n.317 del 24.10.2016 (Parte Seconda)
Nomina delle Commissioni territoriale preposte all'effettuazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio e per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Determinazioni in merito all'istituzione delle Commissioni territoriali per l'abilitazione di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e sue successive modifiche e in particolare:
- l'art. 12 che stabilisce, tra l'altro, che l'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- l'art. 22 che prevede, tra l'altro, che il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia. La predetta Commissione è composta da esperti qualificati nelle materie di legislazione venatoria, zoologia applicate alla caccia, armi e munizioni da caccia, tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola, norme di pronto soccorso, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e sue successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 “Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata Legge Regionale n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l'art. 60, comma 6, il quale dispone che fino all'adozione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti;
Atteso che la citata Legge Regionale n. 8/1994 come da ultimo modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 dispone:
- al Titolo II, Capo I recante “Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio” (artt. 46 e 47) che la Regione provveda:
- all'istituzione di una o più Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio composta da cinque esperti nelle materie d'esame previste dal richiamato art. 22 della Legge n. 157/1992, di cui uno con funzioni di Presidente. L'esperto in vertebrati omeotermi deve possedere un titolo di laurea in scienze biologiche o in scienze naturali o altri titoli di laurea equipollenti definiti a livello nazionale. Per ogni componente effettivo deve essere nominato anche un supplente; le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore incaricato;
- alla definizione delle regole di funzionamento e durata in carica di predette Commissioni;
- alla ricezione della domanda di ammissione agli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
- a stabilire il programma delle materie di esame e le modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse;
- all'art. 16, comma 3, che i prelievi e gli abbattimenti per il controllo delle specie di fauna selvatica sono attuati da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica direttamente coordinati dal personale della Provincia e della Città metropolitana di Bologna;
- all'art. 56, comma 5, che il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al Regolamento Regionale n. 1/2008;
Dato atto che l'art. 2, comma 3, del richiamato Regolamento Regionale n. 1/2008 prevede la costituzione di apposite Commissioni per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, nonché di operatori idonei all'attività di controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche di cui all'articolo 19 della predetta Legge n. 157/1992, sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS;
Dato atto, inoltre, che i sopracitati articoli della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e del R.R. n. 1/2008 prevedono l'istituzione di un sistema di formazione e l’attuazione di un impianto di certificazione relativo ai requisiti ed alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni sopra richiamate;
Dato atto, infine, che l'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza di caccia, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca e che sussiste l’obbligo del possesso della licenza di porto d'armi per uso di caccia per chiunque intenda svolgere le attività di seguito elencate:
- l’esercizio dell’attività venatoria sul territorio nazionale;
- il prelievo selettivo e più in generale la gestione faunistica venatoria degli ungulati in regione Emilia-Romagna;
- il controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche di cui all'articolo 19 della predetta Legge n. 157/1992;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale con le quali sono state approvate le norme relative allo svolgimento degli esami di abilitazione di che trattasi, comprensive delle modalità di svolgimento delle prove e del programma delle materie di esame:
- n. 667 del 7 marzo 1995, “Direttive vincolanti alle province ed al circondario di Rimini sullo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio. Modalità di svolgimento delle prove e programma delle materie d'esame.”;
- n. 2659 del 20 dicembre 2004, “Direttive per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art. 5 comma 1 del Regolamento Regionale n. 4/2002”;
- n. 1104 del 18 luglio 2005, “Approvazione delle nuove Direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. n. 8/94, art. 16, comma 3 e revoca delle Direttive precedenti emanate con deliberazioni n. 878/1995 e n. 1068/1998”;
Considerato che le citate disposizioni approvate con le predette deliberazioni di Giunta regionale n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005 prevedono tra l’altro:
- che il rilascio delle abilitazioni in argomento venga effettuato anche previa partecipazione a corsi di formazione con superamento di specifiche prove d’esame scritte, orali e pratiche con valutazione finale;
- che tale valutazione finale venga effettuata da apposite Commissioni nominate dall’Autorità competente;
Considerato, altresì, che le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Bologna hanno provveduto nel tempo alla nomina di dette Commissioni di abilitazione in relazione ai disposti di cui alla citata L.R. n. 8/1994 ed alle deliberazioni di Giunta regionale sopra richiamate antecedenti il riordino delle funzioni in materia operato con L.R. n. 13/2015;
Ritenuto opportuno, nelle more di una rivisitazione complessiva della disciplina in materia di cui alle citate direttive n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005, riproporre un’articolazione territoriale delle Commissioni di che trattasi incardinate nell’ambito di ciascun Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, per rispondere alle esigenze degli utenti ed al fine di assicurare, in tale ambito, presidio di funzione e non pregiudicare il regolare svolgimento della stagione venatoria;
Acquisite per le vie brevi le individuazioni dei Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca in merito alla composizione delle Commissioni di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, di istituire e provvedere alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali regionali preposte all'effettuazione degli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio e per l’abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Atteso che le Commissioni di che trattasi dovranno operare conformemente alle disposizioni di cui alle sopra richiamate deliberazioni di Giunta regionale n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005, per quanto compatibili con il nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-venatoria;
Ritenuto, altresì, di rinviare a successivo atto la disciplina, l'istituzione e la nomina, per ciascun Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, delle Commissioni territoriali preposte all’effettuazione degli esami per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche di cui all'articolo 19 della predetta Legge n. 157/1992 in quanto trattasi di Commissioni operanti in via saltuaria, ogni qualvolta si presenti la necessità;
Dato atto infine che il citato Regolamento Regionale n. 1/2008 prevede inoltre:
- all'art. 2 che le abilitazioni delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati e di operatori idonei al controllo faunistico per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche di cui all'articolo 19 della predetta Legge n. 157/1992, hanno validità su tutto il territorio regionale;
- all'art. 12, comma 1, che l'accesso al prelievo selettivo degli ungulati è riservato ai cacciatori iscritti ad ATC ed in area contigua ai Parchi in possesso delle qualifiche di cui al precedente art. 2 o titolo equipollente rilasciato ai sensi di quanto previsto nell'alinea successivo;
- all'art. 12, comma 2, che i cacciatori provenienti da altre Regioni o Stati devono chiedere il riconoscimento di equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al predetto articolo 2 del R.R. n. 1/2008;
Considerato che l’istituto giuridico dell’equipollenza in quanto riconoscimento dell'uguaglianza di valore e di efficacia di un titolo tecnico venatorio posseduto da cacciatori provenienti da altre Regioni o Stati con un corrispondente titolo tecnico venatorio previsto dall'ordinamento regionale deve prevedere che le procedure e i criteri impiegati per la valutazione dei titoli stessi e per il loro riconoscimento siano trasparenti, coerenti e affidabili;
Ritenuto opportuno al fine di garantire la necessaria uniformità nella valutazione complessiva dei titoli sottoposti a riconoscimento, che i Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca, competenti all'accertamento dell'equipollenza in argomento alla luce del recente riordino di cui alla L.R. n. 13/2015 e provvedimenti attuativi, utilizzino quale strumento oggettivo di valutazione una “Scheda unificata regionale” secondo la formulazione di cui all'Allegato 2 del presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto infine di provvedere alla definizione di modelli di domanda di ammissione agli esami per le abilitazioni di che trattasi, nonché per il riconoscimento di equipollenza di titoli tecnici venatori, nelle formulazioni di cui all’Allegato 3 del presente atto, quale parte integrante;
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di istituire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le Commissioni territoriali preposte all’effettuazione degli esami propedeutici al rilascio dell'abilitazione all’esercizio venatorio e dell’abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico- venatoria degli ungulati, per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, nelle composizioni riportate in Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le suddette Commissioni opereranno conformemente ai contenuti delle deliberazioni di Giunta regionale n. 667/1995, n. 2659/2004 e n. 1104/2005, per quanto non incompatibili con il nuovo assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica e attività faunistico-venatoria, con la precisazione che la domanda per essere ammesso o riammesso a sostenere l’esame deve essere presentata presso il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca che provvede a tutti gli adempimenti prima spettanti alla Provincia;
- di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali l’individuazione dei collaboratori preposti ai compiti di segreteria delle Commissioni;
- di dare atto, inoltre, che la partecipazione alle Commissioni da parte di componenti non dipendenti è a titolo onorifico e non comporta alcuna spesa per la Regione;
- di demandare ad atto del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca l’individuazione dei componenti delle Commissioni quali incaricati del trattamento dei dati personali;
- di stabilire che eventuali modifiche e/o integrazioni alle Commissioni di cui al precedente punto 1) possano essere disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- di stabilire, infine, che le Commissioni costituite con il presente atto restino in carica fino alla revisione delle direttive regionali in materia;
- di rinviare a successivo atto la disciplina, l'istituzione e la nomina, per ciascun Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, delle Commissioni territoriali preposte all’effettuazione degli esami per coadiutori nell'attività di controllo per l'attuazione di piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche di cui all'articolo 19 della predetta Legge n. 157/1992;
- di approvare la “Scheda unificata regionale” quale strumento oggettivo per la valutazione dei titoli venatori posseduti da cacciatori provenienti da altre Regioni o Stati, ai fini del loro riconoscimento nella formulazione di cui all’Allegato 2 e i modelli di domanda di ammissione agli esami per le abilitazioni di che trattasi, nonché per il riconoscimento di equipollenza di titoli tecnici venatori, nelle formulazioni di cui all’Allegato 3, quali parti integranti del presente atto;
- di dare atto che i Responsabili dei Servizi Territoriali provvederanno ad individuare i responsabili dei procedimenti relativi alle attività istruttorie collegate al presente atto;
- di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.