n.287 del 11.09.2024 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 e 31 - Società Agricola La Campagnola S.S. Rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di San Giorgio P.no (PC), località Campagnola, ad uso irriguo - Proc. PCPPA0799 - SINADOC 14808/2024

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire, ai sensi degli artt. 27 e 31 R.R. 41/2001, alla Società Agricola La Campagnola S.S. (C.F. e P.I.V.A. 01401040330), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0799, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso irriguo;

portata massima di esercizio pari a l/s 25;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 149.969; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2034; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.(omissis)

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