n.126 del 20.05.2023 (Parte Seconda)

Integrazione dell'Ordinanza n.66/2023: Ulteriori disposizioni in merito allo smaltimento rifiuti

IL PRESIDENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 191 che prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 66 del 18/5/2023;

Ritenuto necessario:

- adottare ulteriori disposizioni ad integrazione della citata ordinanza n. 66/2023 per la gestione dei rifiuti costituiti da acque fangose, limi e terre derivanti dagli eventi meteorici in corso;

- in particolare, dettare disposizioni specifiche in merito alle attività di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta e di cessazione della qualifica di rifiuto delle citate tipologie di rifiuti, di cui rispettivamente agli artt. 183 comma 1, lett. n), e 184-ter del D.Lgs. 152/06 nonché in ordine all’applicazione dell’art. 185, comma 3, del medesimo decreto;

Acquisito il parere di ARPAE quale organo tecnico della Regione in merito alle conseguenze ambientali del presente provvedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1) in via generale e in coerenza con quanto previsto dall’art. 185, comma 3, del D.Lgs. 152/06, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta (cioè delle norme relative alla gestione dei rifiuti) i sedimenti dovuti agli effetti degli eventi in corso provenienti da edifici pubblici e privati da aree allagate, ad esclusione di quelli derivanti da aree produttive qualora gli stessi siano stati a contatto con materiali inquinanti, gestiti nell’immediatezza degli eventi e secondo le modalità ritenute più celeri ed opportune al fine di ripristinare il ritorno all’ordinarie modalità di vita e alla riduzione degli effetti degli stessi in quanto non pericolosi in ragione della loro provenienza; qualora i sedimenti siano convogliati nelle reti fognarie, anche indirettamente attraverso altri corpi idrici (naturali o artificiali) e previo confronto con gli enti competenti per gli stessi, deve essere sentito anche per le vie brevi il gestore del servizio idrico, al fine di non pregiudicare la funzionalità delle reti e degli impianti;

2) fermo restando quanto previsto dall’Ordinanza n. 66 del 18/5/2023, i Comuni o i soggetti da loro individuati sono autorizzati ad effettuare le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di acque fangose, limi e terre derivanti dagli eventi meteorici in corso (a titolo esemplificativo depositati su strade, aree pubbliche, vani interrati di edifici), classificati con il codice EER 20.03.99, presso i punti di raggruppamento da essi individuati che possibilmente devono avere caratteristiche tali da non consentire il contatto diretto tra detti materiali ed il suolo naturale;

3) il Comune, in qualità di detentore del rifiuto di cui al punto 2), è tenuto a comunicare ad ARPAE-SAC territorialmente competente, a Regione e Protezione Civile i siti di raggruppamento individuati;

4) i rifiuti di cui al punto 2), una volta conferiti al punto di raggruppamento, cessano di essere qualificati come tali se:

a) a seguito di una operazione di ispezione visiva ovvero di cernita e separazione è esclusa la presenza di contaminazioni (ad esempio da idrocarburi), nonché di rifiuti estranei (quali ad esempio carta, legno, plastica, metalli e rifiuti pericolosi);

b) presentano le caratteristiche per essere utilizzati per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e di piazzali, copertura di discariche, riempimenti, sistemazioni agrarie, tombamenti di cave e ripristini geomorfologici;

5) a seguito della cessazione della qualifica di rifiuto il materiale è custodito separatamente dagli altri rifiuti in maniera tale da non pregiudicarne il successivo utilizzo;

6) il Comune o il soggetto da lui individuato è autorizzato a destinare i materiali agli utilizzi indicati previa predisposizione di una dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui al punto 4);

7) al fine di mantenere la completa tracciabilità dei rifiuti di cui al punto 2) in tutte le fasi gestionali, e la rendicontabilità dei costi inerenti l’attuazione della presente ordinanza, con particolare riferimento a quelli relativi al raggruppamento, al trasporto, e all’eventuale smaltimento dei rifiuti, il Comune dovrà riportare le opportune informazioni circa i quantitativi di rifiuti conferiti al punto di raggruppamento ed i quantitativi di materiali prodotti e avviati agli utilizzi sopra previsti, dandone comunicazione a Regione ed ARPAE-Direzione Tecnica;

8) di dare atto che, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 4), 5) e 6), i rifiuti di cui al punto 2) dovranno essere gestiti secondo quanto disposto dall’Ordinanza n. 66 del 18/5/2023;

9) ARPAE Emilia-Romagna e le AUSL territorialmente competenti, verificano la presenza della documentazione indicata al punto 6)della presente ordinanza;

10) la presente ordinanza ha efficacia per un periodo pari a sei mesi ed è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, alle Prefetture, ai Comuni, alle Province, ad ARPAE, ad ATERSIR e alla AUSL, nonché ai concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e ai gestori del servizio idrico integrato.

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