n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Azienda Agricola Delsante Angela, Benvenuto E Lori Noemi – domande 12.01.2007 e 19.09.2008 di rinnovo con variante non sostanziale di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso irriguo, zootecnico, consumo umano e igienico, dalle falde sotterranee comune di Parma. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001- artt.5, 6. provvedimento rinnovo di concessione

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL 

(Omissis)

determina:

a) di assentire alla Azienda agricola Delsante Angela Benvenuto e Lori Noemi, Codice Fiscale 00965820343, con sede in Parma (PR), Strada San Donato n. 6 legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR), il rinnovo con variante non sostanziale della concessione n. 18391 del 09.12.2005 a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee tramite tre pozzi in Comune di Parma (PR), località San Donato, destinata ad uso irriguo, zootecnico, consumo umano e igienico al servizio di un’ azienda agricola con agriturismo nella medesima località per la quantità di 16,50 l/sec e un consumo annuo pari a 7000 mc;

b) di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia accordato per un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2015 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al provvedimento n. 18391 del 09.12.2005 che viene a costituire parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;

c) di fissare in € 317,00 (trecentodiciassette/00) il valore del canone annuo 2009, quale minimo applicabile con onere di pagamento delle eventuali annualità arretrate insolute, dando atto che gli importi delle annualità successive saranno da versare prima della scadenza dell’annualità in corso;

(Omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina n. 1181 in data 18/02/2009><p>

(Omissis)

Art. 4 - Durata della concessione 

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(Omissis)

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