n.121 del 03.06.2015 periodico (Parte Seconda)

Approvazione schema di accordo tra Regione Emilia-Romagna e INAIL regionale per l'Emilia-Romagna per garantire al lavoratore infortunato e/o tecnopatico il recupero delle condizioni psico-fisiche e il conseguente tempestivo riavvio al lavoro

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visto il D.L. 30 settembre 2003 n. 269 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo per la correzione dell'andamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni con L. n. 326/2003 che all’art. 50, comma 2, stabilisce che siano le Regioni ad autorizzare i medici abilitati ad effettuare prescrizioni e che da tale momento i soggetti stessi siano responsabili della custodia dei ricettari;

Dato atto che con nota prot. PG/2008/237828 del 13/10/2008 è stato precisato che i ricettari devono essere utilizzati unicamente nell’ambito dell’attività di istituto, escludendo qualsiasi impiego in attività libero-professionale e che l’Azienda USL, per il tramite dei suoi organismi di controllo, è tenuta ad effettuare le verifiche circa il rispetto dell’utilizzo del ricettario;

Richiamati:

  • il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ulteriori successive modificazioni che introduce l'obbligo di dematerializzazione delle prescrizioni di farmaceutica e di specialistica ambulatoriale e definisce i termini temporali entro cui il SSR dovrà aderire a tale percorso di de materializzazione;
  • la Legge 190/2014, art. 1, comma 166, che stabilisce che sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione. L'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma è a carico del bilancio dell'INAIL;
  • l’Accordo quadro ai sensi dell’art.9, comma 4 lettera d-bis) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, come modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa da parte dell’Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)sancito nella seduta del 2 febbraio 2012 Rep. Atti n. 34/CSR dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
  • la propria deliberazione n. 60 del 21 gennaio 2013 con la quale è stato recepito l’Accordo Quadro inerente le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa da parte di INAIL (Rep. Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012);
  • la propria deliberazione n. 1267/2014 con la quale è stata data attuazione alla delibera n. 60/2013 ed è stato approvato lo specifico accordo integrativo finalizzato all'attuazione del protocollo sopra richiamato anche attraverso una fattiva collaborazione tra SSR e INAIL che garantisca, nell'interesse del lavoratore, nel più breve tempo possibile, il recupero delle condizioni psico-fisiche con conseguente riavvio al lavoro, tramite l’individuazione di percorsi dedicati a favore degli infortunati e tecnopatici;

Dato atto che questa Regione ha approvato il Piano di diffusione della Regione Emilia-Romagna della de-materializzazione della ricetta medica, demandando la disciplina di dettaglio alla emanazione di una successiva circolare operativa, pur mantenendo una quota marginale di prescrizioni cartacee;

Rilevata la necessità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (di seguito INAIL), la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni sanitarie e/o ambulatoriali;

Ritenuto che è fondamentale l’utilizzo dei ricettari del SSN per la prescrizione di prestazioni erogabili con oneri a carico del SSN e regionale, nell’ambito dell’analisi degli strumenti della domanda di prestazioni sanitarie, della riduzione dei tempi di attesa e di controllo della spesa;

Ritenuto necessario, tenuto conto che INAIL è un ente pubblico non economico, abilitare all'utilizzo del ricettario standardizzato del SSN in forma dematerializzata e/o cartacea, i medici INAIL per le prescrizioni di prestazioni sanitarie e/o ambulatoriali, limitatamente ai casi di infortunio e di tecnopatia denunciati all’INAIL con oneri a carico del SSR;

Ritenuto che per dare attuazione a quanto previsto nel presente atto occorra uno specifico accordo integrativo, allegato alla presente deliberazione, condiviso tra INAIL e la Regione Emilia-Romagna;

Dato atto che l'Accordo di cui al punto che precede sarà sottoscritto digitalmente dal Direttore generale Sanità e politiche sociali e dal Direttore regionale INAIL ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990 e s.m.

Richiamato il D.Lgs. 33/2013;

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 2416/2008, n. 193/2015, n. 1621/2013, n. 57/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute Sergio Venturi;

A voti unanimi e palesi

 delibera:

  1. per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate approvare lo schema di accordo integrativo regionale, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale condiviso tra INAIL- Direzione Regionale per l'Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna finalizzato a:
    • consentire l'utilizzo del ricettario standardizzato del SSN in forma dematerializzata e/o cartacea, con oneri a carico del SSR, ai medici INAIL per le prescrizioni di prestazioni sanitarie e/o ambulatoriali limitatamente ai casi di infortunio e di tecnopatia denunciati all’ INAIL;
    • dare mandato alle Aziende sanitarie di collaborare all'implementazione del sistema CUP (Centro unificato di prenotazione) presso le Direzioni territoriali della regione;
    • individuare percorsi che facilitino, in tempi appropriati, l'accesso alle prestazioni sanitarie e/o ambulatoriali limitatamente ai casi di infortunio e di tecnopatia denunciati all’INAIL con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni tramite l'utilizzo delle classi di priorità appropriate nell'ambito della prescrizione;
  2. di dare mandato al Direttore generale Sanità e politiche sociali di sottoscrivere digitalmente, ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990 e s.m., lo schema di accordo integrativo regionale allegato;
  3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.LGS. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicità ivi contemplati;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T).

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