n.263 del 13.08.2014 periodico (Parte Seconda)
D.Lgs. 387/2003 - Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto idroelettrico della potenza nominale di 48 kW, sui torrenti Fosso dei Molini e Fosso di Capanna, in località Tagliole del Comune di Pievepelago (MO). Proponente: Serafini Energia S.n.c. – Esito del procedimento
La Provincia di Modena, autorità competente, ai sensi della L.R. 26/2004, per il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comunica quanto segue. Con la determinazione n. 48 del 16/7/2014, il funzionario Alta Specializzazione del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, Ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli Enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto;
determina:
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/03, la Società Serafini Energia S.n.c., con sede legale a Pievepelago (MO) in via Tagliole n. 44, alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto idroelettrico della potenza nominale di 48 kW, sui torrenti Fosso dei Molini e Fosso di Capanna, in località Tagliole del Comune di Pievepelago, in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni individuate nella D.G.R. n.795/2014 di conclusione della procedura di VIA (Allegato A);
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende:
- Valutazione di Impatto Ambientale;
- Permesso di Costruire;
- Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linea elettrica;
- Nulla Osta per la realizzazione dell’elettrodotto;
- Parere in merito alla tutela dei beni archeologici;
- Nulla Osta alla connessione elettrica da parte del gestore della rete.
3. di stabilire che i lavori dovranno essere iniziati entro sei mesi dal momento in cui la presente autorizzazione unica sia divenuta inoppugnabile; la conclusione dei lavori deve avvenire entro il termine di 3 anni, dal rilascio dell’autorizzazione unica.
4. di stabilire che la D.G.R. n. 795/2014 di conclusione della procedura di VIA (Allegato A) è allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto titolare dell’autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed al recupero ambientale, a seguito della dismissione dell’impianto, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali e con le prescrizioni individuate nell’atto autorizzativo;
6. di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), l’impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad HERA S.p.A. e pertanto:
a. rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
b. l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete è automaticamente volturata ad HERA Spa, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
c. l’obbligo all’esecuzione delle misure di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art.12 del Dlgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete per la connessione, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.
7. di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
8. di dare atto che alla scadenza della Concessione alla derivazione di acque pubbliche e all'occupazione di suolo demaniale, qualora non siano realizzate varianti al progetto, il rinnovo può essere richiesto direttamente all’Ente/Servizio competente, senza la necessità di avviare nuovamente il procedimento unico;
9. di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad Hera Spa ed alla Regione Emilia-Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza.
La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi.
A norma dell’art. 3, quarto comma, della Legge n. 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.
Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione UNICA impianti per la produzione di energia elettrica (<50MW) – Procedimenti conclusi.