n.293 del 13.10.2021 periodico (Parte Seconda)

D.G.R. 1682/2014 e Reg. (UE) 1151/2012. Parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della Dop Colline di Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, VALTIERO MAZZOTTI

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);

- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014, adottato dalla Commissione il 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, adottato dalla Commissione il 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- il DM 14 ottobre 2013, prot. n. 12511, pubblicato il 25 ottobre 2013 sul n. 251 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1682, del 27 ottobre 2014, avente per oggetto "Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di Dop, Igp e Stg relative a prodotti ottenuti nel territorio della regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale", che ha sostituito la deliberazione 1273/1997;

Acquisita agli atti:

- al prot. n. 0698070.E del 2 agosto 2021, la proposta di modifica del disciplinare della Dop Colline di Romagna, inoltrata dalla Organizzazione di produttori ARPO, con sede a Rimini in via XXIII Settembre 1845, n. 112/a;

Considerato che le modifiche proposte riguardano:

- le caratteristiche di coltivazione (art. 4):

  • eliminazione della data iniziale di raccolta delle olive, che viene legata all’andamento stagionale e quindi all’inizio dell’invaiatura;

- le caratteristiche al consumo (art. 6):

  • abbassamento dell’acidità totale massima, espressa in acido oleico, non eccedente grammi 0,4 per 100 grammi di olio;
  • adeguamento alla normativa COI vigente relativamente all’analisi sensoriale;

- alcuni adeguamenti alla normativa vigente del Disciplinare di produzione riguardo ai controlli e alla prova dell’origine (articoli 8 e 9);

Considerato inoltre che il giorno 18 agosto 2021 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 256 (parte seconda) il Comunicato del Responsabile del Servizio Innovazione, Qualità, Promozione e Internazionalizzazione del sistema agroalimentare relativa alla “Modifica del disciplinare Colline di Romagna” e nei trenta giorni successivi non sono pervenute osservazioni;

Acquisito agli atti al prot. n. 889594.I del 22 settembre 2021 apposito verbale tecnico le cui risultanze sono relative all’istruttoria della proposta sopra menzionata;

Considerato che la richiesta di registrazione risulta completa e conforme alle disposizioni del Regolamento 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione 1682/2014;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di registrazione sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare;

Dato atto che:

- ai sensi della lettera C e del punto 7 della lettera B dell’allegato alla citata deliberazione 1682/2014, spetta al Responsabile del Servizio competente l'espressione del parere sulle proposte di modifica del disciplinare pervenute;

- ai sensi del punto 8 della lettera B dell’allegato alla citata deliberazione 1682/2014 tale parere viene espresso con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di registrazione;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- presenza di eventuali interessi contrapposti;

- eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP;

Considerato che, in coerenza con quanto riportato dal citato verbale:

- la validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare è sottolineata dall’adeguamento del disciplinare alla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda le modalità di valutazione sensoriale;

- la coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari deriva dal suddetto adeguamento del disciplinare, nonché dall’inserimento di modifiche finalizzate al miglioramento qualitativo del prodotto tramite l’abbassamento del parametro dell’acidità, nonché dall’espressione di parere tecnico positivo da parte del competente Servizio regionale;

- la mancanza di osservazioni scaturite in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna suggerisce l'assenza di espliciti interessi contrapposti;

- riguardo agli ulteriori aspetti rilevanti per ottenere la modifica del disciplinare della Dop, si segnala la necessità di indicare all’articolo 1 il riferimento al Regolamento (UE) 1151/2012 in sostituzione del Regolamento (CE) 2081/92;

Considerato pertanto che, con riferimento agli aspetti sopraindicati, si ritiene di esprimere parere positivo in merito alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Colline di Romagna;

Visti, inoltre:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di accesso civico e di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28/01/2021 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2021– 2023”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” nonché le relative note applicative prot. PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/779385 del 21/12/2017;

- la determinazione n. 3191 del 9 marzo 2018 recante “Individuazione dei Responsabili di procedimento nell'ambito del Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agroalimentare della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca”, successivamente integrata con determinazione n. 16640 del 17 ottobre 2018;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Atteso che il sottoscritto, ai sensi della citata deliberazione di Giunta n. 2416/2008 “Parte Generale”, Sezione 3, paragrafo 3.3, punto 59, svolge attualmente le funzioni di Responsabile del Servizio Innovazione, Qualità, Internazionalizzazione del sistema agro-alimentare, temporaneamente privo di titolare;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di esprimere parere positivo, per le motivazioni esposte in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della Dop Colline di Romagna, ai sensi del Regolamento (CE) 1151/2012, del DM 14 ottobre 2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1682/2014, inoltrata dalla Organizzazione di produttori ARPO, con sede a Rimini in via XXIII Settembre 1845, n. 112/a, con riferimento ai seguenti aspetti:

- validità socioeconomica della proposta di modifica del disciplinare;

- coerenza del disciplinare con le politiche regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari;

- assenza di interessi contrapposti;

- riguardo agli ulteriori aspetti rilevanti per ottenere la modifica del disciplinare della Dop, si segnala la necessità di indicare all’articolo 1 il riferimento al Regolamento (UE) 1151/2012 in sostituzione del Regolamento (CE) 2081/92;

2) di inviare la presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di modifica del disciplinare;

3) di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale della corruzione ai sensi dell’art. 7bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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