n. 12 del 03.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Deliberazione di conclusione della procedura di screening concernente il progetto di “Ampliamento dell’attività di recupero di rifiuti”, da realizzarsi in Comune di Viano (RE), presentato dalla ditta ORSATO s.n.c. di Viano (RE)

La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della Legge Regionale 9/99, comunica la deliberazione relativa alla conclusione della procedura di screening concernente il progetto di “Ampliamento dell’attività di recupero di rifiuti”, da realizzarsi in Comune di Viano (RE), presentato dalla ditta ORSATO s.n.c. di Viano (RE).

Il progetto interessa il territorio del Comune di Viano, in provincia di Reggio Emilia.

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 9/99 e s.m.i. la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Autorità competente, con atto della Giunta Provinciale n. 379 del 01-12-2009, ha deliberato:

di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9/99 e s.m.i., il progetto di “ampliamento dell’attività di recupero di rifiuti”, da realizzarsi in Comune di Viano, Proponente Orsato s.n.c., dalla ulteriore procedura di VIA, di cui al Titolo III° della citata L.R. 9/99, in quanto l’intervento previsto, nel complesso, risulta ambientalmente compatibile con le seguenti prescrizioni:

  1. l’intervento dovrà essere realizzato secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di verifica (screening);
  2. dovranno essere integralmente rispettate le condizioni e prescrizioni che saranno contenute nell’autorizzazione al recupero di rifiuti rilasciata dalla Provincia ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 208;
  3. vista la sensibilità ambientale dell’area, è da ritenere condizione di sostenibilità l’adozione di modalità di intervento ed opere di mitigazione in conformità a quanto prescritto nel PSC del Comune di Viano, ed in particolare nella scheda normativa APC-T.2;
  4. considerato che attualmente parte del capannone esistente e dell’area pertinenziale ricadono in fascia fluviale B (“fascia di esondazione”), si prescrive:
  5. in sede di richiesta del relativo titolo abilitativo edilizio, anche in considerazione della probabile necessità di intervenire sulle strutture esistenti (come riportato nel verbale della Conferenza di Servizi del 2 luglio 2009), dovrà essere curato l’inserimento paesaggistico dell’edificio e delle sue pertinenze migliorandone l’aspetto attraverso l’utilizzo opportuno di materiali e cromatismi adeguati;
  6. considerato che l’attività in oggetto è ubicata in un contesto sensibile, nella progettazione e nell’allestimento delle aree pertinenziali si ritiene necessario l’allestimento a verde di una fascia di suolo idonea a mantenere la continuità del corridoio ecologico fluviale relativo al T. Tresinaro. Il relativo progetto dovrà essere valutato dal Comune di Viano;
  7. con riferimento alla barriera in terra prevista a est dello stabilimento al fine della mitigazione acustica, data la dimensione dell’opera in rapporto alla sensibilità del contesto, dovrà essere progettata adeguatamente la morfologia della barriera stessa ed il suo corredo vegetale; a tal fine si chiede che gli impianti arborei ed arbustivi, da prevedere con specie autoctone, siano realizzati con un andamento che eviti distribuzioni lineari e, più in generale, disposizioni artificiali degli elementi;
  8. durante la fase di cantiere dovranno essere utilizzati macchinari conformi alle normative vigenti in materia di rumore, vibrazioni, gas di scarico, ecc.;
  9. eventuali rifiuti prodotti nella fase di cantiere dovranno essere opportunamente recuperati e/o smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti;
  10. i box in cemento adibiti allo stoccaggio dei “rifiuti misti dall’attività di costruzione e demolizione” (codice CER 170904) presenti nell’area cortiliva e aperti superiormente devono essere dotati di copertura per evitare il dilavamento dei rifiuti stessi ad opera delle acque meteoriche. Qualora ciò non sia possibile, le acque di dilavamento dei rifiuti stoccati nei box dovranno essere convogliate nella rete di raccolta delle acque meteoriche, sottoposte a trattamento adeguato, e dovrà essere chiesta la relativa autorizzazione allo scarico;
  11. il proponente dovrà verificare, in via previsionale, la presenza di emissioni diffuse all’interno dell’ambiente di lavoro determinate dal funzionamento dell’impianto e la eventuale possibilità tecnica di captarle e convogliarle all’esterno;
  12. entro 90 giorni dalla realizzazione del progetto, il proponente dovrà includere nella valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 un approfondimento specifico sui potenziali rischi per i lavoratori derivanti dalle eventuali polveri aerodisperse in ambiente di lavoro e dalla presenza di mezzi a motore all’interno del capannone;
  13. in fase di esercizio dell’impianto dovranno essere attuate tutte le precauzioni e le misure necessarie a minimizzare i rischi di incidenti ed evitare comunque l’immissione di sostanze inquinanti sul terreno e nei corpi idrici superficiali e sotterranei;
  14. resta fermo che prima della realizzazione dell’intervento in progetto dovranno essere acquisite presso le Autorità competenti tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
  15. ai sensi dell’art. 28 della L.R. n.9/99 e s.m.i. e del punto 3.4 della Delibera della G.R. n.1238/02, il Proponente è tenuto a corrispondere alla Provincia, quale autorità competente, le spese istruttorie; tali spese, calcolate sulla base del costo di realizzazione del progetto, ammontano a € 400,00 (quattrocento) e dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dalla data di deliberazione del presente atto tramite versamento sul c.c. postale n. 10912426 intestato alla Provincia di RE-Servizio Tesoreria, indicando come causale “spese istruttorie screening Orsato s.n.c.”.

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