n.292 del 19.08.2020 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 – Impresa individuale Apicoltura Gandolfi - Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorenzuola d'arda (PC) ad uso igienico ed assimilati - Proc. PC17A0110 (Determina n. 3584 del 3/8/2020)

La Dirigente Responsabile (omissis) determina

1. di assentire all’impresa individuale Apicoltura Gandolfi, C.F. GNDGPP58A13L772Z, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), codice pratica PC17A0110, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso i gienico ed assimilati;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.385. (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029;(omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7- Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina