n. 147 del 27.10.2010 periodico (Parte Seconda)
Criteri regionali per la determinazione degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi del punto 9.1 della DCR 355/2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione di Consiglio regionale n. 355 dell’8 maggio 2002, recante “Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti”, come modificata dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 208 del 5 febbraio 2009;
Visto in particolare il primo comma del punto 9.1 della predetta deliberazione, secondo cui “ferma restando la necessità di garantire l’apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nei giorni dal lunedì al sabato non festivi, facendo riferimento all’orario settimanale stabilito dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 32/98, la Giunta regionale definisce i criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi dell’art. 50 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, determinano gli orari e i turni di apertura e di chiusura”;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione dei sopra citati criteri, basandosi sui principi della flessibilizzazione degli orari di apertura degli impianti di distribuzione carburanti e della garanzia del servizio a favore dei consumatori, tenendo conto dell’attuale struttura della rete distributiva carburanti nella regione e della percentuale di selfizzazione degli impianti;
Dato atto che ai sensi del punto 11bis della citata DCR n. 355/2002 “dal momento dell’entrata in vigore della deliberazione di Giunta prevista dal primo comma del punto 9.1 del presente atto si intendono abrogati i punti 9.3 (Turni di riposo), 9.4 (Esenzioni), 9.5 (Servizio notturno) e 9.6 (Ferie)”;
Sentite le rappresentanze delle associazioni più rappresentative a livello nazionale e locale dei titolari delle autorizzazioni e dei gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti negli incontri del 5 agosto 2009, del 22 settembre 2009 e del 6 settembre 2010;
Vista la proposta elaborata dal Servizio Programmazione della distribuzione commerciale;
Richiamata la propria deliberazione n. 2416/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare i criteri regionali per la determinazione degli orari e dei turni di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, ai sensi del punto 11bis della DCR n. 355/2002, modificata dalla deliberazione Assembleare n. 208/2009, dal momento dell’entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogati i punti 9.3 (Turni di riposo), 9.4 (Esenzioni), 9.5 (Servizio notturno) e 9.6 (Ferie) della citata DCR n. 355/2002;
- di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Criteri regionali per la determinazione degli orari e dei turni di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti
Orari di apertura
1. L’orario di apertura, con presenza del gestore, degli impianti stradali di distribuzione carburanti è di cinquantadue ore, dal lunedì alla domenica. I Comuni, sentite le Associazioni rappresentative dei gestori, dei titolari degli impianti e dei consumatori, possono consentire l’apertura degli impianti fino a sessanta ore settimanali.
2. Nel rispetto dell’orario previsto al comma 1, i gestori determinano il proprio orario di apertura ottemperando ai seguenti criteri:
a) apertura non prima delle ore 5,00;
b) chiusura non dopo le ore 22,00, fatta salva la possibilità di richiedere il servizio notturno;
c) possibilità di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato;
d) possibilità di chiusura domenicale e festiva, per tutto o per parte dell’orario giornaliero;
e) le fasce di apertura devono essere garantite dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato non festivi, fatta salva l’eventuale mezza giornata di chiusura di cui alla lettera c).
3. I gestori comunicano gli orari e le giornate di apertura al Comune dove ha sede l’impianto gestito. Fatte salve comprovate esigenze riconosciute dal Comune, gli orari e le giornate di apertura non possono essere modificati entro tre mesi dall’ultima comunicazione.
Turni di riposo
1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantita l’attività degli impianti almeno nella misura del venti per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, al cinquanta per cento. Nel calcolo delle percentuali si tiene conto anche degli impianti attivi in modalità self-service pre-pagamento.
2. I Comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che non può essere effettuato contemporaneamente da un numero di impianti superiore al cinquanta per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre il limite di apertura fino al venticinque per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all’utenza. La effettuazione della turnazione è a scelta del gestore.
3. Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale in ottemperanza alla turnazione stabilita dal Comune per raggiungere la percentuale di impianti attivi di cui al comma 1 possono sospendere l’attività nell’intera giornata del lunedì; se questo è festivo l’attività può essere sospesa nel primo giorno feriale successivo. Qualora il gestore decida di non sospendere l’attività dopo l’apertura domenicale per turnazione stabilita dal Comune, le ore domenicali di apertura non si computano nell’orario settimanale. Su richiesta degli interessati, i Comuni possono escludere dai turni di apertura domenicale e festiva gli impianti posti in aree prive di traffico significativo in tali giornate.
4. Gli impianti di utilità pubblica, se dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, possono usufruire di una turnazione di apertura al venticinque per cento.
5. I Comuni limitrofi aventi uno o due impianti attivi e funzionanti possono, al fine di ottimizzare il servizio all’utenza motorizzata, in accordo tra loro, concertare con le organizzazioni petrolifere e le associazioni dei gestori i turni di riposo per il raggiungimento delle percentuali minime di apertura di cui al comma 1.
Esenzioni
1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti. Gli impianti multiprodotto con prevalenza di erogatori di metano o GPL o entrambi sono esonerati dal rispetto dei turni e degli orari di chiusura indicati nel presente atto.
2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell’impianto. Il servizio, durante l’orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore.
4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal precedente articolo.
5. Le attività di cui all’art. 2, comma 2-bis del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie. I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) seguono gli orari degli impianti cui afferiscono, fatta salva la possibilità di apertura nell’intervallo che può intercorrere tra l’orario antimeridiano e quello pomeridiano.
6. I Comuni possono autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni nei seguenti casi:
- per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;
- per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l’isolamento di parti del territorio comunale.
Servizio notturno
1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22 fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al servizio notturno i Comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell’organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l’orario di apertura.
Ferie
1. I Comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i titolari delle autorizzazioni, autorizzano la sospensione dell’attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.
2. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l’apertura di almeno il venti per cento degli impianti in modo da assicurare il servizio all’utenza motorizzata nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.
3. Nel caso in cui al Comune venga proposto dalle organizzazioni di categoria dei gestori e dagli organismi di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni un piano che preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie, le domande dei gestori medesimi devono essere prodotte soltanto se siano previsti periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta di piano.
4. Su domanda del gestore, d’intesa col titolare dell’autorizzazione, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell’attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi).
Norma finale
Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio del commercio, la Regione compie rilevazioni sull’evoluzione della rete di distribuzione carburanti, sull’andamento dei consumi e sulla soddisfazione dei consumatori, anche per quanto attiene agli orari di apertura degli impianti di distribuzione carburanti. La Regione riferisce annualmente sull’esito delle rilevazioni alle Associazioni rappresentative dei gestori, dei titolari degli impianti e dei consumatori.