n.62 del 25.03.2015 periodico (Parte Seconda)

“Realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini”. Decreto di asservimento per le Ditte che hanno accettato l’indennità nn. A001, A002, A003, A004-1, A004-2, A005, A006-1, A006-2, A007, A008, A009, A010, A015, A016, A017, A018-1, A018-2

Con Decreto Rep. n. 75 del 27/2/2015, (Determinazione Dirigenziale n. 348 del 27/2/2015) è stata imposta servitù coattiva permanente di condotta acquedottistica e di passaggio a favore di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., C.F. e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena 00337870406, delle aree come individuate nell’allegato A, parte integrante del presente estratto occorrenti alla realizzazione dell’opera pubblica: “Realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini” sotto condizione sospensiva che il decreto sia eseguito, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettere f) e h), DPR 8/6/2001 n. 327, mediante l’immissione in possesso nelle aree asservite, con redazione dei verbali di cui all’art. 24 del citato DPR, previa notifica all'interessato, nelle forme e con le modalità previste dalla lettera g) del citato art. 23.

Si precisa che le servitù di condotta acquedottistica, di passaggio e di inedificabilità come individuate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, sono soggette alle specifiche tecniche come di seguito riportate:

“Disciplinare di Servitù di acquedotto”

Art. 1 - A carico del proprietario, successori ed aventi causa, e a favore della Società Romagna Acque S.p.A. di (di seguito detta anche Società), sull'appezzamento di terreno descritto ed evidenziato nel decreto di asservimento e nella planimetria allegata al decreto di asservimento stesso sotto la lettera "A") è costituita la servitù relativa all'esecuzione di uno scavo, all'interramento delle tubazioni trasportanti acqua e di cavidotti contenenti uno o più cavi per trasmissione dati, ed all’esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza necessarie per il perfetto funzionamento nonché alla manutenzione ed esercizio dei suddetti manufatti, come meglio descritto nell'allegato "A" sopra citato.

Tale servitù di acquedotto è costituita da una fascia posta in asse alla tubazione larga complessivamente ml. 4,00, definita “fascia di passaggio”, e da ulteriori due fasce laterali larghe entrambe ml. 2,50 definite “fasce di inedificabilità”.

La “fascia di passaggio” ha quindi lo scopo di garantire, l’accessibilità, liberamente ed in ogni tempo a maestranze e mezzi della Società o del Gestore del Servizio Idrico Integrato o da essi incaricati, lungo l’asse della tubazione, per l’effettuazione di operazioni gestionali o manutentive e/o l’occupazione dei terreni con mezzi e maestranze per l’esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria, di sostituzione, di potenziamento dei manufatti sopra descritti.

La “fascia di inedificabilità” ha lo scopo di garantire, il mantenimento di una fascia di adeguata larghezza, che possa permettere l’occupazione dei terreni con mezzi e maestranze per l’esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria, di sostituzione, di potenziamento dei manufatti sopra descritti.

Il tracciato della servitù, comprensivo di entrambe le fasce, risulta indicato in velatura gialla negli stralci della planimetria allegata al decreto sotto la lettera “A” e a loro vota allegati al decreto di asservimento e di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Le tubazioni, i cavidotti contenenti cavi per trasmissione dati, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie rimarranno di proprietà della Società, che avrà facoltà di rimuoverle in qualunque momento.

Art. 3 - La Società in forza del decreto di asservimento acquisisce il diritto di accedere liberamente ed in ogni tempo, anche successivo alla restituzione in possesso delle aree, all’interno della fascia soggetta a “passaggio” e di mantenere una fascia di adeguata larghezza, che possa permettere l’occupazione dei terreni all’interno delle fasce soggette ad “inedificabilità” per gli scopi di cui all’Art. 1 con il personale ed i mezzi d'opera, propri del Gestore del Servizio Idrico Integrato o da essi incaricati, necessari al fine della sorveglianza, dell'esercizio della manutenzione ordinaria e straordinaria e delle eventuali riparazioni o sostituzioni o potenziamenti, senza che ciò determini un ampliamento della servitù.

Eventuali danni prodotti in occasione di tali interventi saranno interamente a carico della Società e verranno di volta in volta determinati e liquidati alla Ditta proprietaria.

Resteranno invece a carico della Ditta proprietaria i danni prodotti sempre in occasione di tali interventi ad opere, manufatti o trasformazioni di qualsiasi genere eventualmente autorizzate dalla Società a norma del successivo Art. 5.

Art. 4 - La Ditta proprietaria resta obbligata ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto, che possa comportare pericoli o danni per le tubazioni, per i cavidotti contenenti cavi per trasmissione dati, per i manufatti e per ogni altro tipo di apparecchiature; resta inoltre impegnata a non ostacolare il libero passaggio, a non diminuire l'uso e l'esercizio della servitù e, in ogni caso, a non renderla più gravosa.

La Ditta conserva la proprietà dell’area asservita, restando pertanto a proprio carico i tributi e gli oneri gravanti sul fondo.

Art. 5 - La Ditta proprietaria resta obbligata a non costruire nuove opere di qualsiasi genere all’interno dell’area definita “fascia di passaggio” nonché all’interno dell’area definita “fascia di inedificabilità” come descritte all’Art. 1 e quindi a distanza inferiore a ml. 4,50 (quattro virgola cinquanta) dall'asse della tubazione. Sia nell’area definita “fascia di passaggio” che nell’area definita “fascia di inedificabilità”, in deroga al divieto assoluto di cui al comma precedente, qualora La Ditta proprietaria intendesse costruire nell'area sopra indicata, le seguenti opere: canalizzazioni, drenaggi, strade, recinzioni, o opere analoghe, dovrà richiedere preventiva autorizzazione scritta alla Società mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La Società rilasceranno l’autorizzazione, una volta valutata positivamente in linea tecnica la compatibilità delle opere da realizzarsi in deroga da parte del concedente, con le finalità per le quali sono state istituite le servitù di inedificabilità e passaggio, e verificato il fatto che tali opere non rendano in alcun modo più gravosa, l’effettuazione di operazioni gestionali o manutentive o l’esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria, di sostituzione e di potenziamento dei manufatti.

L’autorizzazione conterrà le prescrizioni che la Ditta Proprietaria dovrà osservare nella realizzazione delle opere autorizzande e sarà efficace nel momento in cui accetterà dette prescrizioni mediante sottoscrizione del documento autorizzativo.

Senza espressa autorizzazione scritta della Società, o in caso di suo diniego, non sarà legittimo derogare alla servitù di acquedotto di cui al decreto di asservimento.

Nel caso in cui la Società esegua operazioni di sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni, sostituzioni o potenziamenti, senza che ciò determini un ampliamento della servitù, che arrechino danni o distruzione o richiedano la rimozione dei manufatti, opere o trasformazioni autorizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo, tali opere, manufatti o trasformazioni non verranno ripristinati, né verranno riconosciuti danni per il ripristino alla Ditta Proprietaria da parte della Società.

Art. 6 - La Ditta proprietaria, sull'intera area asservita, potrà eseguire le normali coltivazioni; piantagioni di alberi ad alto fusto così come definiti dall’art. 892 del Codice Civile potranno in ogni caso essere poste solamente all’esterno dell’area definita “fascia di passaggio”.

Art. 7 - La Ditta Proprietaria resta obbligata, in caso di trasferimento del fondo o di parte di esso interessata dalla servitù ad avvertire tempestivamente la Società e a far subentrare l'acquirente in tutti gli obblighi derivanti dal presente atto compresa l’eventuale accettazione delle prescrizioni inerenti ad autorizzazioni in deroga alla fascia di inedificabilità successivamente rilasciate dalle Società, richiamandole nell'atto di trasferimento dell'immobile.

Art. 8 - La Ditta proprietaria non risponderà per i danni che dovessero derivare a terzi dipendenti dalla costruzione e dall'esercizio dell’acquedotto.

Si chiarisce che il progetto è finanziato interamente con fondi propri da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e che la suddetta Società agisce in qualità di promotore dell’asservimento, di cui è beneficiaria.

Si rende noto che le ditte proprietarie catastali, hanno accettato l’indennità di asservimento, come quantificata con le Determinazioni Dirigenziali n. 992/2013 e n. 1828/2013, che è stata, quindi, debitamente corrisposta.

Si precisa che, ai fini della realizzazione dell’opera, non si sono verificati i presupposti per la determinazione urgente dell’indennità provvisoria di asservimento né è stato emanato il decreto di “occupazione d’urgenza”.

Si avvisa che:

- l’esecuzione del presente decreto, ai sensi dell’art. 23, commi 1, lettere f) e h) del DPR 8/6/2001 n. 327, sarà effettuata a cura del Beneficiario dell’asservimento, mediante l'immissione in possesso nelle aree asservite e con redazione del verbale di cui all’art. 24 del suddetto DPR, previa notifica all'interessato, nelle forme e con le modalità previste dalla lettera g) del citato art. 23.

- il presente provvedimento, a cura e spese del Beneficiario dell’asservimento, sarà registrato e trascritto presso i competenti uffici.

- presente Decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del DPR 8/6/2001 n. 327. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi e nei termini di legge, opposizioni contro l'indennità di asservimento entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo, l'indennità di asservimento resta fissa ed invariabile nella misura della somma corrisposta.

- avverso il citato atto può essere proposta impugnativa, ai sensi dell’art. 53 DPR 327/2001, attraverso ricorso giudiziario al TAR Emilia-Romagna ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della notifica.

Il Responsabile U.O.

Francesca Gabellini

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