n.127 del 30.04.2021 (Parte Seconda)

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l' infanzia e delle scuole

IL PRESIDENTE

Visti:

• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1;

• il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

• il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;

• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;

• il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

• il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;

• il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, che detta disposizioni fino al 5 marzo 2021;

• il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.;

Visto, in particolare l’art. 3 del sopra citato decreto-legge n. 44/2021 che prevede che sia assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché', almeno per il 50 per cento e fino al 75 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado nella zona rossa e ad almeno il 70 per cento e fino al 100 cento della popolazione studentesca nella zona gialla e arancione; 

Preso atto altresì che lo stesso art. 3 stabilisce che tale disposizione non può essere derogata con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci;

ista la precedente ordinanza adottata con Decreto n. 43 del 6 aprile 2021 con cui è stato approvato il protocollo con le indicazioni operative per le azioni che devono essere assicurate in ambito scolastico, in vigore fino al 30 aprile 2021;

Considerate le evidenze relative alla diffusione delle varianti contenute nelle indicazioni operative della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare, allegate al presente decreto, con cui vengono ridefinite le azioni che devono essere assicurate in ambito scolastico sia in termini di contact tracing che di misure aggiuntive finalizzate al contenimento della diffusione del contagio;

Ritenuto opportuno in ragione dell’attuale andamento epidemiologico, approvare il documento avente ad oggetto: “Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti.”;

Vista la nota del 23 aprile 2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, avente ad oggetto: Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Indicazioni.”;

Vista la nota del 23 aprile 2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, avente ad oggetto: “Attuazione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado dell’Emilia-Romagna. Indicazioni operative a partire dal 26 aprile p.v.”;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

Dato atto dei pareri allegati; 

ORDINA 

1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, l’allegato documento “Indicazioni operative per la riapertura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole. Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti”, trasmesso dalla Direzione Generale cura della persona, salute e welfare con prot. n. 412216 del 30/4/2021;

2. Le disposizioni del presente Decreto si applicano dalla data del 3 maggio 2021 e sono efficaci fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021;

3. la presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;

4. la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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