n.136 del 22.05.2013 periodico (Parte Seconda)

Parere in merito al "Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - P.A.I. Progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione". Adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, con deliberazioni n. 122 del 18/07/2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
  • la Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
  • il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”, come convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che:

  • l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 istituisce le Autorità di bacino distrettuale; lo stesso articolo al comma 3 dispone la soppressione delle Autorità di bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, a far data dal 30 aprile 2006 e l’esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale; al comma 2 dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
  • l’art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 dispone la proroga delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989, fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., di cui al comma 2 del sopracitato art. 63; al comma 11 mantiene validità ed efficacia di provvedimenti ed atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175 del medesimo D.Lgs.;
  • l’art. 68 del D.Lgs. 152/2006, relativo alle procedure di adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell’art. 67 del medesimo decreto legislativo, dispone, al comma 1, che tali progetti di piano sono adottati con le modalità di cui all’art. 66 del medesimo D.Lgs. 152/2006;
  • l’art. 66 del D.Lgs. 152/2006 fa riferimento agli organi delle Autorità di Distretto di cui all’art. 63 del medesimo Decreto legislativo, non ancora istituite;
  • l’art. 3 della L.R. 9/2008 dispone, al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell’attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
  • l’art. 2 del D.L. 208/2008, convertito dalla L. 13/2009, fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006;

Visti pertanto:

  • l’art. 14 della L. 18 maggio 1989, n. 183, che individua i bacini di rilievo nazionale, tra i quali il Tevere;
  • il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’Autorità di bacino del fiume Tevere”;
  • il DPCM 10 novembre 2006, recante “Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - P.A.I.”;

Premesso che l’Autorità di bacino del fiume Tevere:

  • con deliberazione n. 122 del 18/07/2012 del Comitato Istituzionale ha adottato il “Progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione - adozione misure di salvaguardia” del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - P.A.I. (di seguito denominato Progetto di variante);
  • ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, con lettera prot. n. 3620 del 16/10/2012, il Progetto di variante per gli adempimenti di cui all'art. 18 della L. 183/1989;
  • nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 242 del 16 ottobre 2012 ha dato notizia dell'avvenuta adozione del Progetto di variante e ha reso noto che gli atti ad esso relativi erano depositati per la consultazione a decorrere dal 15/11/2012 presso le sedi delle Amministrazioni competenti tra cui l’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile della Regione Emilia-Romagna e il Servizio Ambiente e Tutela del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Constatato che il Progetto di variante è costituito come unico elaborato dal testo novellato dell’art. 43 delle Norme del P.A.I.;

Dato atto che:

  • la documentazione del Progetto di variante è stata depositata presso il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna per essere sottoposta a consultazione a partire dal 15/11/2012;
  • non è stata avanzata alcuna richiesta di consultazione e non sono pervenute osservazioni alla Regione Emilia-Romagna;
  • il Direttore generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa ha convocato, con nota prot. NP.2013.1558 del 8/2/2013, le Direzioni Programmazione territoriale e negoziata, Intese, nonché i propri Servizi direttamente interessati, per illustrare il Progetto di variante ed acquisire le valutazioni di rispettiva competenza necessarie alla formazione del parere regionale da proporre alla Conferenza programmatica, di cui all’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito dalla L. 365/2000;
  • l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, con nota prot n. PG.2013.40951 del 14/2/2013, ha convocato la Conferenza programmatica, come previsto dal comma 3 dell’art. 1-bis del D.L. 279/2000 convertito dalla L. 365/2000;
  • il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ha effettuato l’istruttoria del Progetto di variante ed ha predisposto il parere istruttorio regionale presentato nella suddetta Conferenza programmatica; tale parere, recante “Parere in merito al “Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 - per l’assetto idrogeologico – P.A.I. progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione” adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazioni n. 122 del 18/07/2012”, in seguito denominato Parere istruttorio regionale, è riportato nell’Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  • il Parere istruttorio regionale è stato inviato anticipatamente agli Enti convocati in Conferenza e l’Autorità di Bacino del fiume Tevere, con nota prot. n. 850 del 1/3/2013, ha espresso condivisione sugli emendamenti al comma 5 quater dell’art. 43 delle Norme del P.A.I. proposti in tale parere;
  • la Conferenza programmatica si è svolta in data 4/03/2013, il verbale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è riportato nell’Allegato B;

Rilevato che il Progetto di variante consiste esclusivamente nella revisione del comma 5 dell’articolo 43 delle Norme del P.A.I., che è stato sostituito da nove nuovi commi numerati dal 5 al 5 octies;

Considerato che il Progetto di variante si inserisce adeguatamente nel percorso tracciato dal P.A.I. aggiornandone e integrandone il quadro conoscitivo e i contenuti, sulla base di adeguati e specifici nuovi rilievi, studi ed analisi;

Preso atto che la Conferenza programmatica, come risulta dal verbale (Allegato B), ha condiviso il Parere istruttorio regionale (Allegato A) ed ha espresso parere favorevole sul Progetto di variante;

Ritenuto:

  • necessario trasmettere il Parere istruttorio regionale (Allegato A) e il verbale della Conferenza programmatica (Allegato B) all’Autorità di Bacino del Fiume Tevere per il proseguimento dell’iter di approvazione del Progetto di variante, così come previsto dalla L. 183/1989;
  • opportuno proporre all’Autorità di bacino di correggere il testo del comma 5 quater dell’art. 43 delle Norme del P.A.I. al fine di migliorarne la chiarezza, in base a quanto indicato nel Parere istruttorio regionale approvato dalla Conferenza programmatica;

Richiamate:

  • la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 avente ad oggetto "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007";
  • la propria deliberazione n. 2060 del 20 dicembre 2010 concernente “Rinnovo incarichi a direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, Paola Gazzolo,

A voti unanimi e palesi

delibera:

di prendere atto della Conferenza programmatica tenutasi il 4/3/2013, il cui verbale è riportato nell’Allegato B alla presente deliberazione, e di trasmettere all’Autorità di bacino del fiume Tevere il “Parere in merito al “Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 - per l’assetto idrogeologico - P.A.I. progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione” adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazioni n. 122 del 18/7/2012”, di cui all’Allegato A;

  1. di precisare che i citati Allegati A e B sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di inviare copia del presente atto deliberativo, completo di tutti gli allegati, all’Autorità di bacino del fiume Tevere, per gli adempimenti di competenza;
  3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

 ALLEGATO A

4 marzo 2013

sala riunioni piano zero, stanza n. 3

Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica

Regione Emilia-Romagna - Via della Fiera 8 - BOLOGNA

  Conferenza programmatica

  Parere in merito al “Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico - P.A.I. - progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione - adozione misure di salvaguardia”. Adottato con adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere deliberazione n. 122 del 18/7/2012

Premessa

Il “Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - P.A.I.”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 114 del 5/04/2006, è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM 10 novembre 2006.

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino, con deliberazione n. 122 del 18/07/2012, ha adottato il “Progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione - adozione misure di salvaguardia - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - P.A.I.”, di seguito denominato Progetto di variante.

L’iter di adozione e di approvazione del suddetto Progetto di variante deve essere inquadrato nel contesto normativo di riferimento attualmente vigente rappresentato da:

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale”;
  • Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
  • decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, come convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Il D.Lgs. 152/2006, all’art. 63:

  • istituisce le Autorità di bacino distrettuale (comma 1);
  • sopprime le Autorità di bacino previste dalla L. 183/1989, a far data dal 30 aprile 2006, e dispone l’esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale (comma 3);
  • dispone l’emanazione di un D.P.C.M. per il trasferimento delle funzioni e per la regolamentazione del periodo transitorio (commi 2 e 3).

Il comma 2-bis dell’art. 170 del medesimo decreto, così come modificato dall’art. 1 del D.L. 208/2008, dispone la proroga delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989, fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., di cui al comma 2 del sopracitato art. 63. Il comma 11 dello stesso articolo dispone la validità ed l’efficacia di provvedimenti ed atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175 del medesimo D.Lgs, fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Il comma 1 dell’art. 68 del D.Lgs. 152/2006, relativo alle procedure di adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell’art. 67 del medesimo decreto legislativo, dispone che tali progetti di piano siano adottati con le modalità di cui all’art. 66 del medesimo D.Lgs. 152/2006. Tale art. 66 fa riferimento agli organi delle Autorità di Distretto di cui all’art. 63 del medesimo decreto legislativo, non ancora istituite.

L’art. 3 della L.R. 9/2008 dispone, al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell’attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

L’art. 2 del D.L. 208/2008 fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006.

Pertanto la Regione, considerato che il D.P.C.M. di cui al comma 2-bis dell’art. 170 del D.Lgs. 152/2006 non è stato ancora emanato, sulla base della normativa sopracitata, ritiene di sottoporre il Progetto di variante all’esame della Conferenza programmatica seguendo le procedure previste dalle LL. 183/1989 e 365/2000.

Procedure relative al parere regionale sul Progetto di variante

Dell’adozione del Progetto di variante è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 242 del 16 ottobre 2012.

Con lettera prot. n. 3620 del 16/10/2012 a firma del dirigente dell’Ufficio di Segreteria Giuridico-Amministrativa dell’Autorità di bacino è stata comunicata alla Regione Emilia-Romagna l’adozione del Progetto di variante e ne è stata trasmessa la documentazione relativa, consistente nella deliberazione n. 122 del 18/07/2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino e del testo novellato dell’art. 43 delle Norme Tecniche di attuazione del P.A.I..

La documentazione del Progetto di variante è stata depositata presso il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna per essere sottoposta a consultazione e ad eventuali osservazioni a partire dal 15/11/2012.

Nel periodo di deposito, non sono state effettuate consultazioni del Progetto di variante e nei successivi 45 giorni non sono pervenute osservazioni alla Regione.

In riferimento al comma 3 dell’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito in L. 365/2000, ripreso dal comma 3 dell’art. 68 del D.Lgs. 152/2006, la Regione ha indetto l’odierna Conferenza programmatica.

Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica la Regione ha predisposto il presente Parere istruttorio che viene proposto alla discussione della Conferenza.

La Giunta regionale si esprimerà, attraverso una specifica deliberazione, sul Progetto di variante, prendendo atto delle risultanze della Conferenza programmatica e del parere espresso dalla stessa.

Contenuti del Progetto di variante

Il Progetto di variante consiste esclusivamente nella revisione del comma 5 dell’articolo 43 delle Norme del P.A.I..

È costituito quindi come unico elaborato dal testo novellato dell’art. 43 delle Norme, che viene qui di seguito riportato integralmente (con evidenziato il testo dei nuovi commi dal 5 al 5 octies):

Art. 43. Vigilanza monitoraggio ed aggiornamento del piano

1 Ai sensi dell’art. 12 della L. 183/1989 e della successiva disciplina vigente, l’Autorità di Bacino vigila sull’attuazione del P.A.I..

2 L’Autorità di Bacino entro 12 mesi dall’entrata in vigore del P.A.I., in collaborazione con le regioni interessate e gli altri soggetti competenti in materia, avvia studi per estendere gli accertamenti alle nuove condizioni di rischio ed alla conseguente individuazione di ulteriori misure di tutela anche in relazione alle aree interessate dal reticolo minore.

3 A tal fine l’Autorità di Bacino promuove in collaborazione con le regioni interessate, la formazione di esperti in materia di rischio idrogeologico e la costituzione sul territorio del bacino di uffici specializzati alla rilevazione ed allo studio dei fenomeni idrogeologici.

4 L’Autorità di Bacino promuove attraverso le Regioni il coordinamento tra gli enti preposti al servizio di polizia idraulica e di piena al fine di garantire un indirizzo uniforme a scala di bacino.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, possono essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di pericolosità contemplate dal PAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi:

a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosità;

b) modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfondimenti e/ o aggiornamenti del quadro conoscitivo.

5 bis. L’amministrazione regionale rivolge apposita istanza all’Autorità di bacino, volta alla modifica di cui al precedente comma, che successivamente è sottoposta al parere del Comitato Tecnico, al fine dell’elaborazione della proposta di modifica.

5 ter. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo l’istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all’Autorità di bacino, sulla base del certificato di collaudo dell'opera ovvero degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo congiuntamente al parere dell’autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico, ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione.

5 quater. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo l’istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all’Autorità di bacino, sulla base del certificato di collaudo dell'opera ovvero degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio o alla perimetrazione di nuove aree a rischio o fasce di pericolosità.

5 quinquies. Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l’avviso relativo alla proposta di modifica, elaborata dal Comitato Tecnico, è pubblicato nel sito web dell’Autorità di bacino. Del medesimo è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione territorialmente interessata. La documentazione relativa è disponibile per la consultazione per giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione nel bollettino Ufficiale regionale, presso la sede dell’Autorità di bacino ed è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente interessati.

5 sexies. Entro il suddetto termine possono essere presentate eventuali osservazioni all’Autorità di bacino.

5 septies. La proposta definitiva di modifica, tenuto conto e valutate le osservazioni pervenute, è elaborata dal Comitato Tecnico ed è disposta con decreto del Segretario Generale.

5 octies. Il decreto è pubblicato nelle forme previste dal comma 5 quinquies del presente articolo e costituisce immediata variante di piano con gli effetti previsti dall’art. 4 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Le modifiche disposte con decreto del Segretario Generale sono successivamente recepite tramite le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino [1].

6 I comuni, ai fini del avvio dell’iter relativo all’aggiornamento del Piano, nel caso previsto dall’art.10 comma 3, trasmettono gli elaborati relativi alle nuove condizioni di rischio.alle Regioni per il successivo inoltro all’ Autorità di Bacino

7 Per l’aggiornamento del P.A.I. restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino.

8 Al di fuori delle ipotesi previste al comma 5 e 6 del presente articolo o di altre fattispecie emergenziali, il P.A.I. è aggiornato, di norma, almeno ogni cinque anni. A tal fine, le regioni interessate presentano all’Autorità di bacino le richieste di aggiornamento documentate da studi realizzati secondo le procedure individuate negli allegati tecnici del PAI “Procedura di individuazione, delimitazione valutazione elle situazioni di rischio da frana” e “ Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio”

9. Ai fini del monitoraggio degli effetti della pianificazione ai sensi dell’art 2 della 183/1989 i progetti delle opere di messa in sicurezza realizzate nelle aree a rischio cosi’ come individuate dal PAI contengono anche una valutazione sintetica della riduzione del livello di rischio preesistente. A tal fine dovranno essere esplicitati gli effetti per la diminuzione del livello di rischio attraverso le seguenti principali analisi idrauliche o geomorfologiche:

a) Settore idraulico

- diminuzione dei tempi di ritorno

- diminuzione dei tiranti idrici

- diminuzione della velocità idrica

- vulnerabilità dei manufatti esposti a rischio

b) Settore geomorfologico

- caratterizzazione geotecnica dei materiali coinvolti.

- tipologia del movimento di massa

- superfici e volumi interessati dal fenomeno

- stato e distribuzione del movimento franoso

- caratteristiche principali del corpo di frana interessato (corona, scarpate, superfici di rottura, corpo principale)

- cause dei movimenti e dei fattori di attivazione del fenomeno

- valutazione dei livelli di sicurezza nelle condizioni di sovraccarico

 L’art. 43 delle Norme del P.A.I. regola la vigilanza, il monitoraggio e l’aggiornamento del piano.

In particolare, per quanto riguarda la fattispecie dell’aggiornamento, i commi 7 e 8 dell’art. 43 prevedono rispettivamente che ai fini dell’aggiornamento restano ferme le procedure previste dalla disciplina vigente in materia di formazione dei piani stralcio di bacino e che, al di fuori delle ipotesi previste al comma 5 e 6 dell’articolo in questione o di altre fattispecie emergenziali, il P.A.I. è aggiornato, di norma, almeno ogni cinque anni regolandone la relativa procedura in punto di richiesta di aggiornamento da parte delle regioni.

La disposizione specifica prevista dal comma 5 dell’art. 43, regola il solo caso di procedere, tramite decreto del segretario generale, a deperimetrare aree a seguito di realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, approfondimento e/o aggiornamento di studi.

Il Progetto di variante, sulla base di quanto già disposto dal comma 5, permette di effettuare varianti sostanziali al piano tramite una procedura speditiva con un decreto del Segretario Generale, che garantisce anche adeguate forme di pubblicità, nei casi in cui emergano situazioni che richiedono, in via urgente, l’inserimento nel P.A.I. di nuove aree in parti del territorio precedentemente non perimetrate.

In sintesi, la modifica dell’art. 43 consiste nella sostituzione del comma 5 che nel suo contenuto novellato riporta i seguenti elementi di novità:

  • previsione della possibilità di modificazione e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfondimenti del quadro conoscitivo, da eseguirsi sempre con la già praticata procedura speditiva del decreto del segretario generale;
  • conseguente diversificazione del processo istruttorio secondo i differenti casi di deperimetrazione o di introduzione di nuove aree a rischio;
  • previsione, a differenza dell’attuale regolamentazione, di adeguati processi di pubblicità della proposta di modificazione, con un doppio passaggio provvedimentale (proposta di modifica e variante definitiva) nonché istruttorio da parte del Comitato Tecnico, con la previsione di adeguate forme di conoscenza al pubblico secondo lo schema previsto dalla normativa per l’adozione dei piani di bacino seppur con tempi ridotti.

L’art. 2 della delibera n. 122/2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino, che adotta il Progetto di variante, dispone anche l’adozione della misura di salvaguardia, in conformità di quanto previsto dal comma 6 bis dell’art. 17 della legge 183/1989. L’adozione di tale misura, anticipatoria ai fini degli effetti applicativi della variante di piano proposta, è utile specialmente nel caso fosse necessario modificare e/o introdurre nuove aree a rischio o fasce di pericolosità, a seguito di approfondimenti del quadro conoscitivo, sì da fronteggiare prontamente eventuali situazioni emergenziali causate dall’evoluzione delle situazioni a rischio.

Valutazioni sul Progetto di variante e proposte di modifica

La Regione esprime condivisione sul Progetto di variante in quanto si inserisce adeguatamente nel percorso tracciato dal P.A.I. e ne rende più efficace l’apparato normativo, individuando una procedura più rapida per l’introduzione o la modifica di aree a rischio o fasce di pericolosità, garantendo adeguate forme di pubblicità.

Si ritiene tuttavia opportuno suggerire le seguenti correzioni nel testo del comma 5 quater al fine di migliorarne la chiarezza:

  • eliminare le parole “del certificato di collaudo dell'opera ovvero” dopo le parolesulla base”, perché nei casi previsti dalla lettera b) la modifica e/o l’introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità avviene a seguito di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo e non a seguito di realizzazione di opere;
  • aggiungere la frase “congiuntamente al parere dell’autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico” dopo le parole “quadro conoscitivo”, perché opportuno e coerente con i disposti del precedente comma 5 ter.

A seguito delle suddette correzioni il testo del comma 5 quater risulta così formulato:

5 quater. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo l’istanza è trasmessa dalle Regioni competenti all’Autorità di bacino, sulla base degli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo congiuntamente al parere dell’autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico, ed è corredata dalla documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio o alla perimetrazione di nuove aree a rischio o fasce di pericolosità.”.

[1] (Comma 5 vecchio testo) In caso di avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimento e/o aggiornamenti di studi, sono trasmesse da parte delle Regioni competenti all’Autorità di Bacino le richieste, corredate della documentazione relativa, finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone gia’ soggette a rischio ed alla loro eventuale declassificazione. Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Tevere, su parere del Comitato Tecnico, sulla base del certificato di collaudo dell'opera e del parere dell’autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico, così come individuata dalle singole regioni nell’ambito del riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa suolo, emana apposito decreto, ai sensi della Delibera del Comitato Istituzionale n. 99 del 18 dicembre 2001, con il quale viene riperimetrata o riclassificata l’area a rischio oggetto dell’intervento di messa in sicurezza o di studio; tale decreto costituisce aggiornamento del Piano

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ALLEGATO B

CONFERENZA PROGRAMMATICA

“Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico P.A.I. - progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione - adozione misure di salvaguardia”. Adottato con deliberazione n. 122 del 18/7/2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere

Verbale della Conferenza programmatica, ai sensi al comma 4 dell’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito con L. 365/2000

svoltasi il 5/03/2013 presso la sala riunioni piano zero, stanza n. 3, del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica

Regione Emilia-Romagna - Via della Fiera 8 - BOLOGNA.

Sono presenti in rappresentanza dell’Ente di appartenenza:

Guido Guidi

Sindaco del Comune di Verghereto (FC)

Franco Ghiselli

Regione Emilia-Romagna - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica

Stefano Quagliere

Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Pianificazione Territoriale

La Conferenza programmatica, convocata dall’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, con nota prot n. PG.2013.0040951 del 14/2/2013, ha come oggetto il Parere, ai sensi al comma 4 dell’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito con L. 365/2000, in merito al “Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico P.A.I. - progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione - adozione misure di salvaguardia”, adottato con deliberazione n. 122 del 18/07/2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere.

La riunione è presieduta dal dott. Franco Ghiselli, delegato a rappresentare la Regione dall’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione civile, Paola Gazzolo, che dichiara aperti i lavori alle ore 11.30.

Ghiselli spiega sinteticamente ai presenti l’iter di adozione e approvazione del Progetto di variante e il contesto normativo nel quale deve essere inquadrato. Passa quindi ad illustrare i contenuti del Progetto di variante, che riguardano la modifica del comma 5 dell’art. 43 delle Norme del PAI. Infine espone il parere istruttorio regionale che è sostanzialmente favorevole, anche se la Regione ritiene opportuno suggerire alcune correzioni nel testo del comma 5 quater al fine di migliorarne la chiarezza.

Tutto quanto esposto da Ghiselli è adeguatamente illustrato nel Parere istruttorio regionale riportato nell’Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale, di cui il presente verbale costituisce l’Allegato B.

Ghiselli dà conto anche del fatto che il Parere istruttorio regionale è stato inviato anticipatamente agli Enti convocati nell’odierna conferenza. L’Autorità di Bacino del fiume Tevere, con nota prot. n. 850 del 1/03/2013, ha espresso condivisione sugli emendamenti al comma 5 quater proposti dalla Regione.

Ghiselli passa ora la parola ai rappresentanti degli altri Enti partecipanti.

Il Sindaco del Comune di Verghereto condivide il parere regionale ed anche il dott. Quagliere esprime condivisione a nome della Provincia di Forlì-Cesena.

Ghiselli chiude i lavori della Conferenza alle ore 12.15.

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