n.223 del 21.07.2021 periodico (Parte Seconda)
Applicazione delibera di Giunta regionale n. 638/1997: monitoraggio stabilimenti termali accreditati nella regione Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 23 dicembre 2004 n. 29 “Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e successive modifiche;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 120/2017 di approvazione del “Piano Sociale e Sanitario 2017-2019” e ss.mm.ii.;
Tenuto conto che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, si richiamano:
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" e del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, che prevedono, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;
- la Legge del 24 ottobre 2000 n. 323 “Riordino del settore termale”, che all’art. 3 comma 5 recita “Le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;
- Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.323, sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2921 (Rep. Atti n. 169/CSR del 17 ottobre 2019);
Richiamata la normativa per l’accreditamento degli Stabilimenti termali della Regione Emilia-Romagna:
- propria deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra l’altro provveduto ad approvare le “linee generali per l’accreditamento delle Aziende termali presso le Aziende USL”, ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui alla lettera “A4” (sub1 e sub2) per l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti e il conseguente livello tariffario raggiunto
- Circolare Regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i criteri generali per l’attuazione dell’istituto dell’accreditamento e del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti erogatori – articolo 8, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- propria deliberazione n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto: “Autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti termali dell’Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell’Accordo Stato–Regioni del 23 settembre 2004”;
- propria deliberazione n. 636 del 8 maggio 2006, che ha stabilito, tra l’altro, “gli Stabilimenti termali già accreditati, continuano a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638/1997, anche oltre la data di scadenza di cui al punto 4) della propria deliberazione n. 218/2005, fino all’avvio del processo concernente l’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- propria deliberazione n. 1110/2014 del 14 luglio 2014 avente per oggetto: “Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali ai sensi dell’art.1, comma 796, lettera T) Legge n. 296/2006”;
- propria deliberazione n. 589 del 23 aprile 2018 avente per oggetto: “Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali: Aggiornamento della Delibera di Giunta Regionale n. 1110/2014”, con la quale si stabilisce il passaggio di competenze dalla Giunta regionale alla Direzione Generale “Cura della persona, salute e welfare” relativamente all’adozione di atti di accreditamento delle Aziende termali”.
Preso atto che il punto 6 dell’Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2921 (Rep. Atti n. 169/CSR del 17 ottobre 2019), prevede la revisione dei criteri di accreditamento a livello nazionale con l’istituzione di uno specifico tavolo tecnico;
Considerato che nelle more della definizione dei nuovi requisiti, così come previsto dall’Intesa di cui al punto 1 precedente, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la L.R. n. 22 del 6 novembre 2019 che definisce nuove norme in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, che all’art. 16, introduce un nuovo sistema per il monitoraggio in continuo delle strutture accreditate;
Ritenuto necessario, in analogia con questo disposto all’art.16 soprarichiamato, procedere a un monitoraggio degli stabilimenti termali accreditati in questa Regione al fine di verificare se i requisiti previsti nella propria deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997 sono ancora presenti negli stabilimenti attualmente accreditati, tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall’ultima verifica effettuata; alcuni stabilimenti, infatti, sono stati monitorati solo in fase di primo accreditamento ai sensi della suddetta norma e non successivamente verificati;
Ritenuto necessario, inoltre, in analogia con quanto previsto all’art. 15, comma 5, della L.R. n. 22/2019 in materia di attività di monitoraggio delle strutture accreditate, di stabilire che in caso di esito negativo della verifica effettuata secondo i criteri di cui alla propria deliberazione n. 638/1997, l’accreditamento verrà rinnovato con prescrizione, ovvero con l’obbligo di mettere in atto azioni finalizzate al ripristino delle condizioni necessarie a soddisfare i requisiti di accreditamento, indicando i tempi concessi per la risoluzione dei casi concreti;
Alla luce di quanto sopra previsto si ritiene opportuno, pertanto, procedere a un monitoraggio tramite il gruppo di lavoro competente per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell'accreditamento (determinazione del Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare Sociali n. 1204 del 20/01/2020 e ss.mm.ii.);
Richiamati:
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. ANNI 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D “DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI 2021-2023”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le relative circolari applicative del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017;
- la propria deliberazione n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;
- la propria deliberazione n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di procedere, in analogia a quanto previsto dalla L.R. n. 22 del 6 novembre 2019 che definisce nuove norme in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, a un monitoraggio degli stabilimenti termali accreditati nella Regione Emilia-Romagna, al fine di verificare se i requisiti previsti nella propria deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997 sono ancora presenti negli stabilimenti stessi;
- di stabilire, conseguentemente, che gli stabilimenti accreditati che non hanno mai richiesto ampliamenti e non sono stati quindi oggetto di ulteriori verifiche successivamente al Decreto assessorile del primo accreditamento, siano prioritariamente monitorati;
- di stabilire che il gruppo di lavoro competente per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell'accreditamento (determinazione del Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare Sociali n. 1204 del 20/1/2020 e ss.mm.ii.) proceda alle verifiche di cui ai punti 1 e 2;
- di stabilire che, in caso di esito negativo della verifica effettuata secondo i criteri di cui alla propria deliberazione n. 638/1997 e in analogia con quanto previsto all’ art. 15, c. 5 della L.R. n. 22/2019 in materia di attività di monitoraggio delle strutture accreditate, l’accreditamento verrà rinnovato con prescrizione, ovvero con l’obbligo di mettere in atto azioni finalizzate al ripristino delle condizioni necessarie a soddisfare i requisiti di accreditamento, indicando i tempi concessi per la risoluzione dei casi concreti;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.