n.232 del 26.08.2026 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "Realizzazione di tre impianti fotovoltaici a terra (di cui uno agrivoltaico) nel comune di Parma" localizzato nel comune di Parma (PR), proposto dalla ditta CEC srl

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Realizzazione di tre impianti fotovoltaici a terra (di cui uno agrivoltaico) nel Comune di Parma” localizzato in comune di Parma proposto da CEC srl sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. al fine di garantire puntualmente la non significatività degli impatti elettromagnetici, provvedere nell’ambito della progettualità definitiva/esecutiva al riposizionamento della cabina elettrica dell’impianto 1 (collocato a nord ovest). Tale spostamento dovrà, a titolo cautelativo, incrementare la distanza tra la cabina elettrica di progetto e l’abitazione più vicina di almeno ulteriori 10 m rispetto a quella prevista nel progetto proposto; a seguito di tale spostamento dovrà comunque essere verificato in base alle caratteristiche definitive dei dispositivi, che sia le abitazioni più prossime che le loro pertinenze, compreso il verde privato, non ricadano nella Fascia di Rispetto-Distanza di Prima Approssimazione (DPA) dalla cabina di progetto. Tali verifiche andranno fornite entro 90 giorni dal rilascio del Provvedimento di screening e comunque preliminarmente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione energetica ai sensi del D.lgs. 190/2024;

2. presentare, in sede di Autorizzazione Unica energetica ai sensi del D.lgs. 190/2024, una proposta di monitoraggio dell’impatto dell’impianto sul microclima in conformità alle linee guida ARPAV ("Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT") e secondo quanto proposto dal progetto, Ante Operam (eseguita pre-cantiere da maggio a settembre) e Post Operam (per il medesimo intervallo, ad opera realizzata);

3. in fase di autorizzazione unica dovrà essere presentata una proposta di monitoraggio delle caratteristiche di qualità biologica e fertilità del suolo nelle fasi di ante-operam, corso-d’opera e post-operam per monitorare la bulk density (densità apparente del suolo), l’umidità e le proprietà agronomiche, mediante l’adozione di appositi indici (ad es. l’Indice di Qualità Biologica del Suolo - QBS), in relazione a tutta l'area interessata dall’intervento e lungo tutto il ciclo di vita dell’impianto;

4. presentazione del Piano di manutenzione della siepe perimetrale di progetto in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione energetica ai sensi del D.lgs. 190/2024, che deve essere esteso all’intero ciclo di vita dell’impianto, deve comprendere la valutazione del sistema di irrigazione e l’individuazione di risorse idriche di approvvigionamento certe dalle quali effettuare i prelievi. Il previsto sistema di irrigazione deve evitare lo spreco di acqua e garantire la tutela degli acquiferi. Infine l’altezza della siepe perimetrale, che in fase di piantumazione dovrebbe risultare preferibilmente non inferiore a 1,5 m, dovrà permettere la schermatura dell’impianto, compatibilmente con le esigenze agronomiche e fotovoltaiche;

5. consegnare a corredo dell’istanza di autorizzazione ex D.lgs. 190/2024 un cronoprogramma dei lavori rimodulato, che dia la priorità alla messa a dimora delle siepi perimetrali rispetto alle altre lavorazioni, al fine di anticipare ed ottimizzare i lori effetti positivi sotto gli aspetti ecologico, visivo e paesaggistico;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1, dovrà essere effettuata da Arpae Parma, punti 2 e 3 dalla Regione Emilia-Romagna, punti 4 e 5 dal Comune di Parma;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Parma e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente CEC srl, al Comune di Parma, alla Provincia di Parma, all'AUSL Distretto di Parma Servizi SIP e SPSAL, all'ARPAE di Parma, al Consorzio della Bonifica Parmense, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6829);

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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