di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), l’impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad ENEL Distribuzione Spa e pertanto:
a. rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
b. l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete è automaticamente volturata ad ENEL Distribuzione Spa, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
c. l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art.12 del Dlgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete per la connessione, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.
9. di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
10. di dare atto che alla scadenza della Concessione alla derivazione di acque pubbliche e all'occupazione di suolo demaniale, qualora non siano realizzate varianti al progetto, il rinnovo può essere richiesto direttamente all’Ente/Servizio competente, senza la necessità di avviare nuovamente il procedimento unico;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter comma 8bis della L. 241/90, i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del presente provvedimento.
12.di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad ENEL Distribuzione Spa ed alla Regione Emilia-Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza.
13. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul sito Web della Provincia di Modena e, in estratto, sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
14.di stabilire che il presente atto autorizzativo viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi;
15. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione dell’atto deliberativo all’interessato.
Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione UNICA impianti per la produzione di energia elettrica (<50MW) – Procedimenti conclusi.