n.341 del 29.12.2015 (Parte Prima)
NOTE
NOTE ALL’ART. 1
Comma 3
1) il testo del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale del 31 maggio 2002, n. 9, che concerne Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 2 – Funzioni della Regione
(omissis)
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo. Le direttive disciplinano gli usi turistico- ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Dette direttive sono approvate previo parere della competente autorità marittima, degli Enti locali interessati e delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi nonché delle Associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle Associazioni ambientaliste e degli Enti parco territorialmente interessati e tengono luogo del Piano di utilizzazione di cui all'art. 6 del D.L.5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla L.4 dicembre 1993, n. 494 ».
Comma 4
2) il testo del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 2 - Funzioni della Regione
(omissis)
5. La Regione esercita altresì tutte le funzioni amministrative inerenti ai beni oggetto della presente legge non espressamente attribuite agli enti locali ai sensi dell'art. 3.».
NOTA ALL’ART. 2
Comma 1
1) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 3 - Funzioni delle Province e dei Comuni
1. La Regione esercita di concerto con le Province e i Comuni costieri le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone di mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2.
2. I Comuni approvano, con le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 ed in conformità alle direttive regionali di cui al comma 2 dell'art. 2, un piano dell'arenile costituente piano operativo comunale (POC) avente ad oggetto la regolamentazione delle trasformazioni dell'arenile, delle costruzioni esistenti, la dotazione delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature in precario necessarie per l'attività turistica.
3. Sono altresì attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca, in relazione all'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale;
b) pulizia degli arenili;
c) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni inerenti i porti di interesse regionale e subregionale, fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis);
e) rilascio, rinnovo, modificazione, decadenza o revoca di autorizzazioni sull'arenile.
4. I Comuni curano l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza, comunicando i dati in via telematica alla Regione e trasmettono ad essa, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente. Le Province e i Comuni forniscono, altresì, alla Regione i dati e le informazioni da essa richiesti in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge.
5. Qualora la Provincia o il Comune richiedano la concessione relativamente ad un bene demaniale per il quale essi risultano autorità concedente ai sensi del presente articolo, la relativa concessione è rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, alla quale deve essere presentata la domanda. ».
NOTA ALL’ART. 3
Comma1
1) il testo della lettera d) del comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, ora soppressa, era il seguente:
«Art. 5 - Organismi di concertazione e di consultazione
(omissis)
4. La Regione svolge, direttamente ovvero mediante strutture regionali decentrate, le seguenti funzioni:
(omissis)
d) supporto e consulenza ai Comuni e alle Province costiere per l'esercizio dell'attività amministrativa attribuita.».
NOTA ALL’ART. 4
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, ora modificato, era il seguente:
«Art. 6 - Revoca e decadenza della concessione
1. La Regione, le Province o i Comuni competenti al rilascio della concessione possono:
a) revocarla in tutto o in parte, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Codice della navigazione;
b) dichiararne la decadenza nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione.».
NOTE ALL’ART. 5
Comma 1
1) il testo del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 7 – Vigilanza
1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge 14 luglio 1965, n. 963 Sito esterno, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono esercitate dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.».
Comma 2
2) il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, ora modificato, era il seguente:
«Art. 7 – Vigilanza
(omissis)
2. In casi di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni la Regione, le Province o i Comuni competenti, possono sospendere la concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la decadenza.
3. La Regione, le Province o i Comuni, secondo la rispettiva competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime o sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dagli artt. 54 e 55 del Codice della Navigazione.».
Comma 3
3) il testo del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, ora sostituito,era il seguente:
«Art. 7 – Vigilanza
(omissis)
4. La Regione, le Province o i Comuni competenti esercitano le funzioni previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 Sito esterno.».
NOTA ALL’ART. 6
Comma 1
1) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, ora abrogato,era il seguente:
«Art. 8 - Ricorso gerarchico
1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati da Comuni e Province nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, compresi quelli in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.».
NOTA ALL’ART. 7
Comma 1
1) il testo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002, che concerne Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale, ora modificato, era il seguente:
«Art. 9- Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato
(omissis)
4. Le Province e i Comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa nell'anno precedente nonché a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni stesse.».